Il decreto lavoro di maggio 2023, all’articolo 40 ha previsto una esclusione temporanea dalle tasse da reddito di lavoro dipendente per alcune tipologie di fringe benefit.
Ad oggi, tale limite rimane fissato a 258,23 euro. Se il valore dei benefit così individuati è superiore alla soglia, lo stesso concorre interamente (e non solo per la parte eccedente) a formare il reddito di lavoro dipendente.
L’articolo 40, senza andare a modificare la norma, ha stabilito l’innalzamento del limite – per il 2023 e per i soli lavoratori dipendenti con figli a carico – a 3000 euro. Vengono ricompresi tra i fringe benefit rientranti nella predetta soglia anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche dell’acqua, luce e gas.
Con riguardo agli altri lavoratori dipendenti, continuerà ad applicarsi l’ordinario regime di esenzione previsto di 258,23.
Sulla disposizione si è pronunciata, con la Circolare 23 del 1° agosto 2023, l’Agenzia delle Entrate.
L’Agenzia ha chiarito che sono ricompresi nella nozione di reddito di lavoro dipendente, i beni ceduti e i servizi prestati non solo al lavoratore ma anche al coniuge del lavoratore o agli altri familiari dello stesso e quelli per i quali venga attribuito il diritto di ottenerli da terzi.
Tali voci – per i soggetti interessati dall’agevolazione – non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente nel rispetto del limite di 3000 euro, né sono soggetti all’imposta sostitutiva.
L’agevolazione in oggetto, l’articolo 40, si applica anche ai lavoratori dipendenti con figli – compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che sono fiscalmente a carico).
La nozione fiscalmente a carico, deve essere verificata con riferimento al 31 dicembre di ogni anno. Poiché la misura in oggetto è attualmente limitata all’anno fiscale 2023, perché la stessa venga legittimamente riconosciuta occorrerà verificare il superamento o meno del limite reddituale previsto per i familiari a carico – 2.840,51 euro a lordo degli oneri deducibili che sale a 4000 euro per i figli che abbiano meno di 24 anni – alla data del prossimo 31 dicembre.
L’agevolazione in commento viene riconosciuta in misura intera a ogni genitore, titolare di reddito di lavoro dipendente e/o assimilato, anche in presenza di un unico figlio, purché lo stesso sia fiscalmente a carico di entrambi. Spetta, altresì, nel caso in cui il contribuente non possa beneficiare della detrazione per figli fiscalmente a carico poiché per gli stessi percepisce l’assegno unico e universale.
Con riferimento alle modalità operative, l’agevolazione spetta in presenza di una dichiarazione da parte del lavoratore dipendente al datore di lavoro di avervi diritto.
Nel caso in cui manchi la dichiarazione del lavoratore dipendente, pertanto, l’agevolazione non è applicabile.
La dichiarazione, come chiarito dalla stessa Agenzia delle Entrate, non deve avere una forma specifica e quindi può essere effettuata secondo modalità concordate fra datore di lavoro e lavoratore purché riporti il codice fiscale dell’unico figlio o dei figli fiscalmente a carico del lavoratore.
I sostituti d’imposta riconoscono l’agevolazione in base alle informazioni così fornite dai lavoratori; pertanto i lavoratori per i quali siano venuti meno i presupposti per il riconoscimento del beneficio sono tenuti a dare pronta comunicazione al datore di lavoro. Quest’ultimo recupererà il beneficio non spettante dagli emolumenti corrisposti nei periodi di paga successivi a quello nel quale è resa la comunicazione e, comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto, nel caso di cessazione dello stesso nel corso del 2023.
fonte: mefop.it