Nel 2019 è stato introdotto la possibilità di ottenere l’anticipo della liquidazione dei dipendenti pubblici, nel limite massimo di 45.000,00 euro.
Successivamente è stata adottata la disciplina in materia di anticipo del trattamento di fine servizio (TFS) o del trattamento di fine rapporto (TFR), ed è stato altresì approvato l’Accordo quadro tra i Ministeri competenti e
l’Associazione Bancaria Italiana che definisce, tra l’altro, i termini e le modalità di adesione delle banche e degli intermediari finanziari per il finanziamento di anticipo delle indennità di fine servizio.
La norma ha previsto l’istituzione del” Fondo di garanzia” a copertura del rischio disponendo che la gestione del Fondo sia affidata all’INPS.
Detto Fondo costituisce patrimonio autonomo e separato ed opera nei limiti delle risorse disponibili. La dotazione iniziale del Fondo è pari a 75 milioni di euro e si incrementa per effetto dei versamenti della commissione di accesso al Fondo stesso.
La garanzia l’80% dell’importo dell’anticipo di TFS/TFR.
l’Ente erogatore, prima dell’invio alla Banca della presa d’atto dell’avvenuta conclusione del contratto di anticipo del TFS/TFR, acquisisca dall’INPS il rilascio della garanzia a tutela del finanziamento che la Banca si
appresta ad effettuare.
Una volta acquisita la garanzia e comunque entro 30 giorni dalla comunicazione della proposta
di contratto di finanziamento, l’Ente erogatore è tenuto a comunicare alla Banca, a mezzo di posta elettronica certificata, la presa d’atto dell’avvenuta conclusione del contratto di anticipo del TFS/TFR.