Sulla base di quanto previsto dalla normativa, i termini per l’erogazione del TFS ai
dipendenti pubblici variano a seconda delle cause di cessazione del rapporto di lavoro.
Nel dettaglio la normativa vigente prevede il pagamento del TFS entro 105 giorni in caso di
cessazione dal servizio per inabilità o per decesso del lavoratore.
Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, avvenuta per raggiungimento dei limiti di età
o di servizio, il pagamento va effettuato non prima di 12 mesi dalla data di cessazione dal
servizio.
In tutti gli altri casi di cessazione del rapporto di lavoro, come per esempio le dimissioni e il
licenziamento, in base a quanto previsto dalla normativa, il pagamento della prestazione
spettante sarà effettuato non prima di 24 mesi.
Sulla base di queste tempistiche, l’erogazione della prestazione può quindi avvenire:

  • in un’unica soluzione, se l’ammontare complessivo lordo è pari o inferiore a
    50.000 euro;
  • in due rate annuali, se l’ammontare complessivo lordo è superiore a 50.000 euro
    e inferiore a 100.000 euro;
  • in tre rate annuali, se l’ammontare complessivo lordo è pari o superiore a
    100.000 euro.
    In caso di pagamento rateale, la seconda e la terza tranche saranno pagate rispettivamente
    dopo 12 e 24 mesi dalla data di decorrenza del diritto al pagamento della prima.
    Ai termini di pagamento previsti sulla base della causale di cessazione, la normativa
    aggiunge 90 giorni per gli adempimenti istruttori duranti i quali non maturano interessi di
    mora, in quanto l’elaborazione e la liquidazione dei TFS dipende anche dalla celerità di
    trasmissione dei dati giuridici ed economici utili all’elaborazione della prestazione da parte
    degli Enti ex datori di lavoro. Operazione che, talvolta, può determinare un ampliamento dei
    tempi di lavorazione delle istanze che si presentino incomplete sotto il profilo degli elementi
    utili al calcolo della prestazione.
    Va infine ricordato che, quando si va in pensione prima di aver raggiunto i requisiti
    anagrafici o contributivi previsti dalla riforma Monti/Fornero, ad esempio usufruendo del
    beneficio pensionistico “Quota 100”, i termini per l’erogazione del TFS decorrono dalla data di raggiungimento del diritto teorico più favorevole (requisito anagrafico o contributivo
    previsto dalla Monti Fornero), non dalla data di effettivo collocamento a riposo.
    Al momento dell’accesso alla pensione è possibile presentare, alle banche o agli intermediari
    finanziari che aderiscono ad uno specifico Accordo Quadro sottoscritto tra ABI e i Ministeri
    interessati, sentito l’INPS -rinnovato di recente e in corso di pubblicazione sulla G.U, una
    richiesta di finanziamento per una somma pari all’importo dell’indennità di fine servizio
    maturata, entro un massimo di 45.000 euro.
    L’INPS in tal caso, a fronte della presentazione della domanda on- line di anticipazione da
    parte dell’iscritto, ha 90 giorni di tempo per rilasciare la certificazione, e 30 giorni, dalla
    data di notifica del contratto da parte della Banca, per produrre la presa d’atto, decorsi i
    quali la richiesta di anticipazione deve essere ripresentata.
    Il finanziamento dell’anticipazione autorizzata viene garantito dallo Stato tramite un
    apposito fondo di garanzia gestito dall’INPS.