Il regolamento sul prodotto pensionistico paneuropeo crea un nuovo tipo di prodotto pensionistico individuale ad adesione volontaria con caratteristiche armonizzate su base europea.
I prodotti che rientrano nel PEPP possono essere distribuiti da assicurazioni, banche, fondi pensione, imprese di investimento e gestori di attivi, i quali potranno beneficiare di un passaporto europeo in ragione del quale potranno proporre tali prodotti finanziari nei vari Stati membri.
Il PEPP costituisce un prodotto di previdenza complementare volto ad integrare i regimi pensionistici individuali pubblici, professionali e nazionali.
Il Decreto di recepimento del Regolamento PEPP è volto a disciplinare:
-gli obblighi pre-contrattuali di fornitori e distributori;
-i documenti e l’informativa che dovranno accompagnare la proposta e le scelte di investimento (PEPP Key Information Document – KID);
-la responsabilità civile;
-la facoltà di spostare le risorse accumulate da un fornitore ad un altro (servizio di trasferimento);
-la possibilità di continuare ad utilizzare il proprio PEPP in caso di trasferimento della residenza da uno Stato membro a un altro (servizio di portabilità del PEPP);
-la c.d. fase di “decumulo”, nella quale il capitale raccolto negli anni viene mutato in prestazione pensionistica complementare.
La finalità dell’intervento normativo è quella di consentire l’inserimento del PEPP nel sistema della previdenza complementare nazionale, introducendo un nuovo tipo di prodotto pensionistico alternativo ai fondi pensione aperti ad adesione individuale e ai piani pensionistici individuali (PIP).
Il provvedimento entra in vigore il 23 agosto 2022.
fonte: dirittobancario.it