Dal 1° febbraio 2023 i pensionati ex Inpdap possono chiedere tutto l’importo del TFS spettante senza dover attendere l’esigibilità e e le scadenze previste per legge.
Possono chiedere l’anticipazione del TFS solamente gli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali cessati dal servizio e che hanno diritto ad una prestazione di TFS non ancora interamente erogata, per i relativi importi maturati, disponibili e non ancora esigibili.

L’anticipazione ordinaria del Trattamento di Fine Servizio ( TFS ), consente agli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali di ottenere l’importo del TFS maturato e non liquidato, al netto di interessi e spese, senza doverne attendere l’esigibilità e l’erogazione nei termini previsti dalla normativa vigente. Sul sito Inps si parla solo di TFS, mentre sembra pacifico che l’anticipo si riferisca anche al TFR (trattamento di fine rapporto)
I soldi a disposizione sono pochini, appena circa 300 milioni di euro, cifra che potrebbe aumentare in futuro. Probabilmente questa somma basterà a soddisfare nell’immediato appena 5-10mila domande, secondo fonti sindacali. Una goccia nel mare, considerato che tra il 2015 e il 2020, solo per raggiunti limiti di età, sono andati in pensione più di 200mila statali (di cui cinquantamila nel 2020). Non tutti gli aventi diritto potranno usufruire di questa nuova possibilità e si andrà verso un click day.

L’anticipazione può essere richiesta per l’intero ammontare del TFS maturato o per una parte dello stesso.

Sull’anticipazione concessa si applica il tasso di interesse fisso per l’intera durata del finanziamento, pari all’1%.l’anticipo del Tfs-Tfr da parte delle banche costa ora più del 3 per cento.
Attenzione, però, perché anche l’Inps si riserva la facoltà di aggiornare con un ulteriore provvedimento i tassi di interesse applicati.

L’interesse è calcolato sul periodo che va dall’erogazione del finanziamento alla data di esigibilità del TFS più il periodo necessario per il relativo accredito (tre mesi dalla data di esigibilità della prima rata, 30 giorni dall’eventuale data di esigibilità della seconda e terza rata), salvo procedere al relativo ricalcolo sulla base dell’effettiva corresponsione delle somme alla Gestione Unitaria ed all’eventuale restituzione all’iscritto delle somme trattenute in eccedenza.

Sull’importo dell’anticipazione del TFS al lordo degli interessi si applica la ritenuta dello 0,50% per spese di amministrazione.

Con l’erogazione del finanziamento l’utente riceverà in unica soluzione la somma corrispondente a tutto il TFS anticipato, al netto di interessi e spese.

In caso di una persona cessata dal servizio che non abbia diritto alla pensione ma abbia un nuovo impiego, il finanziamento potrà essere erogato se, all’atto della domanda, il richiedente stesso risulti iscritto alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, e se il TFS è maturato, disponibile e non ancora esigibile.

I cessati dal servizio senza diritto a pensione e privi di nuovo impiego che comporti l’adesione obbligatoria o volontaria al Fondo credito non possono chiedere l’anticipazione poiché, per fruire della stessa, è indispensabile essere iscritti asl Fondo Credito sia al momento della domanda, sia al momento della relativa concessione.
La domanda deve essere presentata esclusivamente online, a partire dal 1° febbraio 2023, accedendo al sito Inps.
In caso di presenza di altre cessioni o vincoli sul TFS è possibile chiedere l’anticipazione del Trattamento limitatamente alla quota ancora “libera” da vincoli o cessioni.

Il richiedente deve specificare nella domanda se il finanziamento è richiesto per l’intero o per un importo minore, indicandone in tal caso l’importo.

Il richiedente è tenuto ad accettare che con l’importo finanziato siano prima rimborsate le eventuali morosità maturate su precedenti finanziamenti ottenuti dalla Gestione Unitaria e i relativi interessi. È anche facoltà dell’iscritto richiedere l’anticipata estinzione di altri finanziamenti ottenuti dalla Gestione Unitaria che non presentino morosità e con ammortamento in corso.

È possibile chiedere l’anticipazione del TFS sia nel caso in cui il Trattamento sia da erogare da parte dell’INPS, sia nel caso in cui l’Ente erogatore sia diverso rispetto all’Istituto.

Nel caso in cui l’Ente erogatore del TFS sia diverso dall’INPS il richiedente deve allegare alla domanda di anticipazione la certificazione del TFS ottenuta dall’Ente competente, che deve attestare gli importi disponibili e le date di relativa esigibilità.

La domanda non può essere accolta se l’unica o ultima rata del TFS debba essere corrisposta entro sei mesi.

Ciò fatto il richiedente riceve una bozza di contratto da presentare all’Istituto da restituire entro 30 giorni sempre online, decorsi i quali la domanda è annullata. Dopo l’accettazione della proposta da parte dell’Istituto non è più possibile recedere dal contratto.

L’Istituto eroga il finanziamento, procedendo prima al recupero di eventuali morosità su precedenti finanziamenti.
Non è prevista la possibilità di estinguere anticipatamente il finanziamento erogato.

Nell’ipotesi di pensionamento per “Quota 100” e “Quota 102”, in caso di adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento verranno ricalcolati gli interessi applicati al finanziamento: se il richiedente è a credito, riceverà il pagamento dopo l’integrale rimborso dell’anticipazione; se è a debito, le somme dovute saranno trattenute nei limiti di legge su pensione o richieste in pagamento al beneficiario.