In risposta all’Interpello n. 323 del 3/6/2022 l’Agenzia delle Entrate chiarisce che, a differenza del conferimento del Tfr maturando e maturato, l’eventuale versamento al fondo pensione delle somme spettanti a titolo di incentivo all’esodo non può avvenire in neutralità di imposta e scatta la tassazione separata.
In un accordo sindacale, sottoscritto in un’ottica di esodo incentivato rivolto a coloro che manifesteranno interesse ad anticipare l’uscita dal servizio rispetto alla maturazione del diritto alla pensione per vecchiaia» fra l’altro è stato convenuto che a coloro che risolveranno consensualmente il rapporto di lavoro sarà riconosciuto, a titolo di incentivo all’esodo, un importo X, consentendo il versamento in tutto od in parte, su richiesta dell’interessato, ad un Fondo di Previdenza Complementare.
L’azienda ritiene di poter procedere al versamento delle “somme lorde” al Fondo di Previdenza, rinviando la tassazione delle stesse al momento della liquidazione, da parte del Fondo di Previdenza, della posizione individuale del singolo dirigente (come per il restante TFR trasferito al Fondo).
Interpellata l’Agenzia delle Entrate, essa ha specificato che la tassazione delle somme erogate a titolo di incentivo all’esodo, l’articolo 17, comma 1, lettera a), del Testo unico delle imposte sul reddito(Tuir), prevede l’applicazione della tassazione separata per le «altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione» del rapporto di lavoro, nonché per le somme e i valori comunque percepiti a seguito di transazioni relative alla risoluzione del predetto rapporto.
L’Agenzia precisa altresì che il trasferimento al fondo del TFR sia maturando che di quello
maturato non costituisce anticipazione e, quindi, non assume rilevanza fiscale al momento del trasferimento.
Ciò posto, l’eventuale trasferimento ad un fondo di previdenza delle somme di incentivo all’esodo non può avvenire in neutralità fiscale e che tali somme potranno essere versate al netto dell’imposta.