La legge ha previsto il rimborso a carico della Cassa Integrazione Guadagni (delle quote di tfr maturate dai lavoratori licenziati al termine del periodo straordinario di integrazione salariale. Ai  fini del calcolo del predetto trattamento, ha previsto che, in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l’integrazione salariale, nella retribuzione annua deve essere calcolato l’equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto. Nei casi di cessazione del rapporto di lavoro al termine di un periodo di sospensione per CIGS, l’onere della quota di TFR è a carico dell’Istituto previdenziale (Legge n. 464/72).
Il decreto legislativo n. 148/2015, di riforma della disciplina delle integrazioni salariali, ha abrogato la Legge n. 464/72.
Tale abrogazione, ha efficacia dal 24 settembre 2015.
Con successiva circolare n. 30 del 9 novembre 2015 il Dicastero del Lavoro ha chiarito che la precedente disciplina della Legge n. 464/72, continua ad applicarsi nei seguenti casi:

1)      domande presentate entro il 23 settembre 2015;
2)      domande presentate dopo il 23 settembre 2015, relative alla richiesta di proroga del trattamento concesso per il completamento di programmi di riorganizzazione e ristrutturazione, per i quali la domanda di concessione per il primo anno sia stata presentata entro il 23.9.2015;
3)      domande di autorizzazione presentate dopo il 23 settembre 2015 relative al secondo anno dei programmi biennali di cessazione.

La precedente normativa si applica anche alle domande presentate tra il 24 ed il 31 ottobre 2015 a condizione che la consultazione sindacale/verbale di accordo e le conseguenti sospensioni siano intervenute entro il 23.9.2015.

Fatti salvi i casi sopra indicati, le quote di TFR maturate dai lavoratori durante il periodo del trattamento straordinario di integrazione salariale, è a carico del datore di lavoro.
Questa disciplina non si applica nei casi di fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale a seguito della stipula di contratti di solidarietà.
i datori di lavoro tenuti al versamento del contributo che alimenta il Fondo di Tesoreria anche per i periodi di sospensione del rapporto per i quali è prevista l’integrazione salariale.
La quota di TFR versata al Fondo di Tesoreria deve essere liquidata comprendendo anche la quota maturata durante i periodi di sospensione per fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disciplinato dal d.lgs. n. 148/2015.
Pertanto, a partire dal 1 ottobre 2016, la liquidazione di tale prestazione, diversamente da quanto avvenuto sino ad oggi, viene effettuata separatamente dalla liquidazione della prestazione di integrazione salariale.

La procedura in automatico effettua i seguenti controlli:
verifica che l’azienda abbia ottenuto il decreto ministeriale di autorizzazione al trattamento CIGS;
verifica che i soggetti per i quali viene chiesto il pagamento diretto della quota di TFR siano stati beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale per sospensione;
verifica che l’importo richiesto a titolo di TFR sia congruo rispetto alla retribuzione utile e che la retribuzione utile indicata sia congrua rispetto agli importi comunicati nel periodo precedente la sospensione del rapporto;
verifica che la quota di TFR chiesta in pagamento non si riferisca ad un periodo per il quale sono presenti flussi relativi al Fondo di Tesoreria, o per il quale è stato chiesto l’intervento del Fondo di Garanzia di cui all’art. 2, della Legge n. 297/82.

Pagamento delle quote di TFR destinate al finanziamento della previdenza complementare
 
La nuova procedura di liquidazione consente di gestire anche i pagamenti diretti ai Fondi di previdenza complementare.

Com’è noto l’art. 8, del d.lgs. n. 252/2005 stabilisce che il finanziamento della previdenza complementare possa essere attuato anche mediante il conferimento del TFR maturando.

Nel caso in cui il datore di lavoro, nel periodo ininterrotto di sospensione del rapporto precedente la cessazione, per il quale il Ministero abbia autorizzato il pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale, non abbia provveduto ad effettuare il versamento delle quote di TFR al Fondo di previdenza complementare, grava l’onere economico del TFR maturato, versa dette quote direttamente al Fondo di previdenza complementare.
vedi la circolare Inps