Pubblicata l’attesa circolare Inps
l 9 novembre 2022 il Consiglio di Amministrazione dell’INPS ha istituito in via sperimentale per un triennio la nuova prestazione di Anticipazione ordinaria del Trattamento di Fine Servizio (TFS) e del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) in favore dei dipendenti pubblici iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (C.d. Fondo Credito). La prestazione integra le anticipazioni agevolate già previste e quella ordinaria già erogata dagli istituti bancari/finanziari in favore degli aventi diritto.
L’Inps ha altresì adottato il “Regolamento per l’erogazione di Anticipazioni ordinarie del TFS e TFR decorrente dal 1° febbraio 2023 (di seguito, Regolamento).
Con il messaggio n. 430 del 30 gennaio 2023 sono state fornite le prime indicazioni e indicazioni sulle modalità di presentazione della domanda.
Requisiti di accesso alla prestazione
L’Anticipazione può essere richiesta dagli aventi diritto a una prestazione di TFS/TFR per un rapporto di lavoro concluso, in una delle seguenti fattispecie:
• titolari di pensione diretta che abbiano confermato e ottenuto l’iscrizione al Fondo Credito per il periodo di pensione;
• soggetti cessati dal servizio senza avere maturato il diritto a pensione e titolari di nuovo impiego che risultino nuovamente iscritti al Fondo Credito per legge o volontariamente;
• personale militare in ausiliaria iscritto alla Gestione unitaria per legge o volontariamente.
Non possono beneficiare della prestazione in argomento:
• il personale in servizio;
• i titolari di pensione non iscritti al Fondo Credito, anche nel caso in cui fossero stati iscritti durante il servizio;
• i soggetti cessati dal servizio senza avere maturato il diritto a pensione e non iscritti al Fondo Credito;
• il personale militare in ausiliaria non iscritto al Fondo Credito;
• i soggetti cessati dal servizio che percepiscano esclusivamente altri trattamenti come:
- pensioni sociali (categoria 077);
- assegni sociali (categoria 078);
- prestazioni agli invalidi civili (categoria 044);
- assegni ordinari di invalidità di tutte le categorie.
Importo erogabile a titolo di anticipazione del TFS/TFR
Il finanziamento è erogato in unica soluzione ai richiedenti aventi diritto, dietro cessione della corrispondente quota maturata. È possibile l’erogazione del finanziamento anche in caso di altre cessioni o vincoli presenti sul TFS/TFR, limitatamente alla quota ancora disponibile, libera da vincoli o cessioni.
L’anticipazione può essere richiesta per l’intero importo del TFS/TFR maturato o una parte di esso, dopo almeno 6 mesi dalla data della domanda; il contratto di cessione del credito è stipulato in questo caso per il 100% del trattamento maturato, e viene erogato per il corrispondente importo al netto degli interessi dell’intero ammortamento e delle spese amministrative.
Prima della materiale erogazione delle somme, l’INPS provvede ad accertare la presenza di eventuali debiti nei confronti dell’Istituto o dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.
Inoltre, è possibile per l’iscritto chiedere di utilizzare l’importo del finanziamento per rimborsare integralmente e anticipatamente uno o più finanziamenti ottenuti dalla Gestione unitaria (mutui ipotecari, piccoli prestiti, prestiti pluriennali).
Tasso di interesse e spese di amministrazione
Sull’importo erogato a titolo di anticipazione del TFS/TFR è applicato un tasso di interesse nominale fisso in regime di capitalizzazione semplice pari attualmente all’1% annuo. L’INPS si riserva la facoltà di aggiornare con proprio provvedimento il tasso di interesse applicato.
Sull’importo dell’anticipazione del TFS/TFR, al lordo degli interessi, si applica la ritenuta dello 0,50% per le spese di amministrazione.
La domanda di anticipazione ordinaria del TFS/TFR da parte degli iscritti alla Gestione unitaria deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica.
A decorrere dal 18 aprile 2023 è possibile presentare la domanda da parte di un soggetto delegato.
Presentazione della domanda tramite CAF e Istituti di patronato
I Centri di assistenza fiscale (CAF) e gli Istituti di patronato possono presentare domanda di anticipazione ordinaria del TFS/TFR per conto degli iscritti al Fondo Credito.
I CAF e gli Istituti di patronato delegati possono seguire tutto l’iter procedimentale e procedere alla eventuale trasmissione di rinuncia alla prestazione per conto del richiedente.