Il governo sta approntando i decreti attuativi dell’Anticipo pensionistico  nelle sue tre versioni, Ape volontaria,  Ape sociale e Ape  aziendale. La più complicata e che presenta molti importanti nodi da sciogliere che incide di più sulla spesa pubblica è l’Ape social. Perché l’ape volontaria se la pagano i richiedenti mentre i costi dell’ape aziendale sono a carico delle imprese. E’ prevedibile un braccio di ferro fra la volontà di un’applicazione restrittiva da parte del ministro del lavoro ed una opposta dei sindacati.
Non dimentichiamo che la legge di bilancio 2017 è stata approvata, in fretta e furia senza nessuna possibilità di emendarla  o di scrivere semplicemente un testo più chiaro e definito.
In via sperimentale, dal 1° maggio 2017 e fino al 31 dicembre 2018, ai lavoratori che si trovano in una delle seguenti condizioni, al compimento del requisito anagrafico dei 63 anni, è riconosciuta, un’indennità per una durata tra la data del beneficio e l’età prevista dalla legge Fornero (Art. 24 del decreto-legge 201/2011):
a) si trovano in stato di disoccupazione da almeno tre mesi e sono in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni;
b) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap ai sensi della legge 104/1992, e sono in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni;
c) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento e sono in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni;
d) sono lavoratori dipendenti, al momento della decorrenza dell’indennità svolgono una delle seguenti professioni da almeno sei anni in via continuativa e in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 36 anni:
• operai dell’industria estrattiva ed edilizia e manutenzione degli edifici
• conduttori di gru o macchinari mobili per le costruzioni
• conciatori di pelli e di pellicce,
• conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante
• conduttori di mezzi pesanti e camion
• personale delle professioni sanitarie infermieristiche e ostretiche ospedalieri con lavoro organizzato in turno

addetti all’assistenza di persone  in condizioni di non autosufficienza
• insegnanti della scuola d’infanzia ed educatori di asili nido
• facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati
• personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia
• operatori ecologici ed altri raccoglitori e separatori di rifiuti.
La concessione dell’indennità è subordinata alla cessazione dell’attività lavorativa e, non può superare 1500 euro mensile e  non spetta a coloro che sono già titolari di un trattamento pensionistico diretto.
L’indennità è compatibile con la percezione dei redditi da lavoro dipendente o parasubordinato nel limite di 8.000 euro annui e dei redditi derivanti da attività di lavoro autonomo nel limite di 4.800 euro annui.
Per i lavoratori pubblici, nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca, che cessano l’attività lavorativa i termini di pagamento delle indennità di fine servizio comunque denominate  iniziano a decorrere al compimento dell’età di 66 anni e 7 mesi  e sulla base della disciplina vigente sul tfr/tfs corresponsione del trattamento di fine servizio comunque denominato.
Il decreto attuativo  del Ministro del lavoro, di concerto con il Mef, dovrebbe essere pronto  ai primi di marzo 2017 e deve riguardare in  particolare:
a) la determinazione delle caratteristiche specifiche delle attività lavorative;
b) le procedure per l’accertamento delle condizioni per l’accesso al beneficio e la relativa documentazione da presentare;
c) l’attività di monitoraggio;
d) le comunicazioni che l’Inps deve  fornire all’interessato in esito alla domanda;
e) la predisposizione dei criteri dell’attività di verifica ispettiva ministeriale;
f) le modalità di utilizzo da parte dell’Inps delle informazioni relative alla dimensione, all’assetto organizzativo dell’azienda e alle tipologie di lavorazioni aziendali;
g) l’individuazione dei criteri di priorità;
7) le forme e modalità di collaborazione tra enti pensionistici con particolare riferimento allo agli elementi in ordine alle tipologie di lavoratori interessati.
Mentre per l’accesso per chi ha 30 anni di contributi, il campo sembra sufficientemente definito, per i lavori gravosi ci sono parecchi nodi da sciogliere.
Innanzitutto il criterio dei 6 anni, devono essere continuativi, si riferiscono l’ultimo periodo di lavoro, nell’ultimo decennio o in uno dei qualsiasi periodi della vita lavorativa. Poi c’era allo studio la possibilità di concedere l’ape sociale anche agli invalidi del lavoro del 60%, possibilità esclusa dal varo con la fiducia della legge che fece decadere tutti gli emendamenti.
Definire cosa si intende per gli anni contributivi di 30/36, riguarda tutti i periodi accreditati, compresi quelli riscattati, ricongiunti, figurativi, disoccupazione, maternità o solo il lavoro effettivo
Le macroprofessioni sono state individuate in base alla classificazione Ateco. che costituisce la versione nazionale della nomenclatura europea Nace Rev. 2, pubblicata sull’Official Journal il 20 dicembre 2006 (Regolamento (CE) n.1893/2006 del PE e del Consiglio del 20/12/2006).
L’Ateco 2007 è stata definita ed approvata da un Comitato di gestione appositamente costituito. Il Comitato ha visto la partecipazione, oltre all’Istat, di numerose altre figure istituzionali come i Ministeri, l’Agenzia delle Entrate,le Camere di Commercio  e l’Inps così fu individuata  un’unica classificazione. Oggi sia per le  statistica ufficiali, l’attività fiscale e quella previdenziale adottano la stessa classificazione delle attività economiche. Tale risultato ha costituito un significativo passo in avanti nel processo di integrazione e semplificazione delle informazioni acquisite e gestite dalla Pubblica Amministrazione.
Tuttavia per ritornare all’Ape, fra le “professioni Ateco” e quelle  individuate dai sindacati non sempre c’è perfetto allineamento. Si dovrà incidere su queste senza aprire il cosiddetto assalto alla diligenza allargando a dismisura le attività gravose individuate dalla legge. La preoccupazione che aleggia nell’aria è dovuta alla richiesta di manovra aggiuntiva della Ue ed il rifiuto di aumentare le accise sulla benzina. In questo caso dovendo il governo tagliare da qualche parte, si attaccherà a tutto, come dicono a Roma e quindi la sua interpretazione sarà molto restrittiva.
Platea degli aventi diritto è stimata fra 50mila, 150mila, non molti in verità. Ma questi numeri poi alla verifica reale potrebbero essere suscettibili di aumento come di riduzione.
Il altro punto è il monitoraggio rispetto alle risorse stanziate e l’individuazione dei criteri di attribuzione in caso di splafonamento.
Infine come si certificano i lavori svolti, laddove non sempre è sufficiente l’elemento oggettivo. Occorre una certificazione dell’azienda, un’autocertificazione suffragata da elementi probatori.