L’INPS, con il messaggio 16 luglio 2021, n. 2629, comunica l’inizio delle operazioni di liquidazione del TFS e TFR del personale della Croce Rossa Italiana (C.R.I.).
Con l’assegnazione delle risorse finanziarie e i conseguenti trasferimenti di fondi da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero della Salute, sono pervenuti all’Istituto i finanziamenti relativi alla quota di prestazione lorda maturata presso la Croce Rossa Italiana dal personale interessato dalla prima procedura di insinuazione allo stato passivo.
Con una successiva comunicazione saranno fornite alle strutture territoriali INPS le indicazioni operative per procedere alla liquidazione o riliquidazione del TFS / TFR in favore del personale della C.R.I.
Come noto la privatizzazione della Croce Rossa, avvenuta nel 2012, ha comportato la ricollocazione dei dipendenti presso pubbliche amministrazioni iscritte all’INPS, ai fini del TFS / TFR . Considerato che il personale della C.R.I. non era iscritto alle Casse previdenziali gestite dall’INPS e che in occasione della ricollocazione presso le pubbliche amministrazioni non si è verificata la risoluzione del rapporto di lavoro, ai dipendenti sono state applicate le norme sulla mobilità (agli artt. 1 e 6, legge 29 dicembre 1988, n. 554 e artt. da 12 a 17, d.p.r. 22 marzo 1993, n. 104).
In questo contesto, l’Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana (ESACRI) ha quantificato, per ciascun dipendente, l’importo delle indennità di fine servizio e di fine rapporto maturate, senza poter provvedere al relativo versamento, a causa dello stato d’insolvenza dell’Ente. A seguito dell’attivazione della procedura di liquidazione coatta amministrativa, l’Istituto ha provveduto a richiederne l’insinuazione nello stato passivo.
Nei confronti degli ex dipendenti della Croce Rossa che sono stati collocati a riposo, l’INPS ha potuto finora provvedere a erogare la prestazione di fine servizio o di fine rapporto limitatamente al periodo di servizio coperto da iscrizione previdenziale all’Istituto, decorrente dalla data di trasferimento del lavoratore dalla Croce Rossa Italiana a un’amministrazione pubblica iscritta all’INPS, rimanendo sospesa la quota di TFS / TFR non riguardata dal trasferimento, da parte dell’ESACRI, della quota maturata in precedenza.