In via sperimentale, dal 1° maggio 2017 e fino al 31 dicembre 2018, i lavoratori iscritti agli enti previdenziali e alla Gestione separata, che si trovano in una delle seguenti condizioni sottospecificate, al compimento del requisito anagrafico dei 63 anni, è riconosciuta, un’indennità per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di pensionamento anticipato e il raggiungimento dell’età anagrafica prevista dalla legge Fornero, fino a tutto il 2018, anni 66 e mesi 7:
a) si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione, hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi e sono in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni;
b) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sono in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni;
c) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento e sono in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni;
d) sono lavoratori dipendenti, al momento della decorrenza dell’indennità svolgono una delle seguenti professioni da almeno sei anni in via continuativa e in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 36 anni:
 operai dell’industria estrattiva ed edilizia e manutenzione degli edifici
• conduttori di gru o macchinari mobili per le costruzioni
• conciatori di pelli e di pellicce,
• conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante
• conduttori di mezzi pesanti e camion
• personale delle professioni sanitarie infermieristiche e ostretiche ospedalieri con lavoro organizzato in turno
• addetti all’assistenza di persone  in condizioni di non autosufficienza
• insegnanti della scuola d’infanzia ed educatori di asili nido
• facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati
• personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia
• operatori ecologici ed altri raccoglitori e separatori di rifiuti.

La concessione dell’indennità è subordinata alla cessazione dell’attività lavorativa e, non può superare 1500 euro mensile e  non spetta a coloro che sono già titolari di un trattamento pensionistico diretto.
L’indennità di cui al comma 179 del presente articolo non è compatibile con i trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria, con il trattamento di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, nonché con l’indennizzo previsto dall’articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207.
Il beneficiario decade dal diritto all’indennità nel caso di raggiungimento dei requisiti per il pensionamento anticipato. L’indennità è compatibile con la percezione dei redditi da lavoro dipendente o parasubordinato nel limite di 8.000 euro annui e dei redditi derivanti da attività di lavoro autonomo nel limite di 4.800 euro annui.
Per i lavoratori pubblici, nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca, che cessano l’attività lavorativa e richiedono l’Ape Sociale, i termini di pagamento delle indennità di fine servizio comunque denominate,  iniziano a decorrere al compimento di 66 anni e 7 mesi,  e sulla base della disciplina vigente in materia di corresponsione del trattamento di fine servizio comunque denominato, che ora è di due anni per dimissioni. Quindi si può aspettare anche 5 anni e 7 mesi per avere la prima tranche di liquidazione se superiore a 50.000 euro.
Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 179 a 184, nel rispetto dei limiti di spesa annuali di cui al comma 186, sono disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell’economia, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, avuto particolare riguardo a:
a) la determinazione delle caratteristiche specifiche delle attività lavorative gravose,
b) le procedure per l’accertamento delle condizioni per l’accesso al beneficio e la relativa documentazione da presentare a tali fini;
c) le disposizioni attuative  con particolare riferimento:
1) all’attività di monitoraggio ;
2) alla disciplina del procedimento di accertamento anche in relazione alla documentazione da presentare per accedere al beneficio;

3) alle comunicazioni che l’ente previdenziale erogatore dell’indennità fornisce all’interessato in esito alla presentazione della domanda di accesso al beneficio;
4) alla predisposizione dei criteri da seguire nell’espletamento dell’attività di verifica ispettiva da parte del personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché degli enti che gestiscono
forme di assicurazione obbligatoria;
5) alle modalità di utilizzo da parte dell’ente previdenziale delle informazioni relative alla dimensione, all’assetto organizzativo dell’azienda e alle tipologie di lavorazioni aziendali, anche come risultanti dall’analisi dei dati amministrativi in possesso degli enti previdenziali, ivi compresi quelli assicuratori nei confronti degli infortuni sul lavoro;
6) all’individuazione dei criteri di priorità di cui al comma 186;
7) alle forme e modalità di collabo-razione tra enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria, con particolare riferimento allo scambio di dati ed elementi conoscitivi in ordine alle tipologie di lavoratori interessati.