Isopensione: cos’è e come funziona

La prestazione di accompagnamento alla pensione, di cui all’articolo 4, commi da 1 a 7ter,
della legge n. 92 del 28 giugno 2012 e smi(successive modifiche e integrazioni), viene erogata in favore dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato in imprese fino a 15 dipendenti che maturino i requisiti minimi contributivi e anagrafici per il diritto alla pensione (la più prossima tra anticipata, vecchiaia o secondo i requisiti previsti, entro il limite massimo di  7 anni dalla data prevista per cessazione del rapporto di lavoro.
La prestazione, a totale carico del datore di lavoro, deve essere oggetto di accordi aziendali stipulati, nei casi di eccedenza di personale, tra i datori di lavoro e le organizzazioni sindacali aziendali.
Sono ammessi alla prestazione anche i dirigenti risultati in esubero.
Per l’accesso alla prestazione il datore di lavoro deve presentare preliminarmente all’Inps la domanda per l’accertamento dei requisiti.
L’accordo aziendale diviene efficace a seguito di validazione da parte dell’Inps il quale rilascia al datore di lavoro anche un prospetto contenente l’informazione relativa all’onere stimato mensile del programma di esodo annuale.
La prestazione di esodo è liquidata con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della risoluzione del rapporto di lavoro, indipendentemente dalla data di presentazione della relativa domanda.

Tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e la decorrenza della prestazione non ci deve essere intervallo.
La prestazione di esodo cessa di essere erogata alla scadenza e non è prevista la trasformazione automatica in pensione; l’interessato deve quindi presentare in tempo utile la domanda di pensione.

Il valore della prestazione di esodo è pari all’importo del trattamento pensionistico che teoricamente spetterebbe al lavoratore al momento di cessazione del rapporto di lavoro, esclusa la contribuzione correlata che il datore di lavoro si impegna a versare per il periodo di esodo.
Il pagamento della prestazione di esodo è corrisposto per 13 mensilità ed è disposto, come per la generalità delle pensioni pagate dall’Inps, in rate mensili anticipate, esigibile  al primo giorno  di ciascun mese.
Il regime fiscale della prestazione è quello della tassazione ordinaria.
Le modalità di gestione della prestazione di esodo sono state illustrate con la circolare n. 119/2013 (prestazione a favore dei lavoratori iscritti alle gestioni pensionistiche private), la circolare n. 63/2014 (prestazione a favore dei lavoratori iscritti alla gestione dipendenti pubblici) e la circolare n. 90/2014 (prestazione a favore dei lavoratori iscritti alla gestione dello spettacolo e degli sportivi professionisti).

 

Con Circolare n° 142 del 27-09-2021 l’Istituto ha fornito chiarimenti relativi ai titolari, entro il 1° gennaio 2019, di prestazioni di accompagnamento alla pensione sulla decorrenza delle pensioni in relazione agli incrementi della speranza di vita e rideterminazione del periodo di isopensione e dell’eventuale contribuzione. correlata.
Gli incrementi vengono stimati in via prospettica dall’ISTAT e pubblicati ogni anno; sulla base di tali stime l’INPS calcola le future decorrenze di pensione indicate nelle certificazioni di esodo. La determinazione definitiva degli incrementi della speranza di vita è demandata a un apposito decreto direttoriale interministeriale che viene pubblicato almeno 12 mesi prima della data di ciascun aggiornamento.
Pertanto, si può verificare la circostanza che una decorrenza, stabilita sulla base della speranza di vita calcolata all’atto dell’isopensione, possa non coincidere con la decorrenza determinata, in fase di liquidazione della pensione.
Per il biennio 2021-2022 la legge ha stabilito che gli incrementi della speranza di vita fossero pari a zero, modificando le stime precedenti fatte dall’INPS.
Per coloro che hanno avuto accesso all’isopensione il 1° gennaio 2019, la maturazione dei requisiti contributivi, per la pensione anticipata, è fissata a 42 anni e 3 mesi per le donne e a 43 anni e 3 mesi per gli uomini e la maturazione del requisito anagrafico, per la pensione di vecchiaia, è fissata a 67 anni, a prescindere.

Solo l’emanazione dei decreti direttoriali per gli anni a venire stabilirà in modo definitivo l’incremento della speranza di vita per i trattamenti pensionistici aventi decorrenza successiva al 1° gennaio 2023.
Resta ferma la possibilità per i titolari della prestazione in argomento di chiedere – avendone maturato i requisiti di età, contribuzione e finestra di accesso e anche prima della scadenza del periodo di isopensione  – di qualunque altra tipologia  pensionistica (quota 100, cumulo, totalizzazione, opzione donna, ecc.), indipendentemente dalla scelta fatta in precedenza.