La Covip, con circolare, Prot. n. 431 del 24 gennaio 2018 ha fornito delle precisazioni in merito all’introduzione di forme di impiego diretto delle risorse.
Com’è noto, il Decreto lgs. 252/2005 prevede la possibilità per le forme pensionistiche complementari di effettuare forme di investimento diretto mediante sottoscrizione o acquisizione di azioni 0 quote di società immobiliari, nonché di quote di fondi comuni di investimento mobiliare 0 immobiliare chiusi, nel rispetto di limiti prestabiliti.
L’attuale Schema di Statuto dei fondi pensione negoziali, adottato con Deliberazione COVIP del 31 ottobre 2006, disciplina, all’art. 27, la modalità di gestione delle risorse finanziarie, prevedendo che l’attuazione di forme di gestione diretta sia subordinata all’introduzione del comma 2, che lo Schema prevede come “eventuale”.
Ciò comporta l’esigenza, qualora si ritenga di ricorrere a tale modalità di gestione e tale eventualità non sia già stata prevista nel testo Statutario, di modificare lo Statuto secondo le procedure previste per le modifiche ordinarie.
Al fine di agevolare il ricorso alla suddetta modalità di gestione, nel caso in cui vadano in tale direzione le effettive valutazioni demandate alla responsabilità degli organi gestionali dei fondi, si ritiene opportuno, nelle more di una più generale revisione del citato Schema di Statuto finalizzata a tener conto di altre sopravvenute esigenze, modificare l’art. 27 dello
Schema secondo la seguente formulazione:
 Le risorse finanziarie del Fondo destinate ad investimenti sono afidate in gestione mediante convenzione con soggetti gestori abilitati ai sensi della normativa vigente.
 Ai sensi dell’art. 6 comma ] lettere d) ed e) del Decreto, il Fondo può sottoscrivere o acquisire azioni 0 quote di società immobiliari nonchè quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi ovvero quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi, nei limiti
previsti dalla normativa vigente”.
Le modifiche statutarie conseguenti alle predette variazioni formano oggetto di mera comunicazione alla COVIP, così come modificato e integrato con Deliberazione del 7 maggio 2014, e possono essere assunte
dall’organo di amministrazione senza la necessità di sottoporle all’assemblea straordinaria.
Resta ferma l’esigenza che il CdA, qualora valuti l’opportunità di
ricorrere alla sopra richiamata modalità di gestione, verifichi che la struttura organizzativa interna sia dotata dei requisiti professionali adeguati ai rischi e alle caratteristiche degli strumenti finanziari nei quali si intende investire
L’organo di amministrazione dovrà inoltre individuare i soggetti incaricati della gestione secondo, delle citate Disposizioni sul processo di attuazione della politica di investimento.
Le procedure interne dovranno definire le modalità di individuazione delle forme di impiego diretto delle risorse e i soggetti coinvolti, nonché un sistema di controllo adeguato alla mutata realtà gestionale del fondo. Le procedure che regolano le descritte attività andranno riportate chiaramente nell’ambito del Manuale operativo.
Si ricorda infine che l’organo di amministrazione, nel momento in cui decide di avvalersi di forme di impiego diretto delle risorse, dovrà preventivamente adeguare il Documento sulla politica di investimento, dando evidenza di tale circostanza
Anche la Nota Informativa andrà aggiornata per dare evidenza della suddetta scelta. In particolare, dovrà essere modificato il Par. C “L ’investimento e i rischi connessi”, alla Sezione II “Caratteristiche della forma pensionistica complementare”, esplicitando la possibilità di effettuare investimenti diretti. Le informazioni relative agli investimenti diretti effettuati andranno poi evidenziate nel Par. A “Le politiche di investimento e la gestione dei rischi”,
Sezione III “Informazioni sull’andamento della gestione”.