Con riferimento alla presentazione della domanda di APE, i soggetti in possesso della certificazione del diritto  possono presentare la domanda all’istituto finanziatore, per il tramite dell’INPS, mediante l’uso dell’identità digitale SPID almeno di secondo livello.

I finanziatori e le imprese assicurative sono scelti tra quelli che aderiscono agli accordi-quadro del Governo.
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, n. 150 del  4 settembre 2017, ha definito, il contenuto degli accordi quadro tra il Mef ed il M. del Lavoro con l’Associazione bancaria italiana (ABI) e con l’Associazione nazionale (ANIA) stabilendo  i termini e le modalità di adesione agli stessi da parte degli istituti finanziatori e delle imprese assicuratrici.

Poiché entrambi gli accordi quadro prevedono che gli istituti finanziatori e le imprese assicuratrici comunichino per iscritto all’Inps la propria adesione ai rispettivi accordi quadro, con il Messaggio n. 737 del 16-02-2018 l’Inps ha fornito  le indicazioni finalizzate alla suddetta comunicazione.

Istituti finanziatori

Adesione

Gli istituti finanziatori che intendono aderire all’accordo debbano comunicarlo all’INPS, e per conoscenza all’ABI, mediante un apposito modulo allegato all’accordo stesso.
Il modulo, dovrà essere inviato all’indirizzo di posta elettronica certificata della Direzione centrale pensioni dell’Inps, dc.pensioni@postacert.inps.gov.it, indicando nell’oggetto “Adesione Istituto finanziatore anticipo finanziario a garanzia pensionistica (c.d. APE)”

L’Inps renderà operativa l’adesione entro 30 giorni dalla data di ricezione della stessa.

Nel caso in cui gli istituti finanziatori intendano recedere dall’accordo devono comunicare il recesso all’INPS e per conoscenza all’ABI.
Il recesso degli istituti finanziatori dall’accordo quadro bancario non produce effetti sulle operazioni di finanziamento perfezionate prima della data di efficacia del recesso medesimo.

Imprese assicuratrici

Adesione
L’accordo quadro per la polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza, prevede che le imprese assicuratrici aderiscono all’accordo assicurativo tramite comunicazione scritta da inviare all’INPS utilizzando l’apposito modulo allegato all’accordo stesso.

L’Inps renderà operativa l’adesione entro 30 giorni dalla data di ricezione della stessa.

Recesso

Nel caso in cui le imprese assicuratrici intendano recedere dall’accordo devono comunicare il recesso all’INPS mediante l’apposito modulo.
Il recesso delle imprese assicuratrici dall’accordo quadro assicurativo non produce effetti sui contratti di assicurazione perfezionati prima della data di efficacia del recesso medesimo.