A seguito della Brexit, il recesso dell’Inghilterra dall’Unione europea è stato realizzato in una prima fase da un accordo, detto appunto Accordo di Recesso (Withdrawal Agreement, di seguito WA), entrato in vigore il 1° febbraio 2020.
Successivamente, al termine del periodo transitorio, in data 24 dicembre 2020, le Parti hanno concluso un accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione (Trade and Cooperation Agreement, di seguito TCA).
Il TCA dispone che gli Stati membri e il Regno Unito coordinano i rispettivi sistemi di sicurezza sociale a norma del Protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale (Protocol on social security coordination, di seguito PSSC).

Tanto premesso, l’Inps, con circolare n. 98 del 8/7/2021, ha fornito istruzioni operative in applicazione dei suddetti accordi. Il protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale si applica alle persone che soggiornano legalmente in uno Stato membro o nel Regno Unito.
In primis continuano a trovare attuazione le disposizioni dell’Istituto in materia di totalizzazione internazionale per l’accertamento del diritto e il calcolo delle prestazioni, anche con riferimento a periodi assicurativi, fatti o situazioni successivi alla data del 31 dicembre 2020.
Le prestazioni di disoccupazione rientrano nel campo di applicazione del protocollo mentre esclude dal proprio ambito di applicazione materiale le prestazioni familiari. Le Prestazioni di malattia, maternità e paternità in denaro sono parimenti regolate dal protocollo.
Infine, al fine di garantire la continuità dell’attività amministrativa, ha previsto che il Regno Unito partecipi al sistema di scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale EESSI- Electronic Exchange of Social Security Information.