L’anticipo mensile del TFR in busta paga è illegittimo

La corresponsione del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) con cadenza mensile in busta paga è illegittima. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha chiarito definitivamente questo aspetto che rischiava di diventare una prassi.

La corresponsione del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) con cadenza mensile in busta paga è illegittima. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha chiarito che questa pratica contravviene alla natura stessa del TFR, che è una forma di retribuzione differita destinata a essere erogata solo alla cessazione del rapporto di lavoro. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota 3 aprile 2025, n. 616, chiude definitivamente la porta a una prassi interpretativa talvolta riaffiorata dopo il periodo sperimentale della Qu.I.R. introdotto dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Già la giurisprudenza della Corte di Cassazione, con l’ordinanza 22 febbraio 2021, n. 4670, aveva respinto l’idea secondo cui l’erogazione ricorrente della quota maturanda potesse costituire trattamento di miglior favore, l’INL oggi ne ribadisce l’illegittimità sul piano contributivo, qualificando l’anticipo sistematico in busta paga come mera maggiorazione retributiva.

Le imprese che adottano questa prassi rischiano sanzioni e provvedimenti ispettivi per correggere l’accantonamento del TFR.

L’unica eccezione prevista dalla legge riguarda specifici presupposti soggettivi, come l’anzianità lavorativa, spese sanitarie o l’acquisto della prima casa, che permettono di richiedere un’anticipazione del TFR.

La gestione corretta del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) segue precise normative e può avvenire in due modi principali:

1. Accantonamento in azienda: Il datore di lavoro conserva il TFR e lo eroga al dipendente al termine del rapporto di lavoro. Questo metodo è soggetto a rivalutazione annuale secondo un tasso composto da un 1,5% fisso più il 75% dell’aumento dell’indice ISTAT.

2. Destinazione a un fondo pensione: Il lavoratore può scegliere di versare il proprio TFR in un fondo pensione complementare, ottenendo vantaggi fiscali e potenziali rendimenti superiori rispetto all’accantonamento aziendale.

Elementi chiave della gestione del TFR:

– Calcolo: Il TFR si accumula annualmente ed è pari al 6,91% della retribuzione annua lorda.

– Rivalutazione: Se mantenuto in azienda, il TFR viene rivalutato ogni anno per garantire la protezione economica del lavoratore.

– Scritture contabili: Le aziende devono registrare l’accantonamento del TFR e versare un’imposta sostitutiva sulla rivalutazione.

Anticipazioni:

 Il lavoratore può richiedere un’anticipazione del TFR per spese sanitarie, acquisto della prima casa o altri motivi previsti dalla legge.

L’anticipazione del Trattamento di Fine Rapporto (TFR)*è una possibilità prevista dalla legge per i lavoratori dipendenti che abbiano maturato almeno otto anni di servizio continuativo presso lo stesso datore di lavoro. Tuttavia, non è possibile richiederla per qualsiasi motivo: la normativa stabilisce requisiti precisi, come il Congedo per formazione o parentale, per sostenere economicamente periodi di congedo straordinario.

Limiti e condizioni

– L’importo massimo anticipabile è pari al 70% del TFR maturato.

– L’anticipo può essere richiesto una sola volta durante il rapporto di lavoro.

– Non è possibile ottenere l’anticipo per motivi personali, salvo specifici accordi aziendali o contratti collettivi.

Anticipazione dai Fondi pensione

Anche chi è iscritto ad un fondo pensione può chiedere l’anticipazione del suo montante accumulato pere gli stessi motivi a condizioni più vantaggiosi:

  •  Acquisto prima casa, spese sanitarie, ristrutturazione abitazione, altre esigenze personali ( che col Tfr generalmente non è possibile ottenere.
  • Importo massimo fino al 75% della posizione accumulata.
  • Può essere richiesta più volte, anche per lo stesso motivo.
  • Tassazione: Agevolata rispetto al TFR, con aliquote ridotte in base agli anni di contribuzione.

Reintegro delle anticipazioni

Mentre con il Tfr non è possibile il reintegro delle anticipazioni; invece, se si riceve un’anticipazione dal fondo pensione, è possibile reintegrare le somme versando contributi aggiuntivi. Il reintegro può avvenire in qualsiasi momento e permette di recuperare la posizione originaria. Inoltre, è previsto un credito d’imposta sulle somme reintegrate, pari all’imposta pagata al momento dell’anticipazione.