I soggetti in possesso del riconoscimento di grave disabilità o in presenza di condizioni di rischio determinate da immunodepressione, esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, debitamente certificate, l’intero periodo di assenza dal servizio viene equiparato a degenza ospedaliera a fronte della presentazione del certificato di malattia.
La condizione di rischio, in assenza del verbale di riconoscimento della disabilità, può anche essere attestata dagli dalla medicina legale operanti presso le Asl competenti.
L’equiparazione per i lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia comporta il
riconoscimento della prestazione economica e della contribuzione figurativa entro il periodo massimo previsto per la specifica qualifica e il settore lavorativo di appartenenza. Allo stato attuale, sono riconosciuti ai lavoratori fragili, i periodi di assenza dal lavoro compresi tra il 17 marzo 2020 e il 31/1
202020.
Per accedere alla tutela, il lavoratore dovrà produrre la certificazione di malattia riportante il periodo di prognosi e l’indicazione della condizione di fragilità.
Tuttavia, a decorrere dal 16 ottobre 2020 e fino al 31 dicembre 2020, è prevista per i lavoratori fragili, l’esercizio di norma dell’attività lavorativa in modalità agile ( smart working) anche “attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto”.

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