L’Anticipo pensionistico è stato istituito con l’art.1, commi dal 179 al 186, della legge di bilancio del 2017 (Legge 11 dicembre 2016, n. 232) e prevedeva tre possibili anticipi:
APE volontaria, anticipo finanziario a garanzia pensionistica non prorogata nel 2020
APE c.d. sociale o agevolata, indennità in favore di soggetti in particolari condizioni prorogata fino al 31.12.2022
Ape aziendale non prorogata nel 2020
L’Ape volontaria era un prestito, coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza, concesso a un soggetto in possesso di specifici requisiti contributivi (20 anni di contributi) e anagrafici (almeno 3 anni e 7 mesi prima del compimento dell’età per la pensione di anzianità) da un soggetto finanziatore.
La restituzione
Il prestito viene restituito a partire dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia con rate di ammortamento mensili per una durata di venti anni.
L’Ape aziendale consentiva ai datori di lavoro del settore privato, gli enti bilaterali o i fondi di solidarietà, con il consenso del lavoratore, di incrementare il montante contributivo individuale maturato da quest’ultimo, versando all’INPS in unica soluzione al momento della richiesta dell’APE volontario un contributo aggiuntivo(art 1, co. 172 della legge 232/2016).
Il lavoratore poteva così andare in pensione anticipatamente con gli stessi criteri dell’ape volontaria.
La norma è scaduta il 31 dicembre 2019 e non è stata prorogata.
Ape Sociale
Ape sociale è stata aggiornata con la legge di bilancio 2022 ( legge 234/21 art. 1 comma 92 e segg) e prorogata in via sperimentale fino al 31 dicembre 2022.
L’APE sociale è una indennità, corrisposta fino al conseguimento dei requisiti pensionistici, a favore di soggetti che si trovino in particolari condizioni.
Possono chiederla coloro che hanno un’età anagrafica di almeno 63 anni ed una contribuzione di 30/36 anni a seconda del motivo della richiesta.
L’APE Sociale è un’indennità a carico della Stato e non prevede la necessità di restituzione come richiesto invece per APE volontaria. L’indennità è pari all’importo della rata mensile di pensione calcolata al momento dell’accesso alla prestazione (se inferiore a 1.500 euro) o pari a 1.500 euro (se la pensione è pari o maggiore di questo importo).
Non è soggetta a rivalutazione;
Viene erogata mensilmente su dodici mensilità all’anno.
L’Ape Sociale può essere cumulata con altri redditi da lavoro, a condizione che questi non superi 8.000 euro annui nel caso di lavori parasubordinati, o 4.800 euro nel caso di redditi da lavoro autonomo.
Il trattamento di APE Sociale cessa in caso di decesso del titolare e non è reversibile ai superstiti. L’APE Sociale è corrisposto per 12 mensilità nell’anno, fino all’età prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia. L’accesso al beneficio è, inoltre, subordinato alla domanda di cessazione dal servizio che per la scuola deve avvenire entro il 31 agosto 2022 e decorre dal 1° settembre 2022.
Al momento della liquidazione della indennità, viene inserita anche la data di raggiungimento del requisito anagrafico previsto dall’articolo 24 della legge n. 214 del 2011 per l’accesso alla pensione di vecchiaia. Pertanto, il pagamento dell’APE Sociale (salvo che non intervengano ipotesi di decadenza dal beneficio) cesserà automaticamente dal mese successivo alla predetta scadenza “naturale”.
Beneficiari
Ricordando che possono accedere all’APE sociale i soggetti con un’età anagrafica minima di 63 anni, devono essere in possesso, alternativamente, di uno dei seguenti requisiti:
– soggetti in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento (anche collettivo) dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale (avvenuta nell’ambito della procedura di conciliazione che abbiano concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione e siano in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni.
Lo stato di disoccupazione si configura anche nel caso di scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato, a condizione che il soggetto abbia avuto, nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi;
– soggetti che assistono da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave (ai sensi dell’articolo 3, c. 3, della L. 104/1992), ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 70 anni oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, a condizione di possedere un’anzianità contributiva di almeno 30 anni e 63 anagrafica;
– soggetti che hanno una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74% (accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile) e sono in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni e 63 anagrafica;
– lavoratori dipendenti al momento della decorrenza dell’APE sociale, che svolgono specifiche attività lavorative “gravose“ da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette, e sono in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 36 anni e 63 anagrafica.
Per le donne, è prevista una riduzione dei requisiti contributivi richiesti per l’accesso all’APE sociale, pari a 12 mesi per ciascun figlio, nel limite massimo di 2 anni (cd. APE sociale donna o rosa).
Lavori gravosi
– Professori di scuola primaria, pre—primaria e professioni assimilate
– Tecnici della salute
– Addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate
– Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali
– Operatori della cura estetica
– Professioni qualificate nei servizi personali ed assimilati
– Artigiani, operai specializzati, agricoltori
-Conduttori di impianti e macchinari per l’estrazione e il primo trattamento dei minerali
– Operatori di impianti per la trasformazione e lavorazione a caldo dei metalli
– Conduttori di forni ed altri impianti per la lavorazione del vetro, della ceramica e di materiali assimilati
-Conduttori di impianti per la trasformazione del legno e la fabbricazione della carta
-Operatori di macchinari e di impianti per la raffinazione del gas e dei prodotti petroliferi, per la chimica di base e la chimica fine e perla fabbricazione di prodotti derivati dalla chimica
– Conduttori di impianti per la produzione di energia termica e di vapore, per il recupero dei rifiuti e per il trattamento e la distribuzione delle acque
-Conduttori di mulini e impastatrici
– Conduttori di forni e di analoghi impianti per il trattamento termico dei minerali
– Operai semiqualificati di macchinari fissi per la lavorazione in serie e operai addetti al montaggio
-Operatori di macchinari fissi in agricoltura e nella industria alimentare
– Conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento
– Personale non qualificato addetto allo spostamento e alla consegna merci
-Personale non qualificato nei servizi di pulizia di uffici, alberghi, navi, ristoranti, aree pubbliche e veicoli
– Portantini e professioni assimilate
– Professioni non qualificate nell’agricoltura, nella manutenzione del verde, nell’allevamento, nella silvicoltura e nella pesca
-Professioni non qualificate nella manifattura, nell’estrazione di minerali e nelle costruzioni.
gli operai edili, i ceramisti e conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta il requisito dell’anzianità contributiva è ridotto a 32 anni (anziché 36 anni).
L’indennità (APE sociale) non spetta nei seguenti casi:
- mancata cessazione dell’attività lavorativa;
- titolarità di un trattamento pensionistico diretto;
soggetti beneficiari di trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria; - soggetti titolari di assegno di disoccupazione
- soggetti che beneficiano di indennizzo per cessazione di attività commerciale;
- raggiungimento dei requisiti per il pensionamento anticipato.
- percezione di redditi da lavoro superiore ai limiti di 8.000 euro annui.