Con il Messaggio numero 3379 del 27-09-2023, in attuazione della Circolare n.77 del 29 agosto 2023, l’Inps ora ha definito il processo di definizione delle domande di Supporto per la Formazione ed il Lavoro (SFL).
Con la circ. n. 77 del 29.08.2023, l’ INPS ha definito i requisiti di spettanza e le modalità di richiesta del Supporto per la formazione e il lavoro, che può essere richiesto dal 1° settembre 2023 in sostituzione del Reddito di Cittadinanza.
L’Istituto verificherà automaticamente i requisiti delle domande SFL sulla base delle informazioni in suo possesso.
Ferma restando la possibilità di ulteriori verifiche successive, le domande che superano positivamente la prima istruttoria risultano nello stato “Verificata salvo ulteriori controlli”.
I passaggi successivi allo stato “Verificata salvo ulteriori controlli” sono i seguenti:
• Per i richiedenti SFL che hanno già effettuato l’accesso al portale SIISL e hanno precompilato e sottoscritto il Patto di Attivazione Digitale ( PAD ) diventa operativo e la domanda passerà immediatamente allo stato di “Accolta salvo ulteriori controlli”.
I richiedenti il SFL che non hanno effettuato l’accesso al SIISL o, pur avendolo fatto, non hanno compilato e sottoscritto il Patto di Attivazione Digitale, all’esito positivo dell’Istruttoria, affinché la domanda passi in stato “Accolta salvo ulteriori controlli” dovranno:
accedere al portale Sistema Informativo di Inclusione Sociale e lavorativa – SIISL, e confermare la propria iscrizione al SIISL.
Il SIISL Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL, realizzato dall’INPS, consente di dare attuazione al decreto consentendo l’attivazione dei percorsi personalizzati per i beneficiari dell’ADI e del SFL.
All’interno della procedura è presente una piattaforma che ha il compito di agevolare la ricerca del lavoro, nonché d’individuare le attività formative più utili alla collocazione/riqualificazione dei beneficiari.
Con il SIISL, l’INPS mette a disposizione dei Centri per l’impiego e dei Comuni, gli eventuali provvedimenti di revoca o decadenza dal beneficio.
o compilare il proprio curriculum vitae;
o compilare e sottoscrivere il Patto di attivazione Digitale (PAD) che contiene la “dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di un’attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva (DID)”, e l’indicazione di minimo tre agenzie autorizzate all’attività di intermediazione.
Il passaggio della domanda dallo stato “Verificata salvo ulteriori controlli” allo stato “Accolta salvo ulteriori controlli” consente la prosecuzione della pratica.
A seguito dell’attivazione del PAD, con domanda accolta, i richiedenti potranno immediatamente: manifestare i propri interessi per le offerte di lavoro. Il cittadino potrà essere contattato dalla APL che sarà già informata circa la sua preferenza.
Ai fini del riconoscimento del beneficio economico:
il richiedente SFL potrà ricevere 350 euro mensili, per la partecipazione alle attività lavorativa, a decorrere dalla data di accoglimento della domanda di SFL;
• il richiedente SFL che abbia un Patto di servizio sottoscritto ma non abbia un corso di formazione o altra iniziativa di politica attiva dovrà individuare un corso cui iscriversi o altra attività; potrà quindi ricevere i 350 euro mensili, a decorrere dalla data di inizio della attività e per la durata dell’effettiva partecipazione;
• il richiedente che non abbia un Patto di servizio personalizzato sottoscritto verrà convocato dai Centri per l’impiego (CPI) per la sottoscrizione del Patto di servizio personalizzato. La decorrenza dell’ indennità è prevista dalla data di inizio della partecipazione e per la durata dell’effettiva partecipazione.
Anche coloro che hanno un Patto di servizio personalizzato già sottoscritto dovranno essere convocati presso i relativi Servizi.
I Servizi per il lavoro competenti cureranno la sottoscrizione del Patto di servizio personalizzato o il suo aggiornamento e integrazione e verificheranno l’adesione dell’interessato alle misure di formazione e attivazione lavorativa indicate nel Patto stesso.
A tal fine, l’interessato è tenuto a dare conferma della partecipazione a tali misure, anche telematicamente, ogni novanta giorni ai Servizi competenti. In mancanza di tale comunicazione, su segnalazione degli stessi Servizi, il beneficio potrà essere sospeso.