L’Aderente ad una Forma pensionistica complementare ha diritto a trasferire l’intera
posizione individuale maturata ad altra Forma pensionistica complementare cui abbia
già aderito:
• decorso il periodo minimo di permanenza presso il Fondo Cedente, in genere dopo due anni;
• in qualsiasi momento, anche prima del periodo minimo, qualora perda i requisiti di partecipazione al Fondo Cedente e intenda trasferire la posizione ad altra forma pensionistica
complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa. Esempio un lavoratore che cambia categoria, prima faceva parte della categoria dei chimici ( Fonchim) e ora a quello dei metalmeccanici ( Fondo Cometa)
• in qualsiasi momento, anche prima del periodo minimo di permanenza, qualora
abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica ed intenda avvalersi delle
condizioni di erogazione della rendita praticate dal Fondo Cessionario;
• in qualsiasi momento, anche prima del periodo minimo di permanenza, qualora il
Fondo cedente ponga in essere modifiche che complessivamente comportino un
peggioramento rilevante delle condizioni economiche o cambiano le caratteristiche del fondo.
– in conseguenza dello scioglimento del Fondo Cedente.
L’Aderente invia la richiesta di trasferimento al Fondo Cedente, ferma restando la
possibilità per il Fondo Cessionario di farsi carico dell’inoltro della richiesta di
trasferimento ad esso consegnata da parte dell’Aderente. Il Trasferimento deve essere
eseguito con tempestività e comunque entro 6 mesi dalla ricezione da parte del Fondo
Cedente, anche per il tramite del Fondo Cessionario, della Richiesta di trasferimento
completa. I termini per l’esecuzione del Trasferimento sono sospesi in costanza di
richieste di altre prestazioni al Fondo Cedente.
Entro 45 giorni dalla ricezione della richiesta di trasferimento, il Fondo Cedente verifica
la completezza dei dati forniti, nonché la sussistenza dei requisiti per l’esercizio del
diritto. Nell’ipotesi di incompletezza od insufficienza delle informazioni ricevute, il Fondo
Cedente richiede entro lo stesso termine le integrazioni necessarie. Il termine è
interrotto e decorre nuovamente dalla data di ricevimento dei nuovi documenti.
Il Fondo Cedente, espletata la verifica in ordine alla completezza delle informazioni
ricevute e alla sussistenza dei requisiti legittimanti il trasferimento, comunica
contestualmente al Fondo Cessionario la disponibilità a procedere al trasferimento della
posizione individuale maturata dall’interessato, segnalando i dati identificativi
dell’Aderente, i propri dati identificativi, la tipologia, il proprio numero di iscrizione
all’Albo dei fondi pensione tenuto dalla COVIP e le modalità di gestione delle risorse da
esso adottate.
Ricevuta da parte del Fondo Cessionario la comunicazione della disponibilità a ricevere il
trasferimento, il Fondo Cedente dispone nel più breve tempo possibile e nel rispetto
delle procedure e dei termini definiti dal Fondo stesso il disinvestimento della posizione
individuale e pone in essere il Trasferimento al Fondo Cessionario.
4. In presenza di contratti di finanziamento contro cessione di quote di stipendio e del TFR
notificati al Fondo Cedente, quest’ultimo comunica all’ente finanziatore l’avvenuto
Trasferimento e i dati identificativi del Fondo Cessionario. La presenza di contratti di
finanziamento contro cessione di quote di stipendio e del TFR notificati al Fondo Cedente
non viene comunicata al Fondo Cessionario.
Entro 45 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione della
disponibilità a procedere al trasferimento della posizione individuale maturata
dall’interessato da parte del Fondo Cedente ovvero dalla data di ricezione della richiesta
di trasferimento inviata direttamente al Fondo Cessionario, quest’ultimo comunica al
Fondo Cedente la disponibilità a ricevere il trasferimento della posizione individuale.
Le forme pensionistiche complementari rendono noto e pubblicizzano, anche sul proprio sito internet le Linee Guida dei trasferimenti.