Dopo il fallimento del credito di imposta per i Fondi e Casse pensioni privatizzate che facevano investimenti infrastrutturali, la normativa è stata nuovamente cambiata. Si ricorse a quella misura per diminuire   gli effetti negativi sugli investimenti operati  a seguito dell’aumento della misura di tassazione applicata ai redditi di natura finanziaria percepiti dalle casse e al risultato di gestione maturato dei fondi pensione.

Dal corrente anno 2017 questa misura sarà soppressa e sostituita con la detassazione dei redditi derivanti dagli investimenti a lungo termine (almeno 5 anni) nel capitale delle imprese effettuati dalle casse previdenziali o da fondi pensione nel limite del 5% dei loro asset. Così prevede la nuova Legge di Bilancio 2017 (art. 1, commi 88-99 della L. n. 232/2016), stabilendo che gli investimenti debbano essere effettuati in:
azioni o quote di imprese residenti fiscalmente in Italia, nella UE o nello Spazio economico europeo;
azioni o quote di OICR (organismi di investimento collettivo del risparmio: ovvero Fondi comuni di investimento, Società di investimento a capitale variabile – Sicav, Società di investimento a capitale fisso – Sicaf, Fondi di investimento alternativi – FIA) residenti fiscalmente in Italia, nella UE o nello Spazio economico europeo che investono prevalentemente negli strumenti finanziati indicati dalla lettera a).

Ai sensi della nuova disciplina, in caso di cessione prima dei cinque anni, i redditi realizzati attraverso la cessione e quelli percepiti durante il periodo minimo di investimento sono soggetti ad imposizione secondo le regole ordinarie, unitamente agli interessi, senza applicazione di sanzioni. Il relativo versamento va effettuato entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla cessione.