La legge di bilancio per il 2021 estende la possibilità di accedere al trattamento pensionistico anticipato c.d. opzione donna, alle lavoratrici che abbiano perfezionato i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2020.
Possono conseguire il trattamento pensionistico in esame, secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, le lavoratrici che, entro il 31 dicembre 2020, abbiano maturato un’anzianità contributiva minima di 35 anni e un’età anagrafica minima di 58 anni se lavoratrici dipendenti e di 59 anni se lavoratrici autonome.
Con riferimento al requisito anagrafico richiesto, non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita.
Pertanto ai fini della decorrenza del trattamento pensionistico in argomento, trovano applicazione le c.d. finestre mobili.
Con riferimento alla decorrenza del trattamento pensionistico per le lavoratrici del comparto scuola e AFAM, al ricorrere dei prescritti requisiti, le stesse possono conseguire il trattamento pensionistico rispettivamente a decorrere dal 1° settembre 2021 e dal 1° novembre 2021.
Il trattamento pensionistico in esame, relativamente alle lavoratrici che hanno perfezionano i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2020, può essere conseguito anche successivamente alla prima decorrenza utile.
Per quanto non diversamente previsto dalla presente circolare, si fa rinvio alle istruzioni diramate con le circolari n. 11 del 2019 e n. 18 del 2020.
Le domande di pensione sono state aggiornate e devono essere presentate con le consuete modalità, direttamente on line o tramite i patronati.