Il cumulo per la pensione

Novità all’orizzonte per il cumulo gratuito esteso anche ai liberi professionisti: dopo un lungo rinvio, annunciata la circolare che renderà operativa la norma anche per le Casse professionali. I dubbi però non mancano…
Leonardo Comegna
Via libera dell’Inps al cumulo gratuito dei contributi che la Legge di Bilancio 2017 ha esteso anche ai liberi professionisti. Lo ha annunciato il presidente Tito Boeri presente al “Festival del Lavoro”, che si è svolto a Torino dal 28 al 30 settembre.  Si tratta del secondo e definitivo intervento dell’Istituto di previdenza per rendere finalmente (a 10 mesi di distanza) operativa la norma. Infatti, in una precedente nota (circolare n.60/2017), nel prendere atto della novità, l’ente si era limitato a dettare le istruzioni applicative valide per tutti fondi previdenziali, ad esclusione delle Casse professionali. Il rinvio contenuto nella circolare era stato attribuito alle perplessità suscitate proprio dagli enti privatizzati, i quali chiedevano che venisse prima quantificato l’impatto che il cumulo potrebbe avere sui singoli bilanci che, va ricordato, devono garantire l’equilibrio per almeno 30 anni, con proiezioni a 50 anni. Una questione non di poco conto. L’uscita anticipata egli iscritti, nell’ipotesi di numerosi soggetti richiedenti (particolare timore per i cosiddetti “silenti”), avrebbe costretto la singola Cassa a rivedere i calcoli attuariali e le proiezioni negli anni. E, dove l’equilibrio di lungo periodo non fosse più garantito, a intervenire aumentando i contributi oppure l’età pensionabile. In attesa della luce verde all’annunciata circolare da parte del Ministero, vediamo intanto di approfondire l’argomento.
Il cumulo – Si tratta praticamente della riedizione del “cumulo contributivo” già operativo dal 2013, introdotto dalla legge di Stabilità di quell’anno (n. 228/2012). Cumulo del quale potevano fruire tutti i lavoratori: dipendenti e autonomi, compresi gli iscritti alla gestione separata, con l’unica eccezione dei professionisti iscritti alle Casse private. In sostanza, la Legge di Bilancio 2017 non ha fatto altro che allargare il raggio d’azione sulla specifica materia, che insieme alla totalizzazione e alla ricongiunzione, rappresenta una delle tre soluzioni per sommare i contributi versati in diverse gestioni. Insomma, con il nuovo cumulo si potrà sfruttare l’intero patrimonio contributivo, senza sborsare somme (a volte notevoli) per la ricongiunzione, o attendere l’apertura della c.d. finestra di 19 mesi prevista per la totalizzazione.
Le novità – Due le modifiche previste, entrambe in vigore a partire dal 2017:
abrogazione della condizione della “assenza del requisito per l’accesso alla pensione di vecchiaia” per avvalersi del cumulo;
possibilità di utilizzare il cumulo, anche in caso di pensione anticipata (e non solo quella di vecchiaia, come previsto prima) al raggiungimento dei previsti requisiti stabiliti dalla riforma Fornero, ossia 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 e 10 mesi per le donne nel triennio 2016-2018 (da adeguare alla speranza di vita per gli anni seguenti).
Il nuovo cumulo, quindi, sarà utilizzabile per sommare tutti gli “spezzoni” contributivi (altrimenti persi), presenti in altre gestioni previdenziali diverse da quella di appartenenza. I quali da una parte concorreranno a far maturare in anticipo il diritto alla pensione (vecchiaia, anzianità ecc.); dall’altra contribuiranno a elevare l’importo della prestazione. La pensione si potrà ottenere una volta raggiunti i previsti requisiti di età e di contribuzione (si applicano i requisiti di accesso più elevati tra quelli delle gestioni interessate), ed avrà decorrenza dal mese successivo. Va ricordato al riguardo che la “totalizzazione”,  ancora operativa ed anch’essa gratuita, prevede l’applicazione della famosa finestra mobile, che di fatto sposta la decorrenza al 19° mese successivo a quello del raggiungimento dei requisiti.
Calcolo pro-quota –  L’avvio alla pensione in regime di cumulo è attivato a domanda dell’interessato presso l’ente previdenziale dove risulta accreditata l’ultima contribuzione. La pensione liquidata sarà “unica”, e cioè pagata dall’Inps con un solo assegno. Trattamento derivante dalla somma di tanti spezzoni di pensione ciascuno determinato, secondo i criteri delle diverse gestioni previdenziali coinvolte nel cumulo (calcolo cosiddetto “pro-quota”) in rapporto ai rispettivi periodi d’iscrizione maturati in base alle rispettive regole di calcolo (contribuivo/retributivo). Nessun timore per chi ha già fatto richiesta di ricongiunzione a pagamento o totalizzazione. Nel primo caso, se il cumulo risulta più conveniente, si può chiedere entro il primo gennaio 2018 il rimborso di quanto versato. Chi, invece, aveva già fatto domanda di totalizzazione (senza che il procedimento si sia ancora concluso), può revocarla e presentare quella di cumulo.
Pubblici dipendenti – Anche i lavoratori pubblici (statali e parastatali) possono avvalersi del cumulo gratuito.  Attenzione però. La stessa Legge di Stabilità precisa che la liquidazione della pensione in regime di cumulo, non sposta i termini stabiliti (12 mesi) per il pagamento dell’indennità di fine servizio (TFR/TFS). Insomma, per intascare la liquidazione si dovrà aspettare un anno.