– Le casse di previdenza ed i fondi pensione possono beneficiare di un regime di esenzione fiscale sui redditi derivanti dagli “investimenti qualificati” a lungo termine. Questo regime è disciplinato dall’articolo 1, commi 88 e seguenti, della legge 232/2016.
Investimenti Qualificati:
Per investimenti qualificati si intendono quelli in azioni o quote di imprese residenti fiscalmente in Italia, nella UE o nello Spazio economico europeo ovvero in azioni o quote di OICR (organismi di investimento collettivo del risparmio: Fondi comuni di investimento, Società di investimento a capitale variabile – Sicav, Società di investimento a capitale fisso – Sicaf, Fondi di investimento alternativi – FIA) residenti fiscalmente in Italia, nella UE o nello Spazio economico europeo i quali investono prevalentemente nelle predette azioni o quote di imprese. Dal 2018 sono stati inclusi tra gli investimenti qualificati anche le quote di prestiti o di fondi di credito cartolarizzati erogati o originati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti non professionali.
– Tuttavia, affinché i redditi finanziari (sia di capitale sia diversi) derivanti da tali investimenti siano esenti, è necessario che non derivino da “partecipazioni qualificate. Le partecipazioni qualificate sono titoli o diritti che rappresentano una percentuale superiore al 2 o al 20 per cento dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria, o al 5 o al 25 per cento del capitale o del patrimonio, a seconda che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri o di altre partecipazioni.
Decadenza e Ripresa della Tassazione:
– Se durante il periodo minimo di 5 anni (il cosiddetto “minimum holding period”) la partecipazione da “non qualificata” diventa “qualificata”, la cassa di previdenza decade dall’agevolazione anche per i redditi medio tempore realizzati.
– In caso di decadenza, si applica la ripresa a tassazione (c.d. recapture) dei redditi, con l’imposta sostitutiva corrispondente a quella prevista dalle norme ordinarie. Le casse di previdenza o i fondi devono versare le imposte entro il giorno 16 del secondo mese successivo a quello in cui si è verificata la decadenza. Non sono previste sanzioni, ma sono dovuti gli interessi calcolati dal termine ordinario in cui le imposte si sarebbero dovute versare al giorno dell’effettivo pagamento.
Modalità di Versamento:
– I versamenti sono effettuati tramite il modello di pagamento F24, con la possibilità di avvalersi della
compensazione delle imposte.
In sintesi, le casse di previdenza devono prestare attenzione alle soglie di partecipazione qualificata e alla possibilità di decadenza dall’agevolazione fiscale sugli investimenti qualificati. È importante rispettare i requisiti per tutto il periodo di investimento per evitare la ripresa a tassazione dei redditi.