La Circolare Inps n. 109/2018 illustra le novità introdotte dalla legge 22 maggio 2017, n. 81. In particolare, fornisce istruzioni amministrative, operative e contabili in materia di diritto all’indennità di maternità o paternità in favore delle lavoratrici e dei lavoratori iscritti alla Gestione separata, a prescindere dall’effettiva astensione dall’attività lavorativa, e le nuove modalità di fruizione del congedo parentale a seguito dell’aumento da tre a sei mesi del periodo massimo complessivo, per entrambi i genitori, di fruizione del congedo medesimo e dell’elevazione dei limiti temporali di fruibilità dello stesso da uno a tre anni.

Nell’ottica di garantire un’adeguata tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e di favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi di lavoro subordinato, la legge 22 maggio 2017, n. 81, ha introdotto rilevanti modifiche al T.U. in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al D.lgs n. 151/2001.
Nello specifico, l’articolo 13 della legge  dispone il diritto all’indennità di maternità o paternità a prescindere dall’effettiva astensione lavorativa, mentre l’articolo 8 ha previsto nuove modalità di fruizione del congedo parentale.