I contributi versati alla previdenza complementare in sostituzione del premio di risultato non concorrono alla base imponibile Irpef, né al momento della contribuzione né al momento dell’erogazione della prestazione pensionistica. I contribuenti sono tenuti a comunicare all’ente previdenziale l’importo dei contributi non dedotti e quelli sostitutivi del premio di risultato entro il 31 dicembre dell’anno successivo al versamento.
La risoluzione 25 settembre 2020 n. 55/E dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che quando il datore di lavoro versa direttamente contributi a un fondo pensione in base a un piano di welfare aziendale, il dipendente non è tenuto a comunicare questa informazione alla forma di previdenza complementare.
Molti lavoratori ritengono che non sussistano oneri di comunicazione per i dipendenti nel caso di contributi versati in sostituzione del premio di risultato, poiché la comunicazione è effettuata direttamente dal datore di lavoro, che provvede a versare il contributo e lo riporta nella Certificazione Unica.
L’Agenzia delle Entrate conferma che i contributi versati in sostituzione del premio di risultato non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente e non sono soggetti all’imposta sostitutiva. La comunicazione all’ente previdenziale dei contributi non dedotti è necessaria per evitare la tassazione al momento della liquidazione della prestazione.
In conclusione, l’Agenzia delle Entrate con la Risp. AE 15 luglio 2024 n. 154, ritiene che, tenuto conto che la comunicazione al fondo di previdenza complementare è posta nell’interesse del contribuente, al fine di evitare la tassazione dei contributi versati in sostituzione dei premi di risultato al momento della liquidazione della prestazione, si ritiene che nell’ipotesi in cui sia il datore di lavoro a provvedere a tale comunicazione al posto del dipendente, quest’ultimo possa ritenersi esonerato da detto obbligo.