la previdenza complementare

La corsa del ghepardo nella savana per cacciare la preda è l’immagine stessa della vitalità e del vigore fisico. Ma quando diventerà anziano e la vitalità sarà diminuita, ci saranno dei problemi per la sua capacità di sopravvivenza. Gli animali infatti a differenza degli uomini non vanno in vacanza né in pensione. Perché non hanno sviluppato un sistema di collaborazione e di aiuto reciproco che va sotto il nome di solidarietà sociale. Fortunatamente non hanno l’idea del tempo e del futuro e non si preoccupano più di tanto. Vivono in base all’istinto si dice.

centro-anziani

Gli uomini invece in quanto esseri pensanti, hanno sviluppato un sistema di protezione sociale per aiutare coloro che per vecchiaia che per malattie non sono più in grado di lavorare. Questo sistema è il sistema pensionistico, una parte del più complesso sistema di protezione sociale dei paesi moderni che va sotto il nome di welfare (letteralmente benessere, star bene). Ogni Stato in base alle sue esperienze storiche e culturali e alle disponibilità economiche ha elaborato, a partire dalla seconda metà dell’800, un suo sistema pensionistico per garantire più o meno condizioni di vita dignitose a chi non lavora più.

LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE IN PILLOLE

Le principali norme

– D. Lgs. n. 124/1993(disciplina della previdenza complementare)
– L. 335/1995 (riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare)
– D. Lgs. N. 252/2005 (riforma della previdenza complementare)
 
La Previdenza complementare si basa  su:
1. Adesione volontaria
2. Capitalizzazione individuale
3. Contribuzione definita
I destinatari sono i Lavoratori dipendenti privati e pubblici,
 
le Forme di previdenza complementare sono:
• Fondi pensione negoziali
• Fondi pensione preesistenti
• Fondi pensione aperti
• Piani individuali di previdenza mediante polizze vita – PIP “nuovi” (conformi al d.lgs. 252/05).
• Il fondo pensione negoziale nasce da contratti o accordi collettivi (anche aziendali) che individuano i destinatari sulla base dell’appartenenza ad un determinato comparto, impresa o gruppo di imprese o ad un determinato territorio (es. regione o provincia autonoma).
• è un soggetto giuridico autonomo, può essere una associazione o una fondazione e può avere, pertanto, personalità giuridica
• non ha scopo di lucro
 
Organi del Fondo pensione:
a) L’Assemblea dei Delegati
b) Il Consiglio d’Amministrazione
c) Il Presidente ed il Vice Presidente
d) Il Collegio dei Sindaci.
 
Spese di gestione
1) Quota di iscrizione “una tantum”
2) Spese relative alla fase di accumulo In cifra fissa o percentuale.
Le uniche forme collettive per le quali è possibile l’adesione per i dipendenti pubblici sono quelle ex d.p.c.m. 20/12/1999: fondo contrattuale ex d.lgs. 124/93 istituito da contrattazione nazionale di comparto, Fondo Espero, Fondo Perseo Sirio, Fopadiva, fondo regionale Val d’Aosta e Laborfond, fondo regionale Trentino Alto Adige.
L’adesione  di un pubblico dipendente ad un Pip non comporta il versamento del TFR e il contributo datoriale
L’adesione al fondo pensione negoziale determina necessariamente il passaggio dal TFS al TFR         per coloro che già lavoravano al 1.1.2001.
 
Il TFR/TFS
Le prestazioni di fine lavoro previste per i dipendenti pubblici sono:
– Trattamenti di Fine Servizio (indennità di buonuscita – indennità premio di servizio – indennità di anzianità)
– Trattamenti di Fine Rapporto 
Buonuscita
 è una somma di denaro “una tantum” corrisposta al dipendente al momento della cessazione dal servizio,
 riguarda i dipendenti delle amministrazioni dello Stato, ivi comprese forze armate e di polizia,  dipendenti di Senato, Camera e del Segretariato del Presidente della Repubblica
 Retribuzione di riferimento: voci fisse e continuative più la quota variabile dell’ I.I.S.
 Finanziamento della prestazione: contribuzione la cui misura è pari al 9,60% dell’80% della retribuzione di riferimento
 è pari all’80 % dell’ultima retribuzione mensile  rapportata ad anno (moltiplicata 13 e divisa12) moltiplicata per gli anni utili (ivi compresi quelli riscattati.
 
Indennità premio fine servizio
 è una somma di denaro “una tantum” corrisposta alla cessazione dal servizio.
  riguarda i dipendenti di ruolo, sanitari e salariati degli EE.LL., dipendenti di Regioni, Province, ASL, Consorzi comunali, provinciali e Comunità montane
 Retribuzione di riferimento: voci fisse e continuative più la I.I.S. nella misura del 100 %
 Finanziamento della prestazione: contribuzione la cui misura è pari al 6,10 % dell’80 % della retribuzione di riferimento
 è pari a un quindicesimo dell’80 % della retribuzione di riferimento dell’ultimo anno moltiplicato per gli anni utili (ivi compresi quelli riscattati).
Indennità di anzianità
 è una somma di denaro “una tantum” corrisposta al dipendente al momento della cessazione dal servizio ,
 riguarda i dipendenti degli Enti pubblici non economici (parastato)
 Retribuzione di riferimento: voci fisse e continuative più l’ I.I.S.
 Finanziamento della prestazione: annuale copertura in bilancio del relativo onere
 è pari al 100 % dell’ultima retribuzione mensile  rapportata ad anni interi (moltiplicata 13 e  divisa 12), moltiplicata per gli anni utili
Trattamento di fine rapporto
 è una somma di denaro corrisposta al dipendente alla risoluzione del rapporto di lavoro dopo un servizio pari ad almeno 15 giorni continuativi nel mese, regolato dall’art . 2120 del codice civile (settore privato) esteso al settore pubblico con l’Accordo quadro Aran – Sindacati  29/07/1999  e dal  Dpcm 20 dicembre 1999
 Destinatari: i dipendenti del settore privato e pubblico. Nel settore pubblico riguarda i dipendenti a tempo determinato con contratto in corso al 31/05/2000 ovvero assunti successivamente e i dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato a decorrere dal 1°/1/2001
 E’ costituito da accantonamenti annui di quote del 6,91% della retribuzione utile. Gli accantonamenti vengono annualmente contabilizzati e rivalutati dell’1,5% in misura fissa e del 75% dell’ inflazione.
laprevidenza

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Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (Rita)

Fra le varie misure varate nel 2017, due sono quelle che nelle intenzioni degli ideatori  avrebbero dovuto teoricamente assorbire, neutralizzandola, la pressione per eliminare l’eccessivo innalzamento dell’età pensionabile prevista dalla legge Fornero: l’Ape Volontaria e la Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (Rita) della pensione complementare. L’ape volontaria è stata un flop ed è stata definitivamente abolita dal 2020, mentre la Rita da sperimentale è diventata permanente. Non gravano sulle casse dello Stato, ma direttamente sulle spalle dei richiedenti.  In sostanza una nuova tipologia di ammortizzatore sociale che li distingue radicalmente dall’ape sociale che è un intervento assistenziale  di carattere solidaristico e quindi a carico della collettività.

La  manovra  finanziaria 2018 come detto ha reso strutturale la Rita (Rendita integrativa temporanea anticipata) che era stata introdotta con la legge di bilancio per il 2017 (Legge n.232/2016) in via sperimentale dal 1° maggio 2017 – 31 dicembre 2018).
Ma già la legge annuale per il mercato e la concorrenza (Legge n.124/2017) che era partita nel 2015,  aveva introdotto la “Rendita Temporanea” con diverse condizioni di accesso rispetto alla RITA e che, a differenza della RITA, non poteva essere richiesta dai dipendenti del settore pubblico cui si applicava il Decreto Legislativo 124/1993.  Quindi, due misure diverse.

Ora la “Rendita Temporanea” è stata incorporata nella Rita e  disciplinata, in via strutturale, sia per i dipendenti privati che per i dipendenti del settore pubblico  con requisiti di accesso diversi da quelli previsti precedentemente.
Vediamo di seguito le caratteristiche, i requisiti di accesso e la tassazione applicata.

Requisiti d’accesso
La RITA consiste nell’erogazione in tutto o in parte del montante accumulato presso la forma di previdenza complementare cui si è aderito – su richiesta dell’aderente – in forma di rendita temporanea. L’ erogazione decorre  dal momento dell’accettazione della richiesta fino al conseguimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia. Rispetto al montante residuo ai fini della richiesta in rendita e in capitale non rileva la parte di prestazione richiesta come RITA.
Essa si applica alle forme di previdenza complementare in regime di contribuzione definita (sono definiti i contributi mentre le prestazioni a cui si avrà diritto dipenderanno dalla gestione finanziaria e dai contributi versati). Sono quindi escluse quelle in regime di prestazione definita (sono definite le prestazioni mentre i contributi saranno fissati in modo da coprire le stesse tenendo conto del rapporto tra gli attivi e i pensionati).

Si ricorda che i Fondi Pensione Negoziali o Chiusi sono a contribuzione definita.
Non è più collegata all’Ape volontaria e alla certificazione rilasciata dall’INPS e prende come riferimento l’età anagrafica relativa alla pensione di vecchiaia prevista nel regime obbligatorio di appartenenza.
Sono previsti i seguenti requisiti di accesso:
• aver cessato l’attività lavorativa;
• maturazione dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i cinque anni successivi;
possesso del requisito minimo di 20 anni di contributi nei regimi obbligatori alla data di presentazione della domanda di accesso alla RITA.
Viene inoltre riconosciuta nel caso di:
inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 24 mesi;
• maturazione dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i dieci anni successivi.
Per i dipendenti pubblici che cessano l’attività lavorativa e richiedono la RITA il termine previsto per l’erogazione del trattamento di fine rapporto e di fine servizio è fissato tra i 12 e i 15 mesi successivi al compimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia.

Tassazione
Sull’importo erogato al netto dei contributi già assoggettati ad imposta si applica una ritenuta a titolo di imposta del 15% ridotta dello 0,30% per ogni anno eccedente il 15° anno di partecipazione fino a un limite massimo del 6% per gli importi maturati dal 1° gennaio 2007. Si prevede, inoltre, la facoltà di non avvalersi della tassazione sostitutiva facendolo risultare espressamente nella dichiarazione dei redditi. In tale caso la rendita anticipata sarà assoggettata a tassazione ordinaria.

  • il conguaglio dell’imposta assolta a titolo provvisorio sull’anticipazione sarà effettuato al momento della liquidazione definitiva della prestazione. Pertanto, in caso di posizione residua al netto del montante destinato alla RITA, il conguaglio sarà effettuato al momento della liquidazione della prestazione finale; in caso di RITA totale senza porzioni residue, il conguaglio dell’imposta versata sull’anticipazione potrà essere effettuato da parte del fondo pensione in occasione della erogazione dell’ultima rata di RITA.
  • l’aliquota di tassazione del 15/9%, dato il carattere non definitivo della prestazione in commento (il montante resta in gestione presso il fondo, sono possibili versamenti aggiuntivi, è ammessa la revoca ecc…), non può cristalizzarsi al momento della accettazione della richiesta della RITA, ma continua a ridursi, in ragione dell’aumentare dell’anzianità di iscrizione al fondo, anche in corso di erogazione della RITA medesima.
  • per le prestazioni a titolo di RITA erogate ad un “vecchio iscritto” riferite ai montanti maturati fino al 31 dicembre 2000, solo la base imponibile della RITA è determinata secondo le disposizioni fiscali vigenti per i periodi di maturazione della prestazione, mentre la tassazione è unitaria per l’intera prestazione erogata a titolo di RITA, soggetta alla sola aliquota del 15% riducibile fino ad un minimo del 9%.

Soppressione FONDINPS – Forma pensionistica complementare residuale (commi da 173 a 177 art 1 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 )

La legge di bilancio 2018 ha  disposto  la soppressione di Fondoinps (Forma pensionistica complementare residuale). Confluisce in tale forma il TFR dei lavoratori dipendenti privati che non hanno manifestato alcuna scelta esplicita al termine dei sei mesi dall’assunzione sulla destinazione del TFR (cosiddetta adesione con modalità tacita) e contemporaneamente non hanno una forma pensionistica di riferimento istituita attraverso la contrattazione collettiva.
La forma pensionistica complementare che ha assorbito Fondoinps è stata individuata nel Fondo Cometa .

IORP 2

Il Consiglio del Ministri del 6 settembre 2018, in attuazione della direttiva UE 2016/2341 relativa alle attività e alla vigilanza sugli enti pensionistici aziendali o professionali, ha approvato il decreto di recepimento della direttiva Iorp 2 (Institutions for Occupational Retirement Provision, in italiano Epap: enti pensionistici aziendali o professionali). La Covip nel luglio del 2020 ha emanato la sua delibera in merito.
Il testo adegua la normativa nazionale in materia di enti pensionistici professionali e aziendali (EPAP) e sull’attività di vigilanza sugli stessi da parte della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), prevedendo, tra l’altro, un esplicito divieto per degli enti pensionistici aziendali di svolgere attività ulteriori rispetto a quelle cui sono istituzionalmente preposti, cioè i fondi di previdenza complementare aziendali non possono gestire anche la sanità integrativa. Per i fondi di categoria invece la cosa non sembra tanto chiara.
La nuova Direttiva ha l’obiettivo di creare un quadro normativo unitario per lo sviluppo del mercato europeo dei fondi pensione, lasciando agli Stati membri la competenza generale dei propri sistemi pensionistici.
Le principali novità della direttiva sono relative a:
1) attività transfrontaliera dei fondi pensione,
2) governance e investimenti
3) informazioni agli aderenti e ai beneficiari
Essa disciplina i trasferimenti, totali e parziali, del portafoglio dei fondi pensione tra i vari Stati membri ed introduce una dettagliata regolamentazione delle relative procedure e prevede che le Autorità competenti abbiano tutti gli strumenti necessari per poter effettivamente svolgere attività di vigilanza e controllo sugli enti pensionistici aziendali e professionali.
La direttiva 2003/41/CE ha rappresentato una prima tappa legislativa verso la costituzione di un mercato interno europeo perchè costituisce un elemento fondamentale per la crescita economica dell’eurozona, contribuendo a creare nuovi posti di lavoro perchè solo così si possono affrontare le sfide poste dall’invecchiamento. Per questo è importante avere una regolamentazione e una supervisione adeguate a livello comunitario e quello nazionale. Come principio generale, gli EPAP devono garantire l’equilibrio intergenerazionale dei loro schemi pensionistici, mirando a un’equa ripartizione dei rischi e dei benefici tra le generazioni.
Pertanto sono necessarie misure appropriate per migliorare ulteriormente il risparmio destinato alle pensioni complementari. E’ un aspetto importante in quanto i sistemi di sicurezza sociale pubblici sono sottoposti ad una pressione crescente, il che significa che si farà sempre più ricorso alle pensioni complementari per integrare in futuro le prestazioni pensionistiche pubbliche. Già ora gli EPAP svolgono un ruolo importante nel finanziamento a lungo termine dell’economia dell’Unione e nell’erogazione di prestazioni pensionistiche sicure. Essi costituiscono un tassello fondamentale dell’economia comunitaria, detenendo attivi per un valore di 2,5 trilioni di euro per conto di circa 75 milioni di aderenti e di beneficiari. Ma questo non basta. Occorre migliorare le pensioni aziendali e professionali, ai fini di una protezione sociale sicura, durevole ed efficace, che dovrà garantire un livello di vita decoroso durante la vecchiaia e che dovrebbe pertanto essere al centro dell’obiettivo del rafforzamento dei modelli sociali europei. Chi pensa che tutto questo possa essere assicurato solo dalle finanze pubbliche ha indubbiamente una invidiabile fiducia illimitata nell’espansione economica che ne assicuri la stabilità e la sostenibilità, altrimenti tutto il sistema di mette a correre verso un sicuro default.
I cittadini necessitano di una chiara visione di insieme dei diritti pensionistici maturati negli schemi pensionistici obbligatori e complementari, specialmente se tali diritti sono maturati in più di uno Stato membro. Tale visione di insieme deve essere ottenuta mediante la creazione di servizi per il tracciamento delle pensioni nell’intera Unione, come già è stato realizzato in alcuni Stati membri a seguito del Libro bianco della Commissione del 16 febbraio 2012, dal titolo «Un’agenda dedicata a pensioni adeguate, sicure e sostenibili», che auspicava lo sviluppo di tali servizi.
Né bisogna dimenticare nelle politiche di investimento i fattori ambientali, sociali e di governance capisaldi degli investimenti responsabili, così come sostengono le Nazioni Unite. È opportuno che gli Stati membri impongano agli EPAP di riferire espressamente se tali fattori sono presi in considerazione nelle decisioni d’investimento e in che modo essi fanno parte del loro sistema di gestione dei rischi. La pertinenza e la rilevanza dei fattori ambientali, sociali e di governance per gli investimenti e il modo in cui sono presi in considerazione devono rientrare tra le informazioni fornite ai sensi della nuova direttiva. Inoltre, la direttiva precisa i soggetti autorizzati a costituire fondi pensione aperti (banche, compagnie di assicurazione, società di intermediazione mobiliare e società di gestione del risparmio) e si disciplinano i differenti regimi loro applicabili alle forme pensionistiche complementari. In particolare viene richiesto che le forme pensionistiche complementari si dotino di un efficace sistema di governo societario, con una struttura organizzativa trasparente e una informativa completa agli aderenti e beneficiari, relativa ai diritti e obblighi delle parti coinvolte.

Covip:  disposizioni per la vigilanza sui fondi pensione aperti con la Iorp 2

La Covip con la deliberazione del 13 gennaio 2021 ha emanato le sue istruzioni di vigilanza per le società che gestiscono fondi pensione aperti, adottate ai sensi dell’art. 5-decies, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

Con il decreto legislativo n. 147/2018 è stata data attuazione alla direttiva(UE 2016/2341 relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali. Le società che gestiscono fondi pensione costituiti nella forma di patrimoni separati (fondi pensione aperti), assicurano, in modo proporzionato alla dimensione, alla natura, alla portata e alla complessità delle attività del fondo pensione, l’assolvimento degli obblighi previsti.
Sistema di governo
Per quanto attiene alle attività rilevanti ai fini della gestione dei fondi, il sistema di governo di ciascuna società è disegnato in modo tale da rispondere alla prioritaria esigenza, attuale e prospettica, di tutela degli aderenti e dei beneficiari dei fondi stessi e di salvaguardia della piena separazione patrimoniale tra il patrimonio di ciascun fondo pensione aperto e il patrimonio della società e degli altri clienti. In tale ottica, occorre assicurare l’idonea individuazione e gestione dei rischi, nonché l’attendibilità e l’integrità dei dati e delle informazioni, anche contabili, inerenti ai profili gestionali dei fondi pensione aperti e lo svolgimento delle attività nel rispetto dei criteri di sana e prudente gestione.
Entro il 2021 dovrà essere redatto il“Documento sul sistema di governo societario relativo alla gestione dei fondi pensione aperti”, unitamente al rendiconto per il 2020, così da poter vedere le misure adottate.
Funzioni fondamentali
Fondamentali sono la gestione dei rischi e quella (sulla funzione di revisione interna).
Le società assicurano ai titolari delle predette funzioni fondamentali la sussistenza delle condizioni necessarie per un efficace svolgimento delle proprie competenze, che sia obiettivo, equo e indipendente.
Sistema di gestione dei rischi e funzione di gestione dei rischi
I Fondi aperti devono dotarsi di un sistema organico di gestione dei rischi – specificandone gli elementi essenziali e i rischi da considerare – nonché l’obbligo di attivare una funzione di gestione dei rischi. In particolare, sotto il profilo dei rischi, le società sono in primo luogo tenute a individuare, in ragione della propria organizzazione e della dimensione, natura, portata e complessità dell’attività connessa alla gestione del fondo pensione aperto, i rischi cui è esposto il fondo pensione aperto e quelli che gravano sugli aderenti e beneficiari.
Funzione di revisione interna (Internal audit)
Le società che già risultano dotate di una funzione di revisione interna sono chiamatead integrarne le funzioni in linea con la nuova normativa. Quanto, poi, alle modalità organizzative di detta funzione. La funzione di revisione interna riferisce, inoltre, le risultanze delle analisi compiute e le eventuali disfunzioni e criticità rilevate secondo le modalità e la periodicità definite dalla società . Laddove, invece non c’è una funzione di revisione interna dovrà essere costituita.
Requisiti di professionalità e onorabilità, cause di ineleggibilità e di incompatibilità e situazioni impeditive
Con decreto del Ministro del lavoro 11 giugno 2020, n. 108 sono stati definiti i requisiti di professionalità e onorabilità, le cause di ineleggibilità e di incompatibilità e le situazioni impeditive e detta disposizioni in merito ai controlli che gli organi dei fondi pensione/società devono effettuare circa la verifica della sussistenza di queste situazioni. Con riferimento alle funzioni fondamentali di gestione dei rischi e di revisione interna, si applicano, ove esistenti, le norme dell’ordinamento di settore delle società.
Esternalizzazione (Outsourcing) e scelta del fornitore
L’esternalizzazione non esonera gli organi della società dalle rispettive responsabilità. In ogni caso, alle società è richiesto di garantire, in caso di esternalizzazione, che non si producano effetti negativi sull’attività di vigilanza della COVIP e sulla qualità dei servizi resi agli aderenti e beneficiari dei fondi pensione aperti. Le società possono, relativamente ai fondi pensione aperti, anche esternalizzare le funzioni fondamentali, se ciò non sia in contrasto con la normativa del proprio settore. Per l’esternalizzazione relativa alla gestione amministrativa (e cioè al service amministrativo), nonché per l’eventuale esternalizzazione, in tutto o in parte, della gestione finanziaria del fondo pensione aperto, l’informativa alla COVIP è data dopo la stipula del contratto, ma prima della decorrenza dell’esternalizzazione. All’informativa andrà allegata anche copia della convenzione di esternalizzazione che è stata stipulata. Tale informativa non determina l’apertura, da parte della COVIP di un procedimento amministrativo di autorizzazione, né comporta l’espressione di un assenso preventivo.
Politica di remunerazione
Le società devono dotarsi di una politica di remunerazione. Nella politica di remunerazione deve essere precisato se tali costi sono a carico del fondo pensione aperto o della società, ed eventualmente in che misura sono tra gli stessi ripartiti. In particolare, relativamente ai soggetti di cui sopra, le società adottano, entro e non oltre il 30 aprile 2021, politiche di remunerazione in forma. Resta fermo il rispetto delle normative di settore eventualmente applicabili alle società. Ove, invece, dovessero formare oggetto di un documento distinto, saranno soggette ad una revisione almeno triennale. Si intende quale remunerazione ogni pagamento o beneficio determinato in misura fissa o variabile, incluse eventuali componenti accessorie, corrisposto direttamente o indirettamente, in qualsiasi forma (ad esempio in contanti, ovvero come servizi o beni in natura) in cambio delle prestazioni di lavoro o dei servizi resi alla società. La politica di remunerazione è definita prendendo a riferimento quantomeno i seguenti aspetti:
a) la struttura del sistema di remunerazione (es. componente fissa, parte variabile, criteri di attribuzione);

b) il ruolo dei soggetti ai quali si applica la politica di remunerazione;
c) i presidi adottati dalla società al fine di evitare che la remunerazione corrisposta possa compromettere in qualunque modo il rispetto del principio di sana e prudente gestione delle risorse del fondo pensione, nonché l’obiettività, l’autonomia e l’indipendenza dei soggetti sopra indicati. La politica di remunerazione è resa pubblica solo nei suoi elementi essenziali; non rientrano in tale ambito le informazioni di dettaglio circa la remunerazione effettivamente corrisposta ai singoli soggetti. Tale pubblicità si realizza attraverso l’inserimento nel “Documento sul sistema di governo” delle informazioni essenziali e relative alla policy adottata sulla remunerazione.
Valutazione interna del rischio
Obbligo di effettuare periodicamente una “valutazione interna del rischio” con riferimento a tutti i rischi rilevanti per il fondo pensione, dando evidenza di ciò che deve formare oggetto di valutazione. Le previsioni di cui sopra sono tenute presenti dalle società, avuto anche riguardo alle istruzioni della COVIP. La descrizione dei metodi di cui la società si è dotata per effettuare la valutazione interna del rischio con riferimento al fondo pensione aperto può essere contenuta all’interno della più generale politica di gestione dei rischi della società. Laddove, invece, l’ordinamento di settore non preveda una attività di valutazione interna del rischio, le società sono tenute a uniformarsi alle norme per ciò che riguarda la gestione dei fondi pensione aperti.
La prima valutazione interna del rischio del fondo pensione aperto è da effettuarsi entro e non oltre il 30 giugno 2021.