Con parere n. 22028 del 15 dicembre 2020, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha precisato che i periodi di richiamo senza assegni sono oggetto di riliquidazione ai fini del TFS.

Premesso quanto sopra, ha fornito delle indicazioni operative conformi al messaggio  n. 6292/2015, concernente l’istituto del richiamo in servizio senza assegni, con riferimento a tutti i Corpi militari.

La disciplina dell’istituto giuridico del richiamo senza oneri (o senza assegni) prevedeva che al personale militare richiamato in servizio dal congedo, provvisto di pensione civile o militare, competeva lo stipendio o la paga giornaliera, restando sospeso il trattamento pensionistico, il quale continuava ad essere erogato in luogo dello stipendio se più favorevole, configurandosi in tal caso il richiamo senza oneri.

L’attuale disciplina sul richiamo in servizio, fa riferimento anche al richiamo senza assegni (o senza oneri) disponendo che “il militare in congedo può essere richiamato in servizio a) d’ autorità, secondo le norme e nei casi previsti dal presente codice; b) a domanda, con o senza assegni, in qualsiasi circostanza e per qualunque durata” e che “il richiamo a domanda: a) senza assegni, è disposto con decreto ministeriale”.

Pertanto, le Sedi territoriali dell’Inps, sulla base della documentazione trasmessa dalle Amministrazioni militari, dovranno riliquidare il trattamento di fine servizio dei militari in questione, una volta che gli stessi siano cessati dal periodo di richiamo senza assegni, valutando conseguentemente il periodo medesimo.

La base di calcolo della suddetta prestazione è rappresentata dal trattamento economico, costituito dalle voci utili ai fini del TFS, che l’interessato avrebbe maturato in attività di servizio.

Il contributo previdenziale del 9,60% deve essere determinato dalle Amministrazioni datrici di lavoro sul trattamento economico “virtuale” previsto per il personale in attività di servizio, compresi gli eventuali miglioramenti economici.

Le Sedi dell’Inps dovranno inoltre accertare che la quota di contributo previdenziale dovuta dall’Amministrazione, pari al 7,10%, nonché quella a carico dell’iscritto, pari al 2,50%, siano state debitamente versate dall’Amministrazione stessa.

 

Vedi Circolare Inps n° 159 del 28-10-2021