La disciplina la previdenza complementare consente l’adesione dei familiari fiscalmente a carico. Essi sono parenti o affini come coniuge e figli e con un reddito annuo non superiore a 2.840,51 euro elevato a 4.000 euro esclusivamente per i figli di età non superiore a 24 anni.
I contributi versati a favore del fiscalmente a carico sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto cui è a carico nei limiti di € 5.164,57 complessivi. In questo ammontare si computano anche i contributi versati dall’iscritto per proprio conto.
L’iscrizione del familiare fiscalmente a carico, una volta attivata, acquista una propria e distinta autonomia. Pertanto è possibile anche che l’iscritto principale, uscito dal fondo, continui a finanziare la posizione individuale del soggetto fiscalmente a carico.
In caso di perdita della condizione di soggetto fiscalmente a carico e di eventuale nuova occupazione presso un datore di lavoro che non sia associato al Fondo, sono riconosciute diverse opzioni:
• il mantenimento della posizione presso il fondo con o senza prosecuzione della contribuzione individuale;
• il trasferimento della posizione al nuovo fondo di categoria o, se decorsi almeno due anni l’adesione ad un fondo aperto o Pip.
• In ogni caso, non è consentito il riscatto per perdita della condizione di fiscalmente a carico (risposta a quesito Covip del novembre 2013).
In tema di riscatto della posizione individuale da parte degli aderenti fiscalmente a carico che non svolgano un’attività lavorativa , in particolare, ci si chiede se può chiedersi il riscatto per la perdita dei requisiti nella situazione in cui si trasferisca a vivere all’estero (o in una regione diversa rispetto a quella della forma pensionistica territoriale). Tale fenomeno, si verifica frequentemente allorché i lavoratori stranieri, dopo un periodo di lavoro in Italia, rientrano nel paese di origine con le proprie famiglie (o cambino regione di residenza). A fronte di tali situazioni, ove non si consentisse il riscatto delle posizioni individuali attivate a favore del coniuge o de figli fiscalmente a carico, le stesse resterebbero “bloccate” presso il fondo pensione. Essa dovrebbe essere consentita perchè, come rilevato dalla COVIP negli “Orientamenti interpretativi in materia di riscatto”, vanno esaminati non solo i profili di carattere formale, ma anche quelli di carattere sostanziale. Il carattere sostanziale è costituito dal rapporto di lavoro.
È, quindi, necessario dimostrare la perdita dello status di lavoratore per poter fruire, quali aderenti su base individuale, del predetto riscatto. Il semplice trasferimento all’estero non è ragione sufficiente per poter attivare un’istanza di riscatto. Sotto il profilo formale, il trasferimento all’estero del soggetto fiscalmente a carico, o in una regione diversa da quella di riferimento della forma pensionistica territoriale, non rientra tra le cause di riscatto contemplate dall’art. 14 del Decreto 252/2005.
Dette cause sono legate, come sopra ricordato, a specifiche vicende del rapporto di lavoro che non ricorrono nel caso di specie.
Covip: Risposta a quesito in tema di riscatto della posizione individuale da parte dei fiscalmente a carico