La legge di bilancio per il 2022 contiene numerose norme che riguardano la possibilità di alcuni pensionamenti anticipati , quali l’istituzione della quota 102 al posto di quota 100, limitatamente per il corrente anno, la proroga dell’ape sociale con alcune importanti integrazioni quali l’inserimento di nuove categorie e la proroga di opzione donna, più alcune norme perequative per gli appartenenti al comparto Sicurezza indirizzate essenzialmente per la costituzione di fondo integrativo di previdenza complementare.
Le lettura della legge è molto complicata in quanto si tratta di un articolo solo con una infinità di commi cui manca in genere qualsiasi riferimento alla materia trattata.
Vediamo nel dettaglio:
Articolo 1, comma 87 (Disposizioni integrative del trattamento di pensione anticipata –quota 102)
Il comma 87 introduce il trattamento di pensione anticipata per i soggetti che nel corso del 2022 raggiungano i requisiti di età anagrafica pari a 64 anni e di anzianità contributiva pari a 38 anni (“quota 102”). La disposizione modifica la c.d. quota 100, che disciplinava il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 38 anni, fermo restando che il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2021 può essere esercitato anche dopo la predetta data.
Anche il diritto a “quota 102”, conseguito entro il 31 dicembre 2022 può essere esercitato successivamente a tale data. Anche in questo caso, il requisito di età anagrafica non è adeguato agli incrementi alla speranza di vita.
Per maturare quota 102 si possono cumulare i periodi assicurativi non coincidenti iscritti a due o più gestioni previdenziali, che non siano già titolari di trattamento pensionistico.
Le domande si potranno presentare entro il 28 febbraio 2022 tramite Istanze on line.
La pensione quota 102 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui – alla non applicabilità, prevista dall’art. 14, comma 6, lett. d), anche per i dipendenti pubblici che abbiano raggiunto i requisiti per la pensione anticipata “Quota 102”, del collocamento a riposo per raggiunti limiti di età;
– alla applicabilità, prevista dall’art. 14, comma 7, delle disposizioni per il personale del comparto scuola ed AFAM (Alta formazione artistica e musicale per il quale resta fermo, ai fini dell’accesso al trattamento pensionistico, che la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell’anno scolastico e accademico dell’anno successivo, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione del requisito entro il 31 dicembre dell’anno), Si prevede, altresì, per l’anno 2022, che il suddetto personale, assunto a tempo indeterminato, può presentare domanda di cessazione dal servizio con effetti dall’inizio rispettivamente dell’anno scolastico o accademico entro il 28 febbraio 2022 ;
– alla possibilità di erogare, ai sensi dell’art. 22, comma 1, un assegno straordinario per il sostegno al reddito a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per l’opzione per l’accesso alla pensione entro il 31 dicembre 2021 (lett. d));
– al riconoscimento, previsto dall’art. 23, comma 1, dell’indennità di fine servizio, comunque denominata al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, in favore dei lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di e del personale degli enti pubblici di ricerca.
Articolo 1, commi 89 e 90 (Fondo per l’uscita anticipata dei lavoratori delle imprese in crisi)
I commi 89 e 90 istituiscono un Fondo destinato a favorire l’uscita anticipata dal lavoro, su base convenzionale, dei lavoratori dipendenti di piccole e medie imprese in crisi, che abbiano raggiunto un’età anagrafica di almeno 62 anni. Con decreto da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1 (comma 90).
Articolo 1, commi 91-93 (Modifiche alla normativa sull’APE sociale)
L’articolo 1, commi da 179 a 186, della L. 232/2016 introdusse, in via sperimentale dal 1° maggio 2017 l’istituto dell’APE sociale, consistente in una indennità, corrisposta fino al conseguimento dei requisiti pensionistici, a favore di soggetti che si trovino in particolari condizioni. Successivamente, l’articolo 1, commi 162-167, della L. 205/2017, ha apportato sostanziali modifiche alla disciplina dell’indennità.
APE, abbreviazione di “Anticipo Pensionistico”, è una misura che permette di lasciare il lavoro con un anticipo rispetto ai termini stabiliti dalla Riforma Fornero. L’APE Sociale è a carico della Stato e non prevede la necessità di restituzione da parte del richiedente come avviene invece per APE volontaria. L’indennità è pari all’importo della rata mensile di pensione calcolata al momento dell’accesso alla prestazione (se inferiore a 1.500 euro) o pari a 1.500 euro (se la pensione è pari o maggiore di questo importo). Questo anticipo non potrà superare i 1.500 euro mensili e potrà essere cumulato con altri redditi da lavoro, a condizione che questi non arrivino a superare gli 8.000 euro annui nel caso di lavori parasubordinati, o i 4.800 euro nel caso di redditi da lavoro autonomo.
Il trattamento di APE Sociale cessa in caso di decesso del titolare e non è reversibile ai superstiti. L’APE Sociale è corrisposto ogni mese per 12 mensilità nell’anno, fino all’età prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia. L’accesso al beneficio è, inoltre, subordinato alla domanda di cessazione dal servizio dipendente che per la scuola deve avvenire il 31 agosto 2022 e decorre dal 1° settembre 2022. Al momento della liquidazione della indennità, viene inserita anche la data di raggiungimento del requisito anagrafico previsto dall’articolo 24 della legge n. 214 del 2011 per l’accesso alla pensione di vecchiaia. Pertanto, il pagamento dell’APE Sociale (salvo che non intervengano ipotesi di decadenza dal beneficio) cesserà automaticamente dal mese successivo alla predetta scadenza “naturale”.
Possono accedere all’APE sociale i soggetti con un’età anagrafica minima di 63 anni e in possesso, alternativamente, di uno dei seguenti requisiti:
- soggetti in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento (anche collettivo) dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale (avvenuta nell’ambito della procedura di conciliazione che abbiano concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione e siano in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni. Lo stato di disoccupazione si configura anche nel caso di scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato, a condizione che il soggetto abbia avuto, nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi;
- soggetti che assistono da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave (ai sensi dell’articolo 3, c. 3, della L. 104/1992), ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 70 anni oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, a condizione di possedere un’anzianità contributiva di almeno 30 anni;
- soggetti che hanno una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74% (accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile) e sono in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni;
- lavoratori dipendenti al momento della decorrenza dell’APE sociale, che svolgono specifiche attività lavorative “gravose” (indicate negli appositi Allegati) da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette, e sono in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 36 anni. È stata inoltre semplificata la procedura per l’accesso all’indennità per tali attività, prevedendo che non sia più necessario il vincolo dell’assoggettamento alla Tariffa INAIL del 17 per mille.
Inoltre: per quanto riguarda le donne, è prevista una riduzione dei requisiti contributivi richiesti per l’accesso all’APE sociale, pari a 12 mesi per ciascun figlio, nel limite massimo di 2 anni (cd. APE sociale donna).
I commi da 91 a 93, novellano la disciplina dell’APE sociale, prorogando, in particolare, l’applicazione sperimentale dell’istituto a tutto il 2022
L’Allegato, elenca le categorie professionali, individuate sulla base della classificazione ISTAT, che accedono al beneficio dell’APE sociale e che si aggiungono all’allegato c) alla l. 232/2016.
La legge ha, inoltre, stabilito che per gli operai edili, per i ceramisti e conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta28 il requisito dell’anzianità contributiva è di almeno 32 anni (anziché 36 anni).
La Relazione tecnica, tra le osservazioni non ostative alla bollinatura ( autorizzazione della Ragioneria Generale dello Stato – ndr) del provvedimento, specifica che “la disposizione altera l’istituto della prestazione ape sociale abbassando il requisito contributivo (da 36 anni di contributi a 32 anni di contributi) per i soggetti lavoratori occupati in una singola attività, ponendo i presupposti per ulteriori richieste da parte dei lavoratori che esercitano altre attività incluse nella lista dei lavoratori gravosi. Abbassare a 32 anni di contributi l’accesso ad ape sociale per l’impiego in una o nelle attività “gravose” determinerà la richiesta di inserire i lavoratori addetti ad attività usuranti nella lista dei beneficiari di ape sociale, con ulteriori e significativi oneri. In via aggiuntiva si apre la questione che per soggetti lavoratori si deroga al pensionamento di vecchiaia con anzianità contributive basse. In sostanza, la modifica introdotta, anche se di entità apparentemente contenuta, in realtà altera l’istituto di ape sociale per i lavoratori addetti ad attività gravose, e di fatto indebolisce un requisito contributivo per l’accesso all’anticipo di pensione/prestazione che dovrebbe essere più significativamente elevato per soggetti che lavorano e non sono disoccupati.
Professioni sulla base della classificazione Istat:
2.6.4- Professori di scuola primaria, pre—primaria e professioni assimilate
32.1- Tecnici della salute
4.3.1.2 Addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate
5.3.1.1- Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali
5.4.3- Operatori della cura estetica
5.4.4- Professioni qualificate nei servizi personali ed assimilati
6 – Artigiani, operai specializzati, agricoltori
7.11-Conduttori di impianti e macchinari per l’estrazione e il primo trattamento dei minerali
7.1.2- Operatori di impianti per la trasformazione e lavorazione a caldo dei metalli
7.1.3- Conduttori di forni ed altri impianti per la lavorazione del vetro, della ceramica e di materiali assimilati
7.14-Conduttori di impianti per la trasformazione del legno e la fabbricazione della carta
7.1.5 -Operatori di macchinari e di impianti per la raffinazione del gas e dei prodotti petroliferi, per la chimica di
base e la chimica fine e perla fabbricazione di prodotti derivati dalla chimica
7.1.6- Conduttori di impianti per la produzione di energia termica e di vapore, per il recupero dei rifiuti e per il trattamento e
la distribuzione delle acque
7.1.81-Conduttori di mulini e impastatrici
7.1,8.2- Conduttori di forni e di analoghi impianti per il trattamento termico dei minerali
7.2- Operai semiqualificati di macchinari fissi per la lavorazione in serie e operai addetti al montaggio
7.3 -Operatori di macchinari fissi in agricdtura e nella industria alimentare
7.4- Conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento
8.1.3- Personale non qualificato addetto allo spostamento e alla consegna merci
8.1.4 -Personale non qualificato nei servizi di pulizia di uffici, alberghi, navi, ristoranti, aree pubbliche e veicoli
8.1.52- Portantini e professioni assimilate
8.3- Professioni non qualificate nell’agricoltura, nella manutenzione del verde, nell’allevamento, nella silvicoltura e nella pesca
8.4-Professioni non qualificate nella manifattura, nell’estrazione di minerali e nelle costruzioni.
Articolo 1, comma 94 (Opzione donna)
Il comma 94 proroga il trattamento pensionistico anticipato (“Opzione donna”), per l’anno 2022, nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2021 hanno maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un’età pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome. In dettaglio, la disposizione prevede:
• al comma 1 dell’articolo, la proroga, per l’anno 2022, del trattamento pensionistico anticipato “opzione donna” in favore delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2021 abbiano maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un’età pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome;
• al comma 3 dell’articolo, l’aggiornamento della disposizione che regola la prima applicazione della norma per l’anno 2022, nei confronti del personale del comparto scuola e AFAM (Alta formazione artistica e musicale)30 a tempo indeterminato, per il quale si prevede che possa presentare domanda di cessazione dal servizio con effetti dall’inizio, rispettivamente, dell’anno scolastico o accademico entro il 28 febbraio 2022 (anziché entro il 28 febbraio 2021).
Articolo 1, commi 95-97 (Fondo per interventi perequativi previdenziali per Forze armate, Forze di polizia e Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
I commi da 95 a 97 istituiscono un Fondo per la progressiva perequazione del regime previdenziale del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco In dettaglio, il suddetto Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, è dotato di 20 milioni di euro per l’anno 2022, 40 milioni di euro per l’anno 2023 e 60 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024 (comma 95).
La progressiva perequazione del relativo regime previdenziale, nello specifico della disposizione in esame, è previsto si realizzi mediante le seguenti misure: a) a carattere compensativo, rispetto agli effetti derivanti dalla liquidazione dei trattamenti pensionistici per il personale in servizio il giorno precedente la data di entrata in vigore del relativo provvedimento normativo; b) a carattere integrativo delle forme pensionistiche complementari.
Ai sensi dell’art. 26, comma 20 della legge n. 448 del 1998, per l’armonizzazione al regime generale del trattamento di fine rapporto e l’istituzione di forme di previdenza complementare dei dipendenti pubblici, le procedure di negoziazione e di concertazione previste dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze 31 Tale specificità è riconosciuta in dipendenza della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell’ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti.
Per il corpo di Polizia e delle Forze armate, potranno definire, per il personale ivi contemplato, la disciplina del trattamento di fine rapporto ai sensi dell’articolo 2, commi da 5 a 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché l’istituzione di forme pensionistiche complementari, di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124. Quanto al trattamento di fine rapporto, si rinvia, in sostanza, alle procedure previste per i dipendenti delle P.A., con specifico riferimento a quanto previsto dall’art. 2120 del c.c., che disciplina il calcolo del trattamento medesimo, salvo quanto previsto dai contratti collettivi dei singoli comparti, che definiscono le modalità di attuazione con riferimento ai conseguenti adeguamenti della struttura retributiva e contributiva del personale. Ai sensi del comma 97, le risorse di cui al comma 95 sono ripartite garantendo che almeno il 50% sia destinato alla finalità di cui alla lettera b) del medesimo comma (previdenza complementare).
Articolo 1, commi 98-100 (Fondo per i trattamenti di quiescenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
I commi da 98 a 100 istituiscono un Fondo per i trattamenti di quiescenza del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un Fondo per i trattamenti di quiescenza del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. “In sede di prima applicazione”, si prevede una triplice destinazione del Fondo:
aumento della base pensionabile; aumento della base di calcolo dell’indennità di buonuscita;
copertura del maggior onere contributivo per l’amministrazione datrice di lavoro. Al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco viene pertanto riconosciuto, all’atto della cessazione del servizio, un duplice beneficio, da calcolarsi sull’ultimo stipendio tabellare (ivi compresi: le maggiorazioni per infermità dipendente da causa di servizio; i benefici combattentistici o equiparati; gli assegni personali in godimento).
Da un lato, vi è l’aumento della base pensionabile. Esso è nella misura del 2,5 per cento dal 1° gennaio 2022; del 5 per cento dal 1° gennaio 2023; del 7,5 per cento dal 1° gennaio 2024; del 12,5 per cento dal 1° gennaio 2027; del 15 per cento dal 2028. Insieme, vi è l’aumento della base di calcolo dell’indennità di buonuscita. La misura e la modulazione temporale di tale incremento sono analoghe a quelle sopra ricordate della base pensionabile.
Articolo 1, comma 101 (Disposizioni in materia previdenziale per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile)
I commi 101 e 102 dispongono il ricalcolo della quota retributiva per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in possesso, alla data del 31 dicembre 1995, di un’anzianità contributiva inferiore a diciotto anni. In dettaglio, il comma 101 rinvia all’art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 109234 ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, con applicazione dell’aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile, nei confronti del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in possesso, alla data del 31 dicembre 1995, di un’anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, effettivamente maturati, avuto riguardo alla specificità del suddetto personale.
In base alla Relazione illustrativa, l’applicazione dell’articolo 54 al personale della Polizia di Stato e della Polizia Penitenziaria rientra nell’ambito delle iniziative volte ad allineare il trattamento pensionistico a tutto il personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, assicurando omogenee modalità di calcolo ai fini della determinazione dell’assegno di pensione, soprattutto per il personale cui si applica il sistema misto o solo contributivo.
Si richiama, a tal proposito, anche l’interpretazione delle Sezioni riunite della Corte dei Conti, contenuta nelle sentenze nn. 1 e 12 del 2021, secondo cui – al fine di rendere coerenti due riforme non coordinate (quella del richiamato D.P.R. n. 1092 del 1973 e quella di cui alla legge n. 335 del 1995) – la quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell’articolo 1, comma 12, della legge n. 335 del 1995, in favore del personale militare cessato dal servizio e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità inferiore a 18 anni, va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati alla predetta data, con applicazione dell’aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile.
Articolo 1, commi 103-118 (Norme a garanzia delle prestazioni previdenziali in favore dei giornalisti)
I commi da 103 a 118 sono orientati ad assicurare la garanzia pubblica alle prestazioni previdenziali svolte dalla gestione sostitutiva dell’INPGI in favore dei giornalisti professionisti, pubblicisti e dei praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica nonché dei titolari di posizioni assicurative e dei titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti, prevedendo, in particolare, che, con effetto dal 1° luglio 2022, le relative funzioni previdenziali svolte dall’INPGI medesimo vengano trasferite all’Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS), che succede nei relativi rapporti attivi e passivi (comma 103). Il regime pensionistico dei soggetti di cui sopra è uniformato, nel rispetto del principio del pro-rata, a quello degli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (comma 104), mentre, a decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023, i trattamenti di disoccupazione e di cassa integrazione guadagni nonchè l’assicurazione infortuni sono riconosciuti ai giornalisti aventi diritto secondo le regole previste dalla normativa regolamentare vigente presso l’INPGI (commi 108 e 109). Al fine di garantire la continuità delle funzioni trasferite, un contingente di personale non superiore a 100 unità, selezionato nell’ambito dei dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso l’INPGI alla data del 31 dicembre 2021, attraverso una procedura di selezione, è inquadrato presso l’INPS (comma 110).
Articolo 1, comma 971 (Indennità per i lavoratori a tempo parziale ciclico verticale)
Il comma 971 istituisce nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per il sostegno dei lavoratori con contratto a part time ciclico verticale, con una dotazione, che costituisce limite di spesa, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. L’istituzione del richiamato Fondo è finalizzata a introdurre nell’ordinamento un sostegno economico in favore dei suddetti lavoratori, titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale. L’attuazione dell’intervento previsto è demandata a un apposito provvedimento normativo, nei limiti delle sopra citate risorse, che costituiscono il relativo limite di spesa.
Si valuti l’opportunità di specificare la natura del provvedimento normativo di attuazione previsto dalla norma. Si ricorda che, con riferimento al contratto di lavoro a part time verticale ciclico (o multi-periodale) – in cui la prestazione lavorativa si articola solo su alcuni giorni del mese o su alcuni mesi dell’anno – la legge di bilancio 2021 (L. n. 178/2020, art. 1, comma 350), recependo un indirizzo giurisprudenziale costante, ha incluso anche le settimane non interessate da attività lavorativa nel computo dell’anzianità utile ai fini del diritto al trattamento pensionistico per i titolari di contratti a part time ciclico verticale.
Articolo 1, commi 1004-1005 (Convenzione bilaterale in materia di sicurezza sociale tra Italia e Albania
La disposizione reca un’autorizzazione di spesa, di diverso importo, a decorrere dal 2023, in vista dell’attivazione di una specifica convenzione italo-albanese in materia di sicurezza sociale. Nel dettaglio, in vista della conclusione di una specifica convenzione italo-albanese in materia di sicurezza sociale, la disposizione autorizza una spesa di 7,6 milioni per l’anno 2023, di 9,8 milioni per l’anno 2024, di 10,9 milioni per l’anno 2025, di 12,3 milioni per l’anno 2026, di 11,8 milioni di euro per l’anno 2027, di 13,4 milioni per l’anno 2028, di 15 milioni per l’anno 2029, di 16,9 milioni per l’anno 2030, 18,5 milioni per l’anno 2031 e 20,3 milioni annui a decorrere dall’anno 2032 per la copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali dei lavoratori interessati e loro superstiti, limitatamente agli eventi riguardanti l’assicurazione per la vecchiaia e l’invalidità (comma 1004).