Il 29 giugno scorso la Commissione europea ha presentato la proposta di Regolamento concernente l’istituzione di un prodotto previdenziale nuovo, di rango prettamente comunitario e ad adesione individuale noto con l’acronimo di Pepp (paneuropean personal pension product).
L’istituzione di questi strumenti di previdenza privata europea risulterebbe funzionale ad agevolare la circolazione dei capitali e la mobilitazione del risparmio previdenziale verso il finanziamento degli investimenti a lungo termine, soprattutto nel settore delle infrastrutture, contribuendo al rilancio dell’economia reale europea.
Lo strumento legislativo utilizzato per l’istituzione dei Pepp è il regolamento comunitario, immediatamente applicabile in tutta Europa senza necessità di un recepimento da parte della normativa nazionale, a differenza di quanto avviene in caso di direttive comunitarie.
La Commissione europea prospetta così la creazione e la distribuzione sul mercato di una nuova tipologia di pensione privata individuale che si andrà ad affiancare ai piani pensionistici individuali già disciplinati ed istituiti in ciascuno Stato membro. Pertanto in Italia, ad esempio, i Pepp si affiancheranno alle proposte di investimento previdenziale già offerte da Fondi aperti e dai Pip. Ne dovrebbero derivare vantaggi in termini di rafforzamento del regime concorrenziale e induzione al contenimento dei costi delle pensioni individuali.
Come funzioneranno i PEEP
I soggetti provider potranno essere banche, imprese di assicurazione, fondi pensionistici aziendali o professionali, imprese di investimento autorizzati a collocare il prodotto Pepp in ambito transfrontaliero in regime di mutuo riconoscimento perché dotati del c.d. “passaporto UE”. Per il collocamento a distanza potranno essere utilizzati canali di distribuzione elettronica che favoriranno l’incremento della concorrenza all’interno del mercato.
In tema di trasparenza precontrattuale dovrà essere predisposto il “documento contenente le informazioni chiave relative al piano pensionistico”, reso disponibile sul sito web del fornitore; mentre in fase di esecuzione il fornitore dovrà fornire all’aderente un prospetto delle prestazioni pensionistiche del Pepp riportante dati relativi al montante accumulato, ai diritti maturati e alle garanzie previste dallo schema di Pepp.
Per quanto riguarda la politica di investimento, da svilupparsi secondo il principio della “persona prudente”, il Pepp dovrà offrire un ventaglio limitato di opzioni, tutte fondate su comprovate tecniche di attenuazione del rischio che garantiscano una sufficiente tutela del risparmio investito. Dovrà inoltre essere necessariamente prevista una default option che garantisca almeno la restituzione del capitale.
Il Pepp sarà destinato a confrontarsi con regimi fiscali eterogenei quali sono quelli attualmente in vigore nei vari Stai membri. Sul campo fiscale la normativa comunitaria non può intervenire essendo materia riservata alla competenza legislativa nazionale. Tuttavia la proposta della Commissione è accompagnata da una Raccomandazione sul trattamento fiscale dei PEPP, in base alla quale ai piani pensionistici paneuropei dovranno essere riconosciuti incentivi fiscali analoghi a quelli riservati ai prodotti nazionali della medesima natura.
La proposta di Regolamento sui Pepp passerà adesso al vaglio del Parlamento e del Consiglio europei ai fini della relativa approvazione.
Lorenzo Cicero
L’autore, avvocato, è dal 2008 in Mefop (società per lo sviluppo del Mercato dei Fondi Pensione) ed è responsabile della consulenza e della formazione in materia legale