La “Rendita integrativa temporanea anticipata” (RITA)

la“Rendita integrativa temporanea anticipata”( RITA), in base all’art. 11, comma 4, del Decreto lgs.252/2005, è una modalità di erogazione della prestazione di previdenza complementare fino alla maturazione dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema pensionistico obbligatorio e che la normativa non contiene un divieto di cumulo o un’espressa incompatibilità con il godimento di trattamenti pensionistici diversi dalla predetta pensione di vecchiaia, si ritiene che la RITA possa essere erogata anche qualora il beneficiario percepisca, al momento dell’istanza o nel corso di erogazione della RITA, pensioni di primo pilastro anticipate o di anzianità.

Inoltre possono essere erogate in forma di RITA ai lavoratori che, in presenza degli altri requisiti, “cessino l’attività lavorativa e maturino l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i cinque anni successivi” o “risultino inoccupati per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi e che maturino l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i dieci anni successivi” (art. 11, commi 4 e 4-bis, del Decreto lgs. 252/2005).

In presenza di questo quadro normativo, ci si domanda se è possibile percepire la RITA da parte degli iscritti titolari di trattamenti pensionistici anticipati (ad es. “Pensione anticipata” “Pensione anticipata Quota 100”, “Pensione anticipata Opzione donna”, “Pensione anticipata dei cc.dd. Lavoratori precoci”) o di anzianità, erogati dagli enti previdenziali di base.

La Covip  con circolare n. 4209 del 17/9/2020, ha rilevato che la RITA, è una modalità di erogazione della complementare fino alla maturazione dei requisiti di servizio e di età previsti per la pensione di vecchiaia e che la normativa non contiene un divieto di cumulo o un’incompatibilità con il godimento di trattamenti pensionistici diversi dalla pensione di vecchiaia,  e quindi ritiene che la RITA possa essere erogata anche qualora il beneficiario percepisca, al momento dell’istanza o nel corso di erogazione della RITA, la pensione anticipata o di anzianità.

Un’altra questione riguarda la compatibilità della percezione della RITA con lo svolgimento, in tale periodo, di attività lavorativa di ogni tipologia, in Italia o all’estero (lavoro subordinato, autonomo, assunzione di cariche sociali ecc.).

Il requisito della cessazione dell’attività lavorativa, accompagnata dall’inoccupazione superiore ai ventiquattro mesi, deve quindi sussistere al momento della domanda di accesso alla RITA, non essendo vietato, in mancanza di una specifica norma che lo vieti, intraprendere successivamente un’attività lavorativa in qualsiasi forma. E’, quindi, da ritenersi possibile lo svolgimento di attività lavorativa nel corso dell’erogazione della prestazione sotto forma di RITA.

Sono stati, altresì, chiesti chiarimenti circa la possibilità di erogare la RITA in un’unica soluzione nei confronti degli aderenti prossimi al compimento dell’età anagrafica per conseguire la pensione di vecchiaia. Poiché  la RITA consiste “nell’erogazione frazionata di un capitale, per il periodo considerato, pari al montante accumulato richiesto”, si ritiene che la RITA non possa essere concessa in tutti quei casi in cui a causa dell’immediata prossimità dell’età pensionabile, non sia possibile attuare un frazionamento in almeno due rate.

Un’altra questione riguarda la possibilità di eventuali versamenti contributivi nel corso di erogazione della RITA. In proposito, considerato che la normativa non prevede alcun limite in merito, sono da ritenersi consentiti versamenti contributivi che, nel caso di RITA parziale, andranno a incrementare il montante non utilizzato per l’erogazione della RITA, mentre in caso di RITA totale andranno a costituire un montante a sé

Un ulteriore quesito attiene alle modalità di attestazione del requisito dell’inoccupazione, utile per la RITA decennale. In questo caso i soggetti in condizione di non occupazione che non intendono registrarsi come disoccupati potranno certificare la relativa condizione attraverso la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Circolare Covip n. 888 dell’8 febbraio 2018

Circolare Covip n. 4216 del 12 luglio 2018

Circolare Covip n. 4209 del 17/9/2020