La legge di Bilancio 2025), prevede che i lavoratori dipendenti che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2025, i requisiti minimi previsti per il pensionamento anticipato, possono rinunciare all’accredito dei contributi a proprio. In conseguenza la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore, è corrisposta in busta paga interamente al lavoratore.
L’Inps con circolare numero 102 del 16-06-2025 ha fornito le sue indicazioni operative.
La facoltà di rinuncia produce i seguenti effetti:
il datore di lavoro è sollevato dall’obbligo di versamento contributivo della quota IVS a carico del lavoratore,
gli importi corrispondenti alla quota di contribuzione IVS a carico del lavoratore non sono imponibili ai fini fiscali.
La facoltà di rinuncia può essere esercitata una sola volta nel corso della vita lavorativa, e non può essere esercitata dopo il conseguimento di una pensione diretta, fatta eccezione per l’assegno ordinario di invalidità. Conseguentemente, non hanno facoltà di rinuncia all’accredito della contribuzione coloro che hanno maturato il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.
La rinuncia è revocabile. Poiché la facoltà di rinuncia può essere esercitata una sola volta nel corso della vita lavorativa, ne consegue che anche il diritto di revoca è esercitabile una sola volta.
In caso di revoca, gli effetti decorrono dal primo giorno del mese di paga successivo.
Possono accedere all’incentivo di cui all’articolo 1, comma 161, della legge di Bilancio 2025 tutti i lavoratori dipendenti, pubblici e privati.
Effetti sui trattamenti pensionistici
Ai fini pensionistici, i periodi durante i quali il lavoratore usufruisce del beneficio in esame comportano una riduzione dell’aliquota di finanziamento non incidono sulla retribuzione pensionabile.
La fruizione del beneficio in esame non modifica la determinazione dell’importo delle quote di pensione calcolate con il sistema retributivo.
Con riferimento, invece, alla quota di pensione contributiva, l’esonero produce effetti sul montante contributivo individuale che viene determinato applicando alla base imponibile, per i periodi interessati dall’incentivo, l’aliquota di computo nella percentuale prevista a carico del datore di lavoro.
Il lavoratore che intende avvalersi del posticipo deve darne comunicazione all’INPS, che provvede alla verifica dei requisiti.
L’Istituto verifica il raggiungimento da parte del lavoratore dei requisiti per l’accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile o della pensione anticipata e, entro trenta giorni dalla presentazione della relativa richiesta o dalla data di acquisizione della eventuale documentazione integrativa necessaria, comunica al lavoratore l’esito della domanda e al datore di lavoro, mediante il servizio “Comunicazione bidirezionale”, l’accoglimento della stessa.
Solo all’esito dell’avvenuta comunicazione da parte dell’Istituto al datore di lavoro, lo stesso può procedere con gli adempimenti a proprio carico, ossia a non effettuare il versamento della quota di contribuzione a carico del lavoratore.