Il Regno Unito ha negoziato con l’Unione europea un accordo sulle modalità del recesso, al fine di garantire la protezione sociale reciproca dei cittadini dell’Unione europea e del Regno Unito (Withdrawal Agreement o WA).
Il WA continua ad applicarsi ai cittadini dell’Unione europea residenti nel Regno Unito prima del 1° gennaio 2021 e ai cittadini britannici residenti in uno Stato membro prima di tale data.
Ogni cittadino dell’Unione europea o cittadino del Regno Unito che soggiorna, in base all’Accordo, nel territorio dello Stato ospitante gode di pari trattamento rispetto ai cittadini di tale Stato. Il beneficio di tale diritto si estende ai familiari di cittadini dell’Unione europea o di cittadini del Regno Unito che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente.
I cittadini del Regno Unito residenti in Italia entro il 31 dicembre 2020, mantengono i diritti connessi al soggiorno legale anche per il periodo successivo ed hanno diritto alle seguenti prestazioni:
– prestazioni assistenziali a sostegno della famiglia (assegno di natalità, bonus asilo nido e contributo per l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione, premio alla nascita, assegno temporaneo, ecc.);
– assegno sociale di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335;
– prestazioni di invalidità civile (invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità);
– prestazioni di inclusione sociale e contrasto alla povertà (reddito di cittadinanza, pensione di cittadinanza, reddito di emergenza, reddito di libertà).
Diversamente, nei confronti dei cittadini del Regno Unito non residenti nel territorio nazionale entro il 31 dicembre 2020, che presentino istanza per le citate prestazioni, si applicheranno le disposizioni dettate in materia di documenti di soggiorno per i cittadini extracomunitari.
A partire dal 1° gennaio 2021, i cittadini britannici che risultano residenti in Italia alla data del 31 dicembre 2020, possono richiedere presso la Questura di residenza un documento di soggiorno in formato digitale.
Vedi Circolare Inps n° 154 del 18-10-2021