QUESITI DI CARATTERE GENERALE
Mantenimento della residenza in Italia
1. L’accertamento del mantenimento della residenza e della permanenza in Italia del fruitore di APE sociale, è a carico delle sedi oppure, se ne dovrà fare carico l’assistito? Saranno effettuati controlli a campione? Con la perdita della residenza, si potrebbe presentare il problema per gestire gli italiani che si iscrivono all’AIRE, qualora perdano la residenza in Italia.
Risposta
L’interessato, come indicato nella circolare n.100 del 2017,deve  comunicare entro 5 giorni che non risiede in Italia. Saranno effettuati anche dei controlli a campione. Per quanto concerne il secondo quesito: Se i soggetti sono iscritti nell’AIRE, sono residenti all’Estero e, pertanto, non hanno diritto al beneficio e se lo hanno lo perdono.
Requisito Contributivo nell’ipotesi di pluralità di gestioni assicurative e contributive
2. Qualora il requisito dei 30 anni di contribuzione sia perfezionato con l’utilizzo della contribuzione ago e di quella versata presso l’ex Enpals, è possibile beneficiare dell’ape senza operare la ricongiunzione, tenendo anche presente che la convenzione e il cumulo possono essere utilizzati solo all’atto del pensionamento? Si ritiene che possa essere sufficiente accertare la presenza dei 30 anni di contribuzione versata complessivamente nelle diverse gestioni, mentre gli istituti del cumulo o della convenzione possano essere attivati all’atto del pensionamento.
Risposta
L’Ape sociale non è una pensione ma un’indennità per il calcolo della quale, in presenza di più gestioni, trovano applicazione criteri propri, diversi  dagli  istituti di “cumulo dei periodi assicurativi” che si azionano all’atto del pensionamento. In merito al calcolo dell’importo dell’ape sociale, al punto 6, della circolare n.100 del 2017 è stato chiarito che “Nel caso di soggetto con contribuzione versata o accreditata a qualsiasi titolo presso più gestioni, tra quelle interessate dall’APE sociale, il calcolo della rata mensile di pensione è effettuato pro quota per ciascuna gestione in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento (art. 3 del decreto).
 Decorrenza della prestazione
Comparto scuola
3. In caso di dipendenti della scuola, con quale decorrenza va considerata l’uscita dal lavoro?
Risposta
La legge di Bilancio 2017 e i relativi DPCM non prevedono, in materia di decorrenza dell’APE sociale in qualità di precoce non prevede alcuna deroga  per i dipendenti del c.d. comparto scuola.
Poiché queste  prevedono, quale condizione ulteriore, la risoluzione del rapporto di lavoro, in assenza di una specifica previsione legislativa il personale in esame potrà accedere solo dal 1° settembre in quanto la cessazione dal servizio per tale personale è fissata al 31 agosto di ciascun anno scolastico.
Trattandosi di una problematica che attiene esclusivamente il rapporto di lavoro, il Miiur sta valutando eventuali azioni per il riconoscimento dell’Ape sociale o la pensione da precoce senza dover attendere la conclusione dell’anno scolastico.
Cessazione, Annullamento, Revoca del Beneficio
Scadenza naturale della prestazione
4. L’erogazione della prestazione cessa al raggiungimento dell’età pensionabile. Riguardo alla questione delle lavoratrici con contribuzione mista che maturano l’età pensionabile nel periodo nel quale questa è ancora diversificata (per il 2017), qualora la lavoratrice abbia la contribuzione sufficiente per il conseguimento del diritto a pensione con un’età anagrafica più bassa, si terrà conto di questa per la conclusione dell’APE. Stando alle indicazioni suddette, si porrebbe il problema nel caso in cui vi sia contribuzione FPLD e Gestione Pubblici e il requisito di contribuzione sia raggiunto nel FPLD. I tal caso la cessazione dell’APE avverrebbe all’età di 65 anni e 7 mesi e la contribuzione versata nella gestione ex-INPDP resterebbe fuori dal trattamento pensionistico e inutilizzabile qualora la pensione fosse conseguita alla fine del periodo di APE; ad evitare ciò, la lavoratrice si troverebbe per un periodo senza APE e senza pensione.
Risposta
L’ape sociale è un’indennità che accompagna il beneficiario  fino all’età pensionabile prevista dalla legge n. 214 del 2011 (non alla pensione). Ora nei casi in cui il soggetto sia iscritto ad una sola delle gestioni interessate dal beneficio, essendo richiesta, tra i requisiti, un’anzianità contributiva minima di 30/36 anni, ne discende che il soggetto beneficiario, raggiunta l’età si ritroverà anche nelle condizioni per poter accedere alla pensione. Nel caso esposto la lavoratrice, raggiunta l’età pensionabile più bassa prevista nel FPLD, avrebbe comunque i requisiti per accedere ad un trattamento pensionistico. Non rimane senza pensione. Se intende valorizzare tutta la contribuzione dovrà attendere di raggiungere i requisiti previsti per un trattamento pensionistico in cumulo.
5. La cessazione del beneficio APE sociale all’età prevista per il raggiungimento della pensione di vecchiaia avverrà in via automatica oppure dovrà essere revocata dalla sede?
Risposta
Al momento della liquidazione della indennità, viene inserita dall’operatore anche la data di raggiungimento del requisito anagrafico previsto dall’articolo 24 della legge n. 214 del 2011 per l’accesso alla pensione di vecchiaia. Pertanto il pagamento dell’ape sociale ( salvo che non intervengano ipotesi di decadenza dal beneficio) cesserà automaticamente dal mese successivo alla predetta scadenza “naturale”.
Pensionamento anticipato e revoca del trattamento
6. Riguardo ai motivi di decadenza, il comma 183 dell’articolo 1 della legge n. 232/2016, prevede che il beneficiario decade dal diritto all’indennità nel caso di RAGGIUNGIMENTO DEI REQUISITI per il pensionamento anticipato, mentre il decreto, all’articolo 8, comma 2, stabilisce che il titolare dell’APE sociale decade dal diritto all’indennità, alla data di DECORRENZA del trattamento di pensione anticipato.
Benché affermato già con circolare n. 100, punto 4, si chiede conferma circa il fatto che la decadenza si applica solo dalla decorrenza della pensione, cosicché verrebbe garantito all’assicurato che la pensione possa essere erogata senza soluzione di continuità con l’APE, nel caso di ritardo nella presentazione della domanda rispetto alla maturazione dei requisiti.
Risposta
Si conferma che la decadenza opera dalla data di decorrenza del trattamento pensionistico.
Cause di Incompatibilità
Assegno sociale e ape sociale
7. È possibile per un soggetto titolare di assegno sociale richiedere l’APE Sociale?
Risposta
Sì, un soggetto titolare di assegno sociale potrà effettuare la richiesta di APE Sociale, poiché non sussiste incompatibilità tra le due prestazioni, ma si precisa che l’eventuale erogazione del beneficio di APE Sociale concorre al computo dei redditi ai fini del riconoscimento del diritto all’assegno sociale. Pertanto, a seguito dell’eventuale riconoscimento del beneficio APE Sociale, l’assegno sociale competerà in misura ridotta, ovvero sarà revocato qualora l’APE provochi il superamento del limite reddituale massimo previsto in materia di assegno sociale.Q