L’art. 208, commi 4 lett. c) e 5, del D.Lgs. n. 285/1992 ha stabilito che una parte dei proventi delle multe riscosse dagli enti locali possono essere devoluti, previo accordi fra le parte, anche a forme di previdenza complementare. Fino al 2018 ogni ente si è regolato a modo suo, e molti invece non hanno mai provveduto a disciplinare questo benefit che può essere anche devoluto ad altri scopi, come la sanità integrativa, finchè il Contratto collettivo nazionale di lavoro degli enti locali, 2016/2018, all’art. Art. 56-quater ha stabilito che i proventi delle multe sono destinati al Fondo di previdenza complementare Perseo-Sirio; ma è fatta salva la volontà del lavoratore di conservare comunque l’adesione eventualmente già intervenuta a forme pensionistiche individuali.
Il Fondo Perseo Sirio con circolare del 1/8/2018 ha emanato le modalità applicative a tutte le Amministrazioni precisando che l’articolo del CCNL non è retroattivo e non incide sugli accordi sottoscritti con terzi.
Negli Enti c’erano condizioni diversificate chela contrattazione integrativa in genere ha ridisciplinato mentre nessun problema si pone per i neoassunti che vedranno il versamento direttamente su Sirio Perseo.
Con ciò il Fondo Perseo Sirio si è garantito una specie di rendita di posizione che, anche se non da dato l’aumento esponenziale del numero di iscrizioni che si era immaginato, tuttavia gli garantisce una sorta di sinecura.
Ora come si apprende dal quotidiano “il Giorno”, storica testata milanese, 75 vigili urbani del Comune di Milano hanno fatto ricorso rivendicando la libertà di scegliere a chi affidare i fondi per la previdenza complementare garantiti dall’articolo 208 del Codice della Strada. Il giudice del lavoro ha dato ragione ai ricorrenti, anche se non si conoscono ancora le motivazioni e condannato il Comune le spese processuali.
Quella di Milano non è stata la prima causa sull’argomento: nel recente passato, i Tribunali di Ivrea e Arezzo si sono pronunciati a favore dei dipendenti, mentre quello di Bologna ha dato torto ai ricorrenti sia in primo che in secondo grado. Si tratta solo del primo round giudiziario.