APE sociale, indennità per soggetti che si trovano in particolari condizioni, di cui all’art. 1, commi da 179 a 186, della legge 232/2016. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 88 del 23 maggio 2017 (in Gazzetta Ufficiale n° 138 del 16/06/2017).
la legge 232/2016 (art. 1, commi da 179 a 186) ha istituito, in via sperimentale a partire dal 1° maggio 2017 e fino al 31 dicembre 2018, una indennità erogata dall’INPS, c.d. APE sociale, fino al compimento dell’età pensionabile.
L’art. 1, comma 185, della citata legge di bilancio del corrente anno aveva previsto l’emanazione di un decreto per disciplinare le modalità di attuazione delle disposizioni.
L’art. 53, comma 1, del decreto legge 50 del 24.4.2017 è poi intervenuto sul odo di svolgimento delle attività lavorative particolarmente difficoltose e rischiose.
Finalmente, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha emanato il decreto n. 88 del 23 maggio 2017 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n° 138 del 16/06/2017), in vigore dal 17/06/2017.
Con la presente nota riepiloghiamo le disposizioni sull’APE sociale.
L’indennità può essere chiesta dalle lavoratrici e dai lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive e alla gestione separata, che hanno compiuto 63 anni di età, possiedono 30 anni di contribuzione e si trovano in una delle seguenti condizioni:
 in disoccupazione ai sensi dell’art. 19, comma 1, del decreto legislativo 150/2015, per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale (art. 7 della legge 604/1966) e che hanno concluso da almeno 3 mesi di fruire dell’intera prestazione per la disoccupazione. Non rientrano, quindi, i disoccupati per scadenza di un contratto a termine;
 assistono, al momento della richiesta, da almeno 6 mesi il coniuge, la persona in unione civile o parente di primo grado, convivente con handicap grave (art. 3, comma 3, della legge 104/1992), a prescindere dall’aver utilizzato o meno i congedi previsti. Per una determinata persona con handicap è possibile conseguire una sola APE sociale;riconosciuti invalidi civili in misura di almeno 74%.
L’indennità spetta anche alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti che hanno compiuto 63 anni di età, possiedono 36 anni di contribuzione e, alla data della domanda di accesso all’APE sociale, svolgono da almeno 6 anni in via continuativa – ovvero svolgono da almeno 6 anni negli ultimi 7 anni antecedenti la decorrenza dell’indennità (consentita una interruzione non superiore a 12 mesi – art. 53, comma 1, del decreto legge 50/2017) – una delle seguenti attività lavorative particolarmente difficoltose e rischiose espressamente elencate:
a) operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici;
b) conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni;
c) conciatori di pelli e di pellicce;
d) conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante;
e) conduttori di mezzi pesanti e camion;
f) personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni;
g) addetti all’assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza;
h) insegnanti della scuola dell’infanzia e educatori degli asili nido;
i) facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati;
l) personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia;
m) operatori ecologici ed altri raccoglitori e separatori di rifiuti.
Alleghiamo, in fondo, le caratteristiche delle attività lavorative ammesse al beneficio.
Ai fini del perfezionamento dell’anzianità contributiva (30/36 anni) si tiene conto di tutta la contribuzione versata o accreditata, a qualsiasi titolo, presso le gestioni destinatarie della normativa sull’APE. Ai fini del diritto, i periodi coincidenti vengono considerati solo una volta.
Per accedere al beneficio è richiesta la cessazione dell’attività lavorativa e la non titolarità di trattamento pensionistico diretto.

Misura
L’indennità è pari all’importo della rata mensile della pensione calcolata al momento della domanda; tuttavia non può superare € 1.500 lorde mensili e non è soggetta a rivalutazione.
Nel caso di soggetto con contribuzione in più gestioni, il calcolo dell’APE sociale è effettuato in pro-quota per ciascun fondo, in rapporto ai propri periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento.
Procedimento
L’indennità è riconosciuta a domanda, nel limite delle risorse previste per ogni anno dalla legge di
bilancio 2017.
Domanda di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’APE sociale
Il lavoratore deve innanzitutto presentare la domanda per il riconoscimento delle condizioni alla sede INPS di residenza, che ne rilascia ricevuta con annotazione della data e dell’ora di ricezione.
Coloro che si trovano o verranno a trovarsi entro il 31 dicembre 2017 nelle condizioni per fruire dell’APE sociale devono presentare tale domanda entro il 15 luglio 2017.
I soggetti che perfezioneranno i requisiti e le condizioni nel corso dell’anno 2018 dovranno presentare la domanda entro il 31 marzo 2018.
E’ possibile presentare le domande dopo tali date (15.7.2017 e 31.3.2018), e comunque non oltre il 30 novembre di ciascun anno. Queste istanze saranno prese in considerazione esclusivamente se all’esito del monitoraggio residueranno risorse finanziarie.
Le condizioni per l’accesso all’APE sociale devono essersi realizzate già al momento della presentazione della domanda per il riconoscimento delle condizioni, ad eccezione del requisito anagrafico (63 anni), dell’anzianità contributiva (30/36 anni), dei 3 mesi trascorsi dalla conclusione della prestazione di disoccupazione e del periodo di svolgimento dell’attività lavorativa difficoltosa e rischiosa (6 anni negli ultimi 7), che devono comunque essere maturati entro la fine dell’anno di presentazione della domanda.
L’interessato deve allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa la sussistenza al momento della domanda o il realizzarsi entro la fine dell’anno delle condizioni richieste.
Alla domanda di riconoscimento devono essere allegati anche i seguenti documenti, a riprova della sussistenza, già al momento della domanda di riconoscimento, delle relative condizioni:
 disoccupati: lettera di licenziamento, di dimissioni per giusta causa o il verbale di accordo di risoluzione consensuale stipulato ai sensi dell’articolo 7 della legge 604/1966;

 assistenti familiari con handicap: certificazione attestante l’handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 104/1992 del coniuge, della persona in unione civile o del parente di primo grado, convivente cui presta assistenza;
 invalidi civili: verbale di invalidità civile attestante un’invalidità a suo carico di almeno il 74%.
I lavoratori dipendenti che svolgono attività particolarmente difficoltose e rischiose devono allegare alla domanda, oltre ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa la sussistenza delle predette condizioni, al contratto di lavoro o ad una busta paga, una dichiarazione del datore di lavoro, redatta su un apposito modulo predisposto dall’INPS o, nelle more della sua predisposizione, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante i periodi di lavoro prestato alle proprie dipendenze, il contratto collettivo applicato, le mansioni svolte (come specificate nell’allegato) ed il livello di inquadramento attribuito. Per le attività lavorative di cui alle lettere a), b), c), d), e), g), i), l) e m), la dichiarazione del datore di lavoro deve contenere l’applicazione delle voci di tariffa INAIL con un tasso medio non inferiore al 17 per mille, ai sensi del decreto interministeriale (Lavoro e Tesoro) 12 dicembre 2000.
L’istruttoria della domanda è svolta dalla sede territoriale dell’INPS, che la effettua con i dati disponibili nei suoi archivi e attraverso lo scambio di dati tra le gestioni previdenziali e il Ministero del Lavoro, secondo le modalità individuate da un apposito Protocollo predisposto congiuntamente da Ministero del Lavoro, INPS, INAIL, ANPAL ed Ispettorato nazionale del lavoro. Nelle more dell’adozione del Protocollo, l’INPS dovrà comunque procedere ad istruire le domande presentate.
A seguito della domanda di riconoscimento delle condizioni, l’INPS comunicherà all’interessato entro il 15 ottobre 2017 (per l’anno corrente) ed entro il 30 giugno 2018 (per il prossimo anno) il:
 riconoscimento delle condizioni, con indicazione della prima decorrenza utile, qualora a tale ultima data sia confermata la sussistenza delle condizioni e verificata la relativa copertura finanziaria dall’esito del monitoraggio;
riconoscimento delle condizioni, con differimento della decorrenza dell’APE sociale in ragione dell’insufficiente copertura finanziaria. In tal caso la prima data utile per l’accesso all’APE sociale verrà comunicata successivamente all’esito del monitoraggio;
rigetto della domanda qualora non sussistano le necessarie condizioni.
L’INPS, inoltre, comunicherà agli interessati entro il 31 dicembre di ciascun anno l’esito delle domande di riconoscimento presentate in ritardo (dopo il 15.7.2017 e il 31.3.2018) ed entro il 30 novembre.
Domanda di accesso all’APE sociale
La domanda di APE sociale va presentata alla sede INPS di residenza dell’interessato.
Monitoraggio e criteri di ordinamento delle domande
Il monitoraggio delle domande positivamente certificate è effettuato dall’INPS, sulla base della data di raggiungimento dell’età di accesso alla pensione di vecchiaia e, a parità di requisito, della data di presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’APE sociale.
Qualora l’onere finanziario accertato attraverso il monitoraggio delle domande sia superiore allo stanziamento, l’INPS provvederà all’individuazione dei soggetti esclusi dal beneficio e al conseguente posticipo della decorrenza dell’indennità loro dovuta.

Incompatibilità, cumulabilità e decadenza
L’APE sociale non è compatibile con i trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione, con l’assegno di disoccupazione (ASDI) e con l’indennizzo per cessazione dell’attività commerciale.
L’indennità è compatibile con la percezione dei redditi da lavoro dipendente o parasubordinato nel limite di € 8.000 annui e dei redditi derivanti da attività di lavoro autonomo nel limite di € 4.800 annui. Questi importi vengono considerati al lordo delle imposte e dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dal lavoratore. In caso di superamento di tali limiti annui, l’APE sociale percepita nel corso dello stesso anno diviene indebita e l’INPS procederà al recupero del relativo importo.
In caso di raggiungimento dei requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi di contributi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini fino al 31.12.2018) il beneficiario decade dal diritto all’indennità.