Può accadere che un iscritto alla previdenza complementare venga meno entro il periodo di tempo per la prescrizione, generalmente 5 anni, nessun erede o beneficiario ne chieda il riscatto. In questo caso che fine farà il capitale accumulato?
Al riguardo occorre far presente che il Decreto lgs. 252/2005 detta una disciplina differenziata, in materia di premorienza, circa le posizioni non riscattate da parte dei soggetti a ciò legittimati. Mentre per le forme pensionistiche collettive se ne prevede l’acquisizione da parte dello stesso fondo pensione, per le forme pensionistiche individuali si prevede la loro devoluzione a finalità sociali, da definirsi con apposito decreto al momento non ancora adottato.
Quanto alle forme pensionistiche collettive va ricordato che, come chiarito dalla COVIP, l’acquisizione di queste posizioni da parte del fondo dà luogo all’aumento della posizione degli altri iscritti. E, quindi, non è il fondo in sé a beneficiarne, ma se ne avvantaggiano tutti gli aderenti.
Circa, invece, le forme pensionistiche individuali, caratterizzate dall’assenza di un bacino collettivo, il legislatore ha ritenuto che la devoluzione avvenga a vantaggio di utilità sociali, salvo a non emanare l’apposito decreto.
Indipendentemente da ciò, risulta, comunque, chiara la volontà del legislatore di non riconoscere alle società che gestiscono forme pensionistiche complementari individuali, il diritto di incamerare queste posizioni individuali non riscattate.
La Covip ha ritenuto, pertanto, coerente con le finalità sociali prefigurate dal legislatore, in assenza del decreto ministeriale, applicare un trattamento uguale a quello proprio delle forme pensionistiche collettive e ritenere, quindi, che le posizioni “prescritte” presso una forma pensionistica individuale vadano ad accrescere il patrimonio degli altri aderenti e non della società istitutrice.
Con l’occasione, la Covip ha richiamato l’attenzione sull’opportunità che in caso di acquisizione della notizia del decesso dell’iscritto, siano adottati, dove possibile, comportamenti idonei, consistenti nell’informare per tempo gli eredi e i beneficiari designati dell’esistenza del credito, avvisandoli del termine di prescrizione del loro diritto.
fonte Covip