L’Agenzia delle Entrate ha emanato la circolare 14/E del  27/04/2016  sul Credito d’imposta in favore degli enti di previdenza obbligatoria e delle forme di previdenza complementare.

I commi da 91 a 94  della Legge di stabilità 2015, hanno introdotto, a decorrere dal 2015, i crediti di imposta per incentivare l’investimento da parte delle Casse di previdenza privatizzate dei professionisti e dei Fondi pensione per gli investimenti  in talune attività a carattere finanziario a medio o lungo termine individuate con decreto attuativo del Ministro dell’economia e delle finanze del 19 giugno 2015. L’istituzione dei crediti in esame, risponde all’esigenza di attenuare gli effetti negativi sugli investimenti a seguito dell’aumento della misura di tassazione. Si ha diritto se siano investiti nelle attività individuate in sede di attuazione. Con il decreto attuativo sono state disciplinate le modalità di attuazione della normativa in esame e, in particolare, sono stati individuati: – i settori di investimento oggetto di agevolazione – l’ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione della agevolazione – gli aspetti procedurali concernenti le modalità di riconoscimento del credito di imposta (condizioni, termini e modalità per la fruizione) e la conseguente attività di controllo .
Successivamente, con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 28 settembre 2015 è stato approvato il modello per la richiesta di attribuzione del credito d’imposta.
Pertanto, in caso di investimento diretto, ai fini del calcolo del credito d’imposta non bisogna tener conto dei redditi di natura finanziaria che sono stati assoggettati ad imposta nella misura del 12,50 per cento. Nel caso di investimento indiretto per il tramite organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) o di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, ai fini della applicazione del credito in esame,  occorre tener conto dell’abbattimento – disposto dal decreto legge 13 agosto 2011, n. 1383 – della base imponibile. In base a tali disposizioni, infatti, i redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OICR italiani ed esteri e quelli dipendenti da contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione sono determinati al netto di una quota dei proventi riferibili ai predetti titoli pubblici. In tali casi, più precisamente, sebbene sia formalmente applicata l’aliquota del 26 per cento su una parte dei redditi a seguito del predetto abbattimento della base imponibile, l’imposizione effettiva rimane del 12,50 per cento. Per usufruire del credito di imposta di cui al predetto comma 91 non è necessario investire totalmente i redditi di natura finanziaria realizzati in un determinato periodo d’imposta sui quali è stata applicata un’imposizione al 26 per cento. Può essere investita anche una quota parte di essi e, in tali casi, il credito spettante sarà determinato in proporzione alla quota investita dei predetti redditi.