Pubblico impiego: Come chiedere l’anticipo della buonuscita

Finalmente dopo un iter cominciato a gennaio del 2019 oggi i dipendenti pubblici possono chiedere l’anticipo della loro liquidazione fino ad un massimo di 45.000 euro. L’Inps con messaggio Messaggio n. 4315 del 17-11-2020 ha reso noto le modalità operative per accedere all’anticipo.
Ora gli ex dipendenti pubblici possono presentare, direttamente o tramite un ente di patronato, la domanda di quantificazione online ai fini dell’anticipo finanziario.
Il pensionato può presentare la domanda di quantificazione TFS/TFR ai fini dell’anticipo effettuando l’accesso al portale dell’Istituto se in possesso di PIN dispositivo (si rammenta, che dal 1 ottobre 2020 l’Istituto non rilascia più PIN), SPID (di Livello 2), CIE (Carta di Identità Elettronica 3.0) o Carta Nazionale dei Servizi.
La selezione del servizio all’interno del portale stesso può essere effettuata digitando il termine
“Quantificazione” nell’apposito campo di ricerca e selezionare, a seconda che sia in regime di TFS o di TFR, uno dei due servizi dedicati:
“Simulazione del TFS o invio domanda di quantificazione del TFS” > “Quantificazione TFS”
“Richiesta quantificazione TFR per dipendenti pubblici e dichiarazione beneficiari/eredi per liquidazione TFR – Domanda” > “Quantificazione TFR”.
La banca prescelta per l’operazione di finanziamento dovrà essere selezionata dall’elenco delle banche presente nel sistema informatico dell’INPS e acquisito dal portale www.lavoropubblico.gov.it/anticipo-tfs-tfr del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
• all’atto della presentazione di domanda è necessario dichiarare di avere avuto accesso o di avere accesso a pensione con i requisiti di quota 100 o ai sensi dalla legge Fornero;
• la certificazione prodotta dalla competente Struttura territoriale INPS sarà resa disponibile
nell’Area riservata del cittadino;
• il richiedente potrà visualizzare, accedendo al “Cassetto previdenziale”, il prospetto sulla
base del quale è stata predisposta la relativa certificazione;
• la sede INPS competente alla produzione della certificazione non potrà
procedere alla lavorazione di una successiva domanda di quantificazione (sia che si tratti
di domanda relativa all’anticipo finanziario D.L. n. 4/2019 sia in caso di domanda relativa
alla cessione ordinaria) fino alla definizione della precedente.

messaggio inps