Per il calcolo dell’aliquota Irpef ridotta vale tutta l’anzianità di iscrizione ai fondi pensione

L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 29 del 11 aprile 2025 si è pronunciata sulle modalità di calcolo in merito all’anzianità di partecipazione, rilevante ai fini della riduzione dell’aliquota di tassazione dal 15 al 9 per cento su determinate prestazioni di previdenza complementare, nel caso in cui un aderente sia iscritto contemporaneamente a più forme pensionistiche complementari.

In particolare, il decreto legislativo n. 252/2005 prevede, per determinate prestazioni, l’applicazione di una imposta con aliquota del 15 per cento, ridotta fino al 9 per cento, per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari. Si tratta, in particolare, delle somme erogate a titolo di:
rendita integrativa temporanea anticipata’ (RITA) ai sensi dell’articolo 11, comma 4, del d.lgs. n. 252 del 2005;
anticipazioni per sostenere spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche a seguito di gravissime situazioni relative all’iscritto, al coniuge e ai figli, ai sensi dell’articolo 11, comma 7, lettera a), del citato d.lgs. n. 252 del 2005;

  • riscatto parziale, nella misura del 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria ;
  • riscatto totale della posizione individuale maturata, in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi ;
    riscatto totale, da parte degli eredi o dei beneficiari designati, della posizione individuale maturata nel caso di morte dell’aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica;
  • prestazioni definitive erogate in forma di rendita o di capitale.
    L’articolo 11 del citato decreto legislativo, al comma 9 stabilisce che «Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria per la richiesta delle anticipazioni e delle prestazioni pensionistiche sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall’aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale».
    In particolare, con riferimento alle prestazioni pensionistiche complementari erogate sia in forma di rendita che di capitale, il ”periodo di partecipazione” deve essere individuato con riferimento agli anni di mera partecipazione, a prescindere dall’effettivo versamento dei contributi. Pertanto, dovranno considerarsi utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per i quali non sia stato esercitato il riscatto totale.
    Pertanto, per la determinazione dell’aliquota della ritenuta applicabile alla prestazione è necessario individuare con esattezza l’anzianità complessiva. La Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP) ha già chiarito che «l’anzianità necessaria ai fini della maturazione degli otto anni previsti per accogliere alcune richieste di anticipazione non può essere limitata al periodo maturato presso il fondo al quale è stata presentata la richiesta di anticipazione, ma deve essere calcolata considerando la complessiva permanenza in forme pensionistiche complementari».
  • Dunque, l’anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni non va riferita esclusivamente al periodo di iscrizione al fondo al quale è richiesta la prestazione, ma al periodo di partecipazione complessivamente maturato.