Opzione Donna

L’Articolo 1, comma 94 (Opzione donna) della legge 234/2021, legge di bilancio 2022,
ha prorogato il trattamento pensionistico anticipato (“Opzione donna”), per l’anno 2022, nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2021 hanno maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un’età pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome.
Si applica la finestra mobile che è di 12/18 mesi dalla maturazione dei requisiti, rispettivamente per le  lavoratrici dipendenti e per quelle autonome);
Fino al 2023 non c’è l’adeguamento dell’età anagrafica agli incrementi della speranza di vita;
il sistema di calcolo è quello contributivo.
Per le lavoratrici del comparto scuola e degli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM) trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; pertanto, al ricorrere dei prescritti requisiti, le stesse possono conseguire il trattamento pensionistico rispettivamente a decorrere dal 1° settembre 2022 e dal 1° novembre 2022.

Tenuto conto della data del 1° gennaio 2022, di entrata in vigore della legge n. 234 del 2021, la decorrenza del trattamento pensionistico non può essere comunque anteriore al 1° febbraio 2022.

Il trattamento pensionistico in esame, relativamente alle lavoratrici che hanno perfezionano i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2021, può essere richiesto anche successivamente al 2022.
Per recuperare (con oneri ridotti) la contribuzione necessaria per raggiungere i 35 anni si possono riscattare con i criteri del sistema contributivo (aliquota percentuale e/o riscatto agevolato della laurea) anche i periodi temporali anteriori al 31.12.1995 (art. 20 dl n. 4/2019 convertito con l. n. 26/2109).
La domanda di riscatto va presentata contestualmente con la domanda di pensione per “opzione donna”. (Mess. Inps 4560/21).

               “Opzione donna”, con riscatto di periodi ante 1996
L’opzione donna è tipologia di pensione anticipata che è stata prorogata anche per il 2022 ed è estesa alle lavoratrici che hanno maturato i requisiti entro il 31.12.2021.
Occorrono:
57 anni di età e 35 anni di anzianità contributiva da lavoro dipendente;
58 anni di età e 35 anni di anzianità contributiva da lavoro autonomo (anche con contributi misti).
 il sistema di calcolo è quello contributivo.
Stando così le cose, ci possono essere alcune preclusioni ad accedere alla pensione anticipata Opzione donna per le lavoratrici che hanno presentato domanda di opzione al sistema contributivo o se sia stata prodotta domanda di riscatto.
Specificatamente, non possono accedere ad opzione donna le lavoratrici che abbiano esercitato l’opzione al sistema contributivo di cui all’articolo 1, co. 23 della legge n. 335/1995 (salvo la domanda non abbia prodotto effetti sostanziali e, pertanto, possa essere revocata).
Invece, in caso di riscatto di periodi anteriori al 1° gennaio 1996 con onere determinato con il criterio del calcolo “a percentuale” – o “agevolato” se il riscatto riguarda il corso universitario di studio, sono stati rappresentati casi di lavoratrici che per effetto del pagamento, anche parziale, dell’onere di riscatto di questi periodi anteriori al 1° gennaio 1996, non possono conseguire la pensione anticipata c.d. opzione donna.
Come chiarito con le circolari n. 6 del 2020 e n. 54 del 2021, è possibile fruire del riscatto di periodi anteriori al 1° gennaio 1996 in caso di richiesta di pensione anticipata c.d. opzione donna, solo se la domanda è contestuale alla predetta domanda di riscatto.
Tuttavia, l’esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo diventa irrevocabile a seguito dell’accettazione dell’onere di riscatto e, pertanto, preclude anche l’accesso alla pensione anticipata c.d. opzione donna.
In via d’eccezione, l’Inps con Messaggio n° 4560 del 21-12-2021 dispone che l’esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo, che non abbia prodotto effetti sostanziali ( cioè non è stata completamente definita) fino al pagamento anche parziale dell’onere del riscatto, non preclude il riconoscimento del diritto alla pensione anticipata c.d. opzione donna ove la domanda di quest’ultima sia stata presentata entro e non oltre il 31 dicembre 2021, sempre che risultino soddisfatte le seguenti ulteriori condizioni:
• perfezionamento, alla data di presentazione della domanda di riscatto, dei requisiti (anagrafico e contributivo) prescritti per la pensione anticipata c.d. opzione donna, tenendo conto anche della contribuzione da riscattare;

• esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo e presentazione della domanda di riscatto, in data anteriore a quella di pubblicazione del citato messaggio.
Resta in ogni caso ferma la facoltà per le lavoratrici di conseguire la pensione anticipata c.d. opzione donna avvalendosi del riscatto di periodi anteriori al 1° gennaio 1996 in caso di contestuale presentazione delle rispettive domande di pensione e di riscatto, previa eventuale rinuncia all’opzione al sistema contributivo, sempre che tale opzione non sia stata definitivamente accolta.