Per il Riscatto dei periodi per contributi omessi e prescritti occorre provare con certezza che il lavoro è stato veramente svolto.
La costituzione della rendita vitalizia è finalizzata a riscattare i periodi di omissione contributiva caduti in prescrizione. Può essere richiesta dal datore di lavoro, dal lavoratore, anche nel caso in cui abbia già ottenuto la pensione, e dai superstiti del lavoratore.
La facoltà di riscatto, precedentemente applicata ai rapporti di lavoro subordinato, è stata poi estesa:
• ai familiari coadiuvanti e coadiutori dei titolari di imprese artigiane e commerciali;
• ai collaboratori del nucleo diretto coltivatore diversi dal titolare e ai collaboratori dei nuclei colonici e mezzadrili;
• a tutti coloro che, essendo soggetti al regime di assicurazione obbligatoria nella Gestione Separata, non siano però obbligati al versamento diretto dei contributi, essendo la propria quota trattenuta dal committente/associante e versata direttamente da quest’ultimo;
• agli iscritti alla Cassa per le pensioni degli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, dal 1° gennaio 2020.

Presupposti della costituzione di rendita vitalizia
 
L’art 13 della legge n. 1338 del 1962 presuppone l’inadempimento dell’obbligo assicurativo n on più recuperabile da  parte dell’Inps per maturata prescrizione.
Ai fini della costituzione di rendita vitalizia è necessario che siano presentati documenti di data certa dai quali possa evincersi l’effettiva esistenza del rapporto di lavoro
La documentazione deve essere redatta all’epoca dello svolgimento del rapporto di lavoro o anche in epoca successiva, purché tale da far escludere che sia stata fatta appositamente. Al fine di verificare che la documentazione sia risalente rispetto alla data della relativa domanda in lavorazione, l’Inps controlla se la medesima documentazione sia stata già presentata dall’interessato in eventuali precedenti domande.
Nella prassi si fa spesso ricorso, a titolo esemplificativo, a documenti quali libretti di lavoro, benserviti, libri paga per i quali appare impossibile procedere ad una rigorosa tipizzazione. Appare opportuno precisare che la documentazione, qualsiasi essa sia, deve avere sempre precisi requisiti di forma e di sostanza e sottoposta, in ogni caso, a un vaglio critico.
I documenti, dunque, devono essere obiettivi  e certi e non meramente plausibili, verosimili o presumibili. Laddove, a seguito della attività valutativa, restino margini di incertezza, ambiguità, spazi aperti a diverse interpretazioni, l’istanza non può essere accolta.
La documentazione, datata e debitamente sottoscritta da colui che ne è l’autore, deve essere completa in ogni sua parte ed integra, priva di abrasioni, alterazioni o cancellazioni tali da far presumere che sia stata precostituita allo scopo di ottenere il riscatto.
È imprescindibile, già in questa fase, procedere ai riscontri finalizzati a verificare che il datore di lavoro (impresa individuale, ditta artigiana, ecc.) fosse esistente nel periodo oggetto della richiesta di costituzione della  rendita. Tale verifica deve essere svolta attraverso la consultazione delle banche dati dell’Istituto, del fascicolo aziendale nonché, a titolo esemplificativo, attraverso visure camerali o documentazione fiscale.
Le dichiarazioni ora per allora non sono idonee a provare l’esistenza del rapporto di lavoro.
Le dichiarazioni delle Pubbliche Amministrazioni possono essere utilizzate per evincere la sussistenza del documento di data certa comprovante il rapporto di lavoro a condizione che siano sottoscritte dai funzionari responsabili e che non facciano un generico riferimento agli atti d’ufficio, bensì contengano la precisa indicazione del tipo di atto, della data e dell’eventuale numero di protocollo del documento.
Le attestazioni del Sindaco o del funzionario comunale  delegato devono essere sempre verificate attraverso l’acquisizione della documentazione sulla cui base sono state rilasciate.
Resta sempre ferma la facoltà per l’Istituto di acquisire la documentazione sulla cui base la Pubblica Amministrazione ha rilasciato la dichiarazione.
Anche le sentenze come prova del rapporto di lavoro devono essere valutate.
La documentazione deve essere presentata in originale o copia debitamente autenticata da pubblico ufficiale.
Quando la documentazione è presentata in originale, il funzionario dell’Istituto che la riceve ne riproduce copia autentica da inserire nel fascicolo della pratica.
Una volta che l’attività lavorativa è stata effettivamente prestata, si procede al calcolo dell’onere e allora si scopre forse che il gioco non valeva la candela, ma quando il periodo è determinante per raggiungere il diritto a pensione non si può fare altrimenti. Le regole in materia sono dettate dall’articolo 2 del D.lgs n. 184/1997. Per i periodi che si collocano nel sistema di “calcolo retributivo” l’onere è quantificato in termini di “riserva matematica” determinata in base alla retribuzione effettiva o convenzionale del periodo oggetto di costituzione di rendita vitalizia.
Relativamente ai periodi per i quali la relativa quota di pensione andrebbe calcolata con il sistema contributivo, il corrispondente onere è invece determinato applicando l’aliquota contributiva in vigore alla data della domanda di riscatto.

Circ Inps n. 78 del 29/5/2019