L’iscritto ad una forma di previdenza complementare ha la facoltà di riscattare la sua posizione maturata al verificarsi di alcune condizioni.
In linea generale si può riscattare tutta la tua posizione individuale nel caso di una sopravvenuta invalidità permanente o inoccupazione superiore ai 48 mesi, per dimissioni o licenziamento. Puoi invece richiedere il riscatto di una parte della tua posizione, nella misura del 50%, per inoccupazione da almeno 12 mesi (e non oltre 48) ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a mobilità, cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria (per almeno 12 mesi a zero ore).
Ora si chiede se esiste la possibilità che il riscatto ai sensi dell’art. 14, comma 2, lett. b), del Decreto lgs. 252/2005 possa essere esercitato dagli iscritti interessati dal Contratto di espansione.
Tale Contratto prevede assunzioni a tempo indeterminato, formazione e riqualificazione del personale in organico e un piano di esodo anticipato del personale prossimo al pensionamento.
L’esodo riguarda, in particolare, i lavoratori che abbiano risolto consensualmente il rapporto di lavoro e che alla data di risoluzione del rapporto di lavoro si trovino a non più di 60 mesi dalla prima di maturare il diritto per il conseguimento della pensione di vecchiaia o anticipata, secondo quanto previsto dalla normativa e dalla Circolare INPS n. 48/2021.
Quale incentivo all’esodo, il datore riconosce, per tutto il periodo e fino al raggiungimento della prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, un’indennità mensile commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, come determinato dall’INPS. Qualora la prima decorrenza utile della pensione sia quella prevista per la pensione anticipata, il datore di lavoro verserà anche i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto.
Ora un lavoratore che utilizza il contratto di espansione può chiedere il riscatto della sua posizione, riconducendo questa fattispecie al riscatto per “mobilità”.
In merito alle fattispecie di riscatto, si ricorda che la COVIP, nei suoi “Orientamenti interpretativi in al Riscatto della posizione in caso di cassa integrazione guadagni, ha sottolineato che fattore comune a tutte le ipotesi previste dalla legge è la cessazione del rapporto di lavoro.
Sulla scorta di tali considerazione, la Covip con risposte a quesito dell’ottobre 2013 e del febbraio 2016, ha ammesso la possibilità di riscatto anche alle cessazioni del rapporto di lavoro conseguenti all’adesione a piani di accompagnamento alla pensione ex art. 4 della Legge 92/2012 (c.d. esodo incentivato), in ragione degli elementi di analogia esistenti con la “mobilità”: cessazione del rapporto di lavoro ed erogazione di una prestazione a sostegno del reddito.
Pertanto la Covip da tempo ha espresso l’avviso che anche nel caso di esodo anticipato collegato ad un contratto di espansione, si può esercitare la facoltà di riscatto.