L’Inps con la circolare n. 50 del 17.3.2016 ha emanato Nuove disposizioni in materia di salvaguardia pensionistica (c.d. Settima salvaguardia) con la quale fornisce  ulteriori indicazioni e chiarimenti riguardanti le singole tipologie di lavoratori che potrebbero usufruire della salvaguardia.

Particolarità relative alle singole categorie di lavoratori salvaguardati

– Lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile (art. 1, comma 265, lettera a)

Il contingente numerico per questa tipologia di lavoratori è stato fissato in 6.300 unità.

Potenziali destinatari della salvaguardia sono i lavoratori collocati in mobilità ordinaria o in trattamento speciale.
Stante la lettera della norma i lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia possono essere individuati in funzione degli accordi, della data di licenziamento e del periodo di fruizione delle prestazioni.

In relazione agli  accordi occorre distinguere la fattispecie sottoindividuata:

A.  lavoratori licenziati e collocati in mobilità o in trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia a seguito di accordi governativi e non governativi stipulati entro il 31 dicembre 2011:

a)   Da aziende destinatarie di mobilità previste dalla legge n. 223 del 1991 o da leggi successive (quali ad esempio quelle del settore industria con + di 15 dipendenti, quelle del commercio con + di 50 dipendenti, quelle del settore aereo e aeroportuale, ecc.);

b)   da aziende del settore edile che hanno operato in cantieri di lavori di pubblica utilità (articolo 11 della legge n. 223 del 1991) o che hanno avviato la procedura di mobilità di cui all’articolo 4 della legge n. 223 del 1991 dopo che abbiano attuato un programma di trattamento straordinario di integrazione salariale (articolo 3 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 229, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451)

B.  lavoratori licenziati e collocati in mobilità o in trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia anche in assenza di accordi governativi e non governativi da aziende  cessate o interessate dall’attivazione delle vigenti procedure concorsuali, quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l’amministrazione straordinaria o l’amministrazione straordinaria speciale.
In relazione alla data di licenziamento, questa può intervenire:

a)   entro il 31-12-2012: i requisiti, vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, devono essere perfezionati entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità o del trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia ovvero, entro dodici mesi dalla fine di detto periodo, anche mediante il versamento di contributi volontari;

b)   entro il 31-12-2014: il perfezionamento dei requisiti, vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011.