E’ stato chiesto alla Covip la possibilità che possa essere fatto il riscatto della posizione complementare in caso di contratto di espansione.
Ai sensi della vigente normativa, il Contratto di espansione prevede assunzioni a tempo indeterminato, formazione e riqualificazione del personale in organico e un piano di esodo anticipato del personale prossimo al pensionamento.
L’esodo riguarda, in particolare, i lavoratori che a risolvono consensualmente il rapporto di lavoro entro una certa data e che alla data di risoluzione del rapporto di lavoro si trovino a non più di 60 mesi dalla maturazione dei requisiti per il conseguimento della pensione di vecchiaia o anticipata, secondo quanto previsto dalla normativa e dalla Circolare INPS n. 48/2021.
Quale incentivo all’esodo, il datore riconosce, per tutto il periodo e fino al raggiungimento del diritto alla pensione, un’indennità mensile commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
Qualora la prima decorrenza utile della pensione sia quella prevista per la pensione anticipata, il datore di lavoro verserà anche i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto.
Nello specifico, alcuni Fondi pensione hanno chiesto di conoscere se l’ipotesi suddetta possa essere ricondotta, per analogia, alla fattispecie di riscatto per “mobilità” prevista – unitamente alle ulteriori fattispecie di riscatto per cassa integrazione – dall’art. 14, comma 2, lett. b), del Decreto lgs. 252/2005.
In merito alle fattispecie di riscatto contemplate la COVIP, ha risposto al quesito facendo presente che nei suoi “Orientamenti interpretativi in merito all’articolo 14, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 242/2005 — Riscatto della posizione in caso di cassa integrazione guadagni” , ha sottolineato che fattore comune è il verificarsi della cessazione del rapporto di lavoro.
Sulla scorta di tale considerazione, è stata riconosciuta la possibilità di riscatto anche alle cessazioni del rapporto di lavoro conseguenti all’adesione a piani di accompagnamento alla prestazione pensionistica ex art. 4 della Legge 92/2012 (c.d. esodo incentivato), in ragione degli elementi di analogia esistenti con la fattispecie della “mobilità”: cessazione del rapporto di lavoro ed erogazione di una prestazione a sostegno del reddito.
Di recente, poi, l’Agenzia delle Entrate, ha espresso l’avviso che possa ricondursi alle ipotesi di riscatto parziale anche il riscatto della posizione individuale richiesto da coloro che aderiscono all’accordo collettivo aziendale di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro.
Nel complesso, pur variando, a seconda della normativa di riferimento, i presupposti legittimanti le varie forme di esodo incentivato sopra indicate e le forme di tutela assicurate ai lavoratori esodati, vi sono evidenti elementi di analogia tra le stesse che inducono a trattarle in modo omogeneo.
Pertanto la Covip ha espresso l’avviso che anche nel caso di esodo anticipato collegato ad un contratto di espansione, possa essere esercitata la facoltà di riscatto parziale.