Circolare Inps n° 11 del 01-02-2023
Nell’anno 2022, la variazione percentuale ai fini della perequazione automatica delle pensioni, calcolata dall’Istat, è stata pari all’8,1%. I limiti di retribuzione giornaliera rivalutati, a valere dal 1° gennaio 2023, devono essere ragguagliati a € 53,95 (9,5%, pertanto l’importo minimo mensile per la pensione è pari a € 567,94 mensili) se di importo inferiore.
Non sussiste l’obbligo di osservare il minimale della retribuzione in caso di erogazione da parte del datore di lavoro di trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche.
In ordine alla retribuzione minima imponibile si precisa che ai fini del versamento della contribuzione previdenziale IVS ( Invalidità, vecchiaia e superstiti) e assistenziale vale anche per i lavoratori di società e organismi cooperativi e ai lavoratori soci delle cooperative sociali e di altre cooperative per le quali sono stati adottati specifici decreti ministeriali.
Minimale ai fini contributivi per i rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale
Anche per i rapporti di lavoro a tempo parziale trova applicazione il minimale contributivo, in proporzione all’orario effettuato.
In linea generale, nell’ipotesi di orario di 40 ore settimanali (ipotesi che ricorre, di norma, per i lavoratori iscritti alle gestioni private), il procedimento del calcolo per determinare la retribuzione minima oraria è il seguente:
€53,95 x 6/40 =€ 8,09.
Qualora, invece, l’orario normale sia di 36 ore settimanali (ipotesi che ricorre, di norma, per i lavoratori iscritti alla Gestione pubblica), articolate su cinque giorni, il procedimento del calcolo è il seguente:
€ 53,95 x 5/36 =€ 7,49.
Il Massimale annuo della base contributiva e pensionabile per l’anno 2023 è pari a € 113.520,00.
Importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente
Si riportano, di seguito, per l’anno 2023, gli importi degli elementi retributivi che non concorrono alla determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi:
Buono pasto cartaceo 4€
• Buono pasto elettronico 8€
• Indennità di vitto ad addetti ai cantieri edili, 5.29€
• Fringe benefit(tetto) 258,23
• Indennità di trasferta intera Italia 46,48
• Indennità di trasferta 2/3 Italia 30,99
• Indennità di trasferta 1/3 Italia 15,49
• Indennità di trasferta intera estero 77,47
• Indennità di trasferta 2/3 estero 51,65
• Indennità di trasferta 1/3 estero 25,82
• Indennità di trasferimento Italia (tetto) 1.549,37
• Indennità di trasferimento estero (tetto) 4.648,11
• Azioni offerte ai dipendenti (tetto) 2.065,83