La legge di stabilità 2016 ha introdotto, a decorrere dal 2016, un sistema di tassazione agevolata consistente nell’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali del 10 per cento per i premi di produttività. L’agevolazione fiscale è riservata al settore privato. Pertanto, sono escluse le Amministrazioni pubbliche, comprese le Autorità indipendenti e le Università non statali legalmente riconosciute. Nell’ambito del settore privato, la misura fiscale riguarda anche i datori di lavoro che non svolgono attività imprenditoriale. Per quanto riguarda i lavoratori, dal 2017 i beneficiari della misura sono i titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell’anno precedente a quello di percezione delle somme, a 80.000,00 euro.
L’ambito oggettivo della detassazione, è quello dei premi di risultato, di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa. Le somme devono essere erogate in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali depositati con modalità telematiche presso l’Ispettorato territoriale del lavoro competente entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione.
L’agevolazione fiscale opera entro il limite di importo complessivo di 3.000,00 euro annui lordi. Tale limite era elevabile a 4.000,00 euro per le aziende che prevedono il coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro.
L’articolo 55 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50  ha stabilito che, per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro con le modalità specificate nel citato decreto interministeriale, l’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro per il regime relativo all’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti è ridotta di venti punti percentuali su una quota non superiore a 800,00 euro. La norma dispone che sulla medesima quota non è dovuta alcuna contribuzione a carico del lavoratore. In misura corrispondente viene ridotta l’aliquota contributiva di computo ai fini pensionistici.
Tale disposizione opera per i premi e per le somme erogate in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali sottoscritti successivamente al 24 aprile 2017, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 50/2017. Per i contratti stipulati anteriormente a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni già vigenti alla medesima data.

Ambito della decontribuzione

L’articolo 55 del D.L n. 50/2017 ha modificato la normativa riguardante la tassazione agevolata dei premi di risultato introducendo, a determinate condizioni, una decontribuzione degli stessi.
Più precisamente, è soppresso il massimale più elevato di premi detassati (4.000,00 euro), con la conseguente applicazione del limite generale di 3.000,00 euro, ed introduce, con riferimento ad una quota dei premi di risultato non superiore a 800,00 euro, le seguenti misure:
a)   una riduzione, pari a venti punti percentuali, dell’aliquota contributiva IVS a carico del datore di lavoro;
b)   l’esclusione di ogni contribuzione a carico del dipendente;
c)   la corrispondente riduzione dell’aliquota di computo per il calcolo del trattamento pensionistico.
Trattandosi di una riduzione dell’aliquota non avente una funzione di incentivo all’assunzione la stessa è cumulabile con altri benefici contributivi previsti dalla normativa vigente. In questi casi, l’aliquota a carico del datore di lavoro su cui operare la riduzione dei venti punti è quella al lordo di eventuali agevolazioni, che andranno ad operare sulla contribuzione residua dovuta.
Alla luce della decontribuzione IVS e della collegata indicazione normativa ai fini del calcolo pensionistico, il premio che fruisce del beneficio in esame non va considerato nella determinazione della retribuzione ai fini pensionistici. Parallelamente non va computato ai fini del raggiungimento del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, previsto dalla legge n. 335/95.
Non costituisce oggetto di sgravio il contributo di solidarietà previsto, con riferimento ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo. Il termine “aziende”, è da intendersi riferito ai datori di lavoro privati e in senso atecnico, per cui il beneficio contributivo spetta anche ai premi erogati dai datori di lavoro non imprenditori. Inoltre, è da ritenere operante il requisito del limite di reddito di lavoro dipendente, in capo al lavoratore, nell’anno precedente quello di percezione del premio.
L’agevolazione contributiva è da considerarsi annuale e, conseguentemente, qualora un lavoratore abbia stipulato più rapporti di lavoro, il beneficio contributivo potrà essere usufruito dal successivo datore di lavoro fino ad esaurimento del plafond di 800 euro di premio. A tal fine il lavoratore deve comunicare al proprio datore di lavoro la quota di premio di produttività, ricevuto nel medesimo anno da un diverso datore, che fruisce della decontribuzione.
Dal tenore delle norme risulta evidente che i premi interessati alla riduzione contributiva sono quelli erogati ai lavoratori subordinati, qualunque sia la tipologia contrattuale e la modalità di svolgimento del rapporto (part-time, intermittente, tempo determinato, somministrazione, apprendistato).
La norma sulla decontribuzione richiama la necessità di coinvolgere pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro, con le modalità specificate nel decreto di cui al comma 188 dell’articolo 1 della legge n. 208/2015. Ai fini dell’accesso all’agevolazione contributiva da parte dei lavoratori somministrati, deve farsi riferimento alla contrattazione di secondo livello sottoscritta dall’impresa utilizzatrice o dalle organizzazioni cui essa aderisce.
Trattandosi di beneficio contributivo, la fruizione è subordinata al rispetto delle condizioni che impone ai datori di lavoro il possesso dei requisiti di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti.
Si evidenzia che la misura contributiva non è soggetta alla preventiva autorizzazione da parte dell’Istituto e che la medesima spetta anche ai premi erogati nei mesi trascorsi dall’entrata in vigore della norma e nelle more dell’emanazione della presente circolare. La misura contributiva si applica altresì ove il lavoratore rinuncia al regime di tassazione agevolata dei premi di risultato.

Vedi circolare Inps n. 104 del 18/10/18