Il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 ha introdotto, a decorrere dal 29 settembre 2018 e per gli anni 2019 e 2020, la possibilità di ricorrere al trattamento di integrazione salariale straordinaria per i dipendenti di aziende che abbiano cessato o stiano cessando l’attività produttiva o aziende che siano in crisi.
Per le sole società sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria, per i soli lavoratori ammessi all’integrazione salariale, l’esonero dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto relative alla retribuzione persa e dal versamento del c.d. ticket di licenziamento).
Gli esoneri sono riconoscibili negli anni 2020 e 2021 nel limite di spesa, di 16 milioni di euro per ciascun anno.
Le aziende che intendano richiedere i predetti esoneri forniscano la stima del costo già in sede di accordo presso il Ministero del Lavoro, ossia:
a) l’importo complessivo delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto relativo alla retribuzione nell’intero periodo di integrazione salariale;
b) la misura complessiva c.d. ticket di licenziamento, da calcolare con riferimento all’anno civile in cui ricade la data di cessazione del trattamento straordinario di integrazione salariale.
In relazione alle specifiche caratteristiche dell’azienda e alle scelte operate dal lavoratore, il TFR potrebbe seguire le seguenti destinazioni:
a) versamento ai fondi di previdenza complementare;
b) versamento al Fondo di Tesoreria;
c) accantonamento presso il datore di lavoro.
Nell’ipotesi di cui al punto a), l’Istituto provvederà a trasferire il TFR maturato, e afferente alla retribuzione persa nel corso dell’intero periodo di autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, al fondo pensione scelto.