Siamo in pieno periodo di dichiarazione dei redditi ed il modello precompilato se ci evita la fila ai Caf può farci commettere qualche errore che è meglio evitare. Per questo riteniamo utile riassumere gli aspetti generali del risparmio fiscale che si beneficia iscrivendosi a qualsiasi forma di previdenza complementare, tranne che per i dipendenti pubblici che nn godono ancora di tutti gli sconti delle tasse concessi alle altre categorie(Righi E27/E31 del 730).
Il  DLGS n. 252 del 2005 prevede che i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare, sono deducibili dal reddito complessivo per un importo non superiore ad euro 5.164,57.
La deduzione spetta anche per i contributi versati a forme pensionistiche complementari istituite presso gli Stati membri dell’Unione Europea ovvero da quelli aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l’Italia ha stipulato specifici accordi. Il limite di deducibilità di euro 5.164,57 comprende anche i contributi versati direttamente dal contribuente nonché a quelli relativi ai familiari fiscalmente a carico.
In caso di versamenti di contributi di importo inferiore al predetto limite, l’ammontare residuo della deduzione non utilizzata non può essere riportato in avanti e utilizzato nei periodi di imposta successivi.
Le condizioni e i limiti di deducibilità sono applicabili, a tutti i contribuenti, compresi coloro che producono redditi diversi da quelli di lavoro e coloro che hanno scelto di proseguire volontariamente il versamento dei contributi oltre l’età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza.
Con riferimento ai lavoratori dipendenti, il datore di lavoro trattiene l’importo a carico del dipendente, riconoscendo l’esclusione di tali somme dalla formazione del reddito di lavoro dipendente su cui applicare le ritenute alla fonte e ne dà indicazione dettagliata nella CU ( Certificazione unica).
Per consentire al soggetto che presta l’assistenza fiscale di determinare la deduzione effettivamente spettante, il contribuente deve attestare a quale forma pensionistica risulta iscritto. Nel caso in cui abbia aderito a più di un fondo pensione versando contributi per i quali è applicabile un diverso limite di deducibilità, deve compilare più di un rigo.
In presenza di contributi per previdenza complementare indicati in più certificazioni non conguagliate, ci si deve accertare che non siano stati superati i limiti di deducibilità.
Nel caso in cui il contribuente oltre alla CU presenti anche la certificazione del fondo aperto che indica l’importo deducibile, senza l’indicazione se tale contributo è già stato dedotto direttamente dal sostituto, il contribuente stesso deve annotare e sottoscrivere sul documento di spesa che la stessa non è stata esclusa dal reddito di lavoro dipendente.
Il contribuente che in dichiarazione dei redditi non ha dedotto in tutto o in parte i contributi versati comunica alla forma pensionistica complementare, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, l’importo non dedotto (DLGS n. 252 del 2005, art. 8).
Contributi versati da lavoratori di prima occupazione (Rigo E28)
I lavoratori di prima occupazione, successiva al 1° gennaio 2007, oppure i contribuenti che a quella data non avevano una posizione contributiva aperta presso un qualsiasi ente di previdenza obbligatoria possono dedurre i contributi versati entro il limite di euro 5.164,57. Se tali lavoratori nei primi 5 anni di partecipazione ad una forma di previdenza complementare hanno effettuato versamenti per un importo inferiore al limite di 5.164,57 euro, possono beneficiare di un limite di deduzione più elevato per i 20 anni successivi al quinto anno di partecipazione.
In particolare, tali soggetti possono dedurre i contributi eccedenti il limite massimo di euro 5.164,57, fino ad un ammontare pari alla differenza tra:
 l’importo di euro 25.822,85 (5.164,57 euro x 5 anni) e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni e, comunque, nel limite di euro 2.582,29 annui.
 Il plafond accumulato dai lavoratori di prima occupazione nei primi cinque anni può essere utilizzato ogni volta che viene effettuato un versamento di contributi eccedenti di euro 5.164,57:
 a decorrere dal sesto anno;
 entro il limite complessivo annuo di euro 7.746,86.
Contributi versati a fondi in squilibrio finanziario (Rigo E29)
I soggetti iscritti alle forme pensionistiche per le quali è stato accertato lo squilibrio finanziario e approvato il piano di riequilibrio da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale possono dedurre interamente i contributi versati.
In caso di contemporanea iscrizione ad un fondo in situazione di squilibrio finanziario e ad altre forme di previdenza complementare, il contribuente può dedurre dal reddito complessivo i contributi versati:
 al fondo in squilibrio finanziario, integralmente;
 al fondo non in squilibrio finanziario, nel limite pari alla differenza tra 5.164,57 euro e l’ammontare dei contributi versati ai fondi in squilibrio finanziario (Circolare 18.12.2007, n. 70, paragrafo 2.7).
Se nel punto 411 della sezione Previdenza Complementare della CU 2017 è riportato il codice 2, occorre verificare che gli importi inseriti nelle colonne 1 e 2 (del Rigo E29) corrispondano a quanto indicato nei punti 412 e 413 della CU 2017.
Contributi versati per familiari a carico (Rigo E30)
È possibile dedurre i contributi versati per i familiari fiscalmente a carico (come indicati nell’art. 12 del TUIR) per la quota da questi non dedotta. La deduzione spetta prioritariamente al soggetto titolare della posizione previdenziale e, solamente se il reddito complessivo del familiare a carico non è capiente e non consente la deducibilità delle somme versate, l’eccedenza può essere portata in deduzione dal familiare cui è fiscalmente a carico.
Se la persona a favore della quale sono stati versati i contributi di previdenza complementare è a carico di più soggetti, si applica la regola generale in base alla quale il beneficio fiscale spetta al soggetto cui è intestato il documento comprovante la spesa. Nel caso in cui il documento sia intestato al familiare a carico, è possibile annotare sul documento stesso la percentuale di spesa imputabile a ciascuno degli aventi diritto (Circolare 18.12.2007, n. 70, paragrafo 2.5).
.
Contributi versati a fondi pensione negoziali da dipendenti pubblici (Rigo E31)
Una precisa deroga viene prevista in merito alla disciplina sulla deducibilità dei contributi versati dai dipendenti pubblici ai fondi di previdenza negoziale (ad esempio Fondo scuola Espero) disponendo che tali contributi siano assoggettati alla disciplina prevista fino al 31 dicembre 2006. Per tali soggetti l’importo deducibile non può essere superiore al 12 per cento del reddito complessivo (compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca) e comunque a 5.164,57 euro. Inoltre, con riferimento ai soli redditi di lavoro dipendente, la deduzione non può essere superiore al doppio della quota di TFR destinata ai fondi pensione. Anche nel caso di lavoratori di prima occupazione dipendenti di una pubblica amministrazione iscritti a forme pensionistiche di natura negoziale di cui sono destinatari occorre compilare il rigo E31 poiché in tal caso continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al 31 dicembre 2006 (Circolare 4.04.2008, n. 34, risposta 7).
In caso di versamenti effettuati non per il tramite del datore di lavoro (ad esempio, versamenti a fondi individuali) occorre verificare la corrispondenza dell’importo inserito in dichiarazione (colonna 2, per i righi da E27 a E30, e colonna 3 per il rigo E31), con quelli indicati nella certificazione rilasciata al contribuente dal fondo stesso.
Credito d’imposta per il reintegro delle anticipazioni sui fondi pensione (Rigo G3)
Articolo 11, commi 7 e 8, del DLGS n. 252 del 2005
Aspetti generali
Come è noto, in particolari casi (ad esempio spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni o acquisto prima casa), i soggetti aderenti alle forme pensionistiche complementari possono richiedere un’anticipazione della posizione individuale maturata.
Ai contribuenti che reintegrano le somme precedentemente richieste al Fondo di previdenza complementare di appartenenza, a titolo di anticipazione per determinate esigenze, spetta un credito d’imposta pari all’imposta versata al momento della fruizione dell’anticipazione, proporzionalmente riferibile all’importo reintegrato.
Il contribuente può reintegrare tali anticipazioni in qualsiasi momento anche parzialmente, allo scopo di ricostituire la propria posizione contributiva.
Requisiti
Il credito d’imposta spetta sulle somme che eccedono il limite di euro 5.164,57 entro il quale sono deducibili i contributi versati al fondo e solo per il reintegro delle anticipazioni erogate dal 1° gennaio 2007 .
Il contribuente deve rendere una dichiarazione al Fondo con la quale indica quali somme siano da considerare come reintegro. Tale comunicazione deve essere resa entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è effettuato il reintegro.
In dichiarazione deve essere indicato:
l’anno di fruizione dell’anticipazione;
 se trattasi di reintegro totale (cod. 1) o se trattasi di reintegro parziale (il cod. 2);
 l’importo reintegrato con il relativo credito d’imposta spettante (pari all’imposta pagata sull’anticipazione);
 l’eventuale residuo del credito d’imposta risultante dalla precedente dichiarazione;
 eventuale credito d’imposta già compensato nel Mod. F24.